DURC Negativo. Irregolarità formale e recupero retroattivo.

È illegittima la pretesa creditoria dell’INPS per gli sgravi fruiti prima dell’accertamento.

Con la sentenza n. 66 del’11 marzo 2022, il Tribunale di Roma, è tornato a pronunciarsi, dopo la sentenza n. 3636 del 9 settembre 2021 (si veda articolo Studio Legale Dedoni del 2 novembre 2021 ) per dichiarare fondata l’opposizione di una società che aveva lamentato l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa creditoria di INPS e l’inesistenza dell’obbligo di restituire la somma di €40.208,05 già ottenuta a titolo di contributi oltre sanzioni ed interessi.

DURC Negativo. Irregolarità formale e recupero retroattivo:

la vicenda.

La società aveva chiesto al Giudice di dichiarare e accertare che la pretesa creditoria dell’INPS di €40.208,05 a titolo di rimborso di contributi già fruiti precedentemente all’accertamento oltre sanzioni e interessi, era illegittima.

A sostegno della propria pretesa la società ha affermato : di aver ricevuto 33 note di rettifica da parte di INPS relative al periodo giugno 2015 – maggio 2018 per il recupero delle agevolazioni fruite nell’anno 2015. Il recupero da parte dell’INPS nasceva dall’invio del flusso Uniemens di giugno 2016 in cui era stato erroneamente indicato un importo diverso da quello dovuto, precisamente € 2.751,92 in luogo di € 2.338,30 e di conseguenza la contribuzione dovuta era risultata pari a €1.410,00 in luogo di €995,00 anche se i contributi relativi a giugno 2016, seppure in quest’importo di poco inferiore, erano stati versati regolarmente. L’INPS aveva inviato alla società un avviso di rettifica con cui aveva richiesto di versare la differenza tra quanto erroneamente dichiarato e quanto versato e la società aveva inviato all’INPS l’Uniemens corretto. Nonostante ciò l’INPS aveva revocato gli sgravi contributivi precedentemente fruiti e intimato il pagamento della somma di € 40.208,05 riferita alle 33 note di rettifica.

L’INPS si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendo l’integrale rigetto dell’opposizione.

DURC Negativo. Irregolarità formale e recupero retroattivo:

la decisione del Tribunale di Roma.

L’opposizione della società è stata ritenuta fondata sotto due profili.

Il primo attiene al fatto che le contestazioni di INPS da cui origina il recupero delle agevolazioni riguarda violazioni di carattere formale e non sostanziale in quanto il debito contributivo relativo a maggio 2013, gennaio 2016 e dicembre 2017 era pari a zero.

La mancata presentazione delle denunce mensili, trattandosi di omissione formale, non può dare luogo al recupero delle agevolazioni perché non rappresenta un’irregolarità ex art. 3 D.M. 31.1.2015 in tema di pagamenti dovuti dall’impresa.

Il Tribunale di Roma condivide la giurisprudenza formatasi sul punto affermando che “Il diniego del DURC è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi”.

Il secondo profilo, ancora più interessante, riguarda il fatto che le agevolazioni revocate si riferiscono ai periodi da 06/2015 a 05/2018 e la conseguente emissione di DURC irregolare da cui è scaturito il recupero delle agevolazioni risale a giugno 2019.

Secondo le argomentazioni del Tribunale di Roma è illegittimo il recupero di agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui è stato emesso il DURC negativo, nel caso di specie nel 2019.

Il Tribunale di Roma afferma che “Ciò contrasta con la disposizione di cui all’art. 1, c. 1175, L.296/06, per cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.

La Corte di merito a suffragio della propria decisione, richiama numerose pronunce giurisprudenziali, tutte conformi nel ritenere che, il recupero delle agevolazioni, non può essere effettuato retroattivamente rispetto al momento dell’accertata irregolarità del DURC.

La Sentenza della Corte D’Appello di Torino del 23.6.21, richiamata dal Tribunale di Roma, precisa che non esiste una norma di legge che preveda tale retroattività e se si ammettesse il contrario consentendo all’INPS di recuperare anche le agevolazioni godute in precedenza rispetto al momento di irregolarità del DURC le aziende finirebbero per beneficiare delle agevolazioni sempre e solo in modo provvisorio con una evidente e continua incertezza.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto pertinente il richiamo della società opponente, svolto nelle proprie difese, in merito all’interpello 33 del 11.12.13 del Ministero del Lavoro che ha chiarito quanto segue “La tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non passa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi”(v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 21 mesi. tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati”.

Secondo il Tribunale di Roma tanto è sufficiente per ritenere che le pretese di INPS non siano fondate quando la revoca delle agevolazioni riguarda periodi antecedenti l’irregolarità del DURC.

DURC Negativo. Irregolarità formale e recupero retroattivo:

il nuovo filone giurisprudenziale

Si va formando un filone giurisprudenziale che considera illegittima la revoca degli sgravi contributivi ottenuti prima dell’accertamento da parte dell’INPS di mere irregolarità formali.

Appare dunque evidente che l’interpretazione del Tribunale di Roma, unitamente alle altre precedenti pronunce giurisprudenziali, abbiano tracciato un solco che a tutela delle imprese consente di ritenere illegittime tutte quelle pretese creditorie da parte di INPS retroattive rispetto all’accertamento di irregolarità del DURC, con conseguente illegittimità della richiesta di restituzione dei benefici contributivi goduti prima del suddetto accertamento.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.