La pesca del tonno rosso con il sistema delle tonnare fisse. Il rapporto tra l’autorizzazione ministeriale alla pesca e la concessione demaniale marittima regionale

La pesca del tonno rosso con il sistema della tonnara fissa è un’attività ad oggi praticata in Italia esclusivamente in Sardegna.

Nell’ambito di tale attività lo studio ha difeso le ragioni della Società Tonnare Sulcitane s.r.l., quale titolare di una delle concessioni demaniali marittime regionali aventi ad oggetto uno specchio d’acqua destinato al calo della tonnara fissa.

I rapporti tra l’autorizzazione ministeriale alla pesca e la concessione demaniale marittima regionale sono stati recentemente chiariti nel senso che il rilascio dell’autorizzazione ministeriale alla pesca non è condizionato dal previo rilascio della concessione demaniale, ma è sufficiente la circostanza per cui la concessione sia stata richiesta e in fase di rilascio.

La concessione demaniale, pertanto, non costituisce atto presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla pesca.

Questo il principio stabilito dal TAR Sardegna con la recente Sentenza n. 229//2022, pubblicata in data 5 aprile 2022 che costituisce un altro importante tassello nella disciplina della materia della pesca del tonno rosso con il sistema della tonnara fissa.

La pesca del tonno rosso con il sistema delle tonnare fisse: il rapporto tra l’autorizzazione ministeriale alla pesca e la concessione demaniale marittima regionale.

La vicenda

Lo Studio ha difeso davanti al TAR Sardegna le ragioni della Tonnare Sulcitane S.r.l., operante nel settore della pesca del tonno rosso con il sistema della tonnara fissa, che è stata convenuta, in qualità di controinteressata, da un altro operatore del settore il quale ha richiesto l’annullamento della determinazione regionale con la quale era stata concessa la concessione demaniale marittima per l’occupazione delle specchio acqueo individuato per il posizionamento della tonnara fissa.

La questione giuridica

La controparte ha contestato la legittimità del provvedimento della Regione Sardegna, con il quale veniva riconosciuta alla cliente dello Studio Tonnare Sulcitane S.r.l. la concessione demaniale marittima per il posizionamento della tonnara di Cala Vinagra, a causa del presunto vizio di motivazione consistente nella mancata valutazione della domanda di concessione presentata anche dalla controparte.

Secondo quest’ultima, infatti, la concessione demaniale marittima veniva concessa in favore della cliente dello studio in quanto unica titolare della autorizzazione ministeriale alla pesca nella tonnara di Cala Vinagra.

Secondo la tesi di controparte il rapporto tra i due provvedimenti amministrativi, quello regionale di concessione demaniale marittima per il posizionamento della tonnara e quello ministeriale di autorizzazione alla pesca nella tonnara, dovrebbe essere identificato in favore dell’atto concessorio, ovvero l’autorizzazione alla pesca non potrebbe essere concessa senza il previo rilascio della concessione demaniale.

La pesca del Tonno Rosso con il sistema delle Tonnare Fisse: la decisione del TAR Sardegna

Il TAR Sardegna, al contrario, in accoglimento delle difese formulate nell’interesse della Tonnare Sulcitane S.r.l., ha ricostruito il rapporto tra concessione demaniale marittima e autorizzazione ministeriale alla pesca stabilendo che quest’ultima rappresenta il presupposto logico per il rilascio della concessione demaniale marittima regionale e non viceversa.

La concessione demaniale marittima regionale, pena la sua totale inutilità, non può infatti che essere rilasciata all’operatore ritenuto idoneo ad ottenere l’autorizzazione alla pesca e si pone, logicamente, come un passaggio successivo.

I due requisiti sono certamente connessi, ma mentre può ritenersi possibile il rilascio di una autorizzazione alla pesca in favore di un soggetto già in possesso di una concessione demaniale, non può ritenersi possibile il rilascio di una concessione demaniale, per l’utilizzo di un’area per l’attività di pesca, in favore di un soggetto che non ha i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione alla pesca e non può quindi svolgere nell’area oggetto di concessione la relativa attività.

Secondo il TAR tale principio è funzionale anche al rispetto del dettato dell’art. 37 cod. nav., secondo il quale la scelta del concessionario deve essere individuata in relazione alle maggiori garanzie che il soggetto prescelto offra di proficua utilizzazione della concessione, secondo un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

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