Retribuzioni e rinuncia alla prescrizione: il Tribunale di Oristano fa chiarezza.

Con la recente Sentenza n.232/2022, il Tribunale di Oristano, sezione Lavoro si è pronunciato sull’istituto della rinuncia alla prescrizione in relazione ai crediti da lavoro.

La vicenda riguardava un lavoratore, assistito dallo Studio Legale Dedoni, che aveva proposto un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del suo ex datore di lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento del TFR e del saldo delle competenze finali relativamente a un rapporto di lavoro cessato oltre cinque anni.

Retribuzioni e rinuncia alla prescrizione: il Tribunale di Oristano fa chiarezza.

La prescrizione dei crediti da lavoro

Come noto, i crediti da lavoro si prescrivono in cinque anni con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2948 c. 1 n. 5 c.c. così come interpretato dalla Corte di Cassazione n. 26246/2022, per la cui disamina rimandiamo alla news pubblicata sul nostro sito in data 16.9.2022.

Vi sono alcune eccezioni, ferma la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, la cui prescrizione è decennale, in ragione della natura mista risarcitoria e retributiva di tale indennità, la quale ha ad oggetto il ristoro del pregiudizio psicofisico del lavoratore che non ha potuto godere delle ferie nei modi e nei termini di legge e di contrattazione collettiva in costanza di rapporto di lavoro, come da ultimo statuito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 3021/2020.

Retribuzioni e rinuncia alla prescrizione: il rimedio della rinuncia alla prescrizione 

Quando però il lavoratore non si attiva entro i suddetti termini, il diritto ai crediti da lavoro si prescrive, con la conseguente estinzione dello stesso, e ciò ai sensi dell’art. 2943 c.c.

La prescrizione, però, costituisce un diritto del debitore e, come tale, è da quest’ultimo liberamente rinunciabile, e ciò ai sensi dell’art. 2937 c.c.

Il Tribunale di Oristano ha dunque riconosciuto il diritto al pagamento del TFR affermando che l’espressa dichiarazione dell’ex datore di lavoro in cui riconosceva il debito rappresentava evidentemente rinuncia alla prescrizione.

Nel caso di specie era accaduto che l’ex datore di lavoro avesse riconosciuto sia tramite messaggi what’app sia in una serie di conversazioni telefoniche con il lavoratore che il TFR non era stato ancora integralmente versato e che vi avrebbe provveduto.

La ricostruzione operata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano appare assolutamente coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, ma, può risultare implicitamente anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza l’effettiva consapevolezza dell’effetto ricognitivo. L’atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà..il riconoscimento del quale si discute costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione, non implica l’applicazione di specifiche norme di diritto, ma, più semplicemente, la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano (cfr Cass. Civ. n, 9097/2018) e che ““l’istituto della rinuncia alla prescrizione è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall’obbligo di adempimento (cfr Cass. Civ. n. 18425/2013).

La Sentenza del Tribunale di Oristano si segnala altresì per l’ulteriore precisazione in punto di competenza territoriale delle cause di lavoro, ribadendo il principio per cui, allorquando i giudizi vengano radicati oltre i 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, la competenza territoriale rimane in capo al Tribunale competente nel cui circondario è ubicato il luogo dove sorge il rapporto di lavoro, precisando che allorquando, risulti pacifico tra le parti tale circostanza, non vi può essere alcun dubbio sulla competenza del Tribunale.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Oristano ha affermato che “deve essere altresì disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro dell’intestato ufficio, per essere stato il ricorso monitorio, e successivamente l’odierno giudizio, incardinato davanti al Tribunale di Oristano dopo il decorso del termine di sei mesi dalla cessazione della ditta condotta dall’opposto, come previsto dall’art. 413 c.p.c. La giurisprudenza richiamata, condivisibilmente, dall’opposto ha infatti chiarito che nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenze cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in ci il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai fori generali cui all’art. 18 c.p.c. previsto dall’articolo 413 c. 4 in via sussidiaria. Poiché nel caso di specie è pacifico che il rapporto di lavoro sia sorto in Oristano la competenza territoriale appare correttamente radicata”.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerenti le possibilità di recupero dei crediti di lavoro.

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.