Restituzione della caparra confirmatoria: quando entrambe le parti si accusano di inadempimento, è necessaria una valutazione della condotta di ciascuna per accertare la gravità delle dedotte inadempienze contrattuali.

In tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, quando entrambe le parti abbiano dedotto l’inadempimento della controparte, la disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c. non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento.

Il recesso di una parte, infatti, è possibile solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente.

Nell’indagine sull’inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si devono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione alle obbligazioni dedotte in contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del negozio.

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari con la recente sentenza n. 2472/22, pubblicata in data 26 ottobre 2022 che si riprende un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (si veda in particolar modo Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533 del 30.10.2001) in materia di prova dell’inadempimento dell’obbligazione in caso di reciproca domanda di risoluzione contrattuale.

 

Restituzione della caparra confirmatoria: quando entrambe le parti si accusano di inadempimento, è necessaria una valutazione della condotta di ciascuna per accertare la gravità delle dedotte inadempienze contrattuali.

Lo Studio ha difeso davanti al Tribunale di Cagliari una cliente che è stata convenuta in giudizio per essere condannata al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, versata dalla controparte all’atto della stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto una compravendita immobiliare, per effetto del recesso dal contratto azionato dalla medesima controparte.

Nello specifico controparte ha dedotto l’inadempimento per insussistenza della certificazione di agibilità, come garantito nel contratto, nonché per l’altruità del bene immobile oggetto della compravendita.

Lo studio ha impostato la difesa evidenziando l’insussistenza dell’inadempimento in quanto, da una parte, erano state regolarmente poste in essere tutte le pratiche amministrative per l’ottenimento della certificazione di agibilità dell’immobile e, dall’altro, in quanto l’altruità dell’immobile era stata indicata espressamente nella proposta irrevocabile di acquisto e, in ogni caso, non incideva in nessun modo sulla possibilità della promissaria acquirente di acquisire la proprietà dell’unità immobiliare oggetto di compravendita.

Sulla base di tali difese la cliente dello studio ha formulato in via riconvenzionale la domanda di recesso dal contratto per inadempimento della controparte alle obbligazioni pecuniarie oggetto del contratto preliminare.

 

Restituzione della caparra confirmatoria: la decisione del Tribunale di Cagliari

Il Giudice, sulla base della documentazione depositata, ha accertato che, contrariamente a quanto affermato controparte, era stata regolarmente evasa la pratica amministrativa per la richiesta del certificato di agibilità e che, in merito alla contestata altruità del bene, la stessa era indicata nella proposta di acquisto.

In ogni caso, al momento del recesso della controparte, non era ancora decorso il termine per la stipula del contratto definitivo che avrebbe consentito alla cliente dello studio, in alternativa, o di acquistare direttamente il bene immobile per ritrasferirlo alla controparte ovvero farlo acquistare direttamente dal proprietario del bene.

Sulla base di questi presupposti il Giudice ha accertato l’insussistenza dell’inadempimento dedotto da controparte e rigettato la domanda di recesso azionata.

Allo stesso tempo il Giudice ha accertato la fondatezza della domanda riconvenzionale di recesso formulata nell’interesse della cliente dello studio, per effetto dell’inadempimento di controparte al pagamento degli acconti previsti dal contratto.

Il Giudice, in accoglimento dell’eccezione formulata dallo studio, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata formulata da controparte nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di condanna della convenuta alla restituzione della caparra confirmatoria, considerandola correttamente come una domanda nuova e non una specificazione della domanda proposta nell’atto introduttivo, in quanto si sostanzia in una richiesta di risarcimento del danno sul presupposto del mutuo inadempimento di cui non vi era traccia nell’atto di citazione.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni caso concreto.

    Avv. Alessio Scamonatti  mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it

    L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.