E’ legittimo circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare se vi è l’accordo con le parti sindacali
Il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 1021 del 18 novembre 2022 ha rigettato l’opposizione all’ordinanza n. 6423/2020 del 10 maggio 2020, nell’ambito di un procedimento con Rito Fornero, con la quale era stato rigettato il ricorso per l’impugnazione del licenziamento intimato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo circoscritto a sette lavoratori impegnati in un appalto di servizi condotto da una Cooperativa presso un’Amministrazione Comunale.
Cessazione appalto di servizi e licenziamento collettivo: nessuna violazione dei criteri di scelta.
La vicenda.
La lavoratrice nel ricorso introduttivo della prima fase di giudizio aveva lamentato che il licenziamento doveva inquadrarsi nell’ambito della fattispecie del cambio di appalto con conseguente diritto al passaggio diretto di tutto il personale impiegato.
Aveva altresì lamentato la violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 della L. n. 223/91 nonché l’irregolarità della procedura rispetto a quanto stabilito dall’art. 4, comma 9, L. 223/91 in quanto era stata sospesa dal lavoro già prima dell’avvio della procedura di licenziamento ed aveva censurato il verbale di accordo sindacale che richiamava genericamente i criteri di scelta di cui alla L. 223/91 che di fatto non erano stati rispettati.
La Cooperativa nella prima fase del giudizio si era difesa chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la regolarità della procedura di cui alla L. 223/91 in ogni sua fase sia dal punto di vista sostanziale che formale e sottolineando che la ricorrente aveva rifiutato, già in fase di tentativo di conciliazione, nanti l’Ispettorato del lavoro, l’offerta di assunzione con un contratto a tempo indeterminato part time con la possibilità di aumentare l’orario di lavoro in caso di implementazione del servizio.
La fase sommaria veniva istruita con prove documentali e con l’audizione di testimoni e all’esito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione di un terzo delle spese di lite.
Avverso l’ordinanza di rigetto la lavoratrice proponeva opposizione riproponendo le medesime difese dedotte nella prima fase del giudizio oltre a dedurre per la prima volta nel giudizio di opposizione vizi di forma della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento e della comunicazione finale.
La Cooperativa ha resistito nel giudizio di opposizione le stessa linea difensiva e chiedendo il rigetto delle domande formulate nel ricorso in opposizione con vittoria di spese e competenze.
Cessazione appalto di servizi e licenziamento collettivo: la pronuncia del Tribunale di Cagliari.
Con la Sentenza n. 1021 del 18 novembre 2022, il Tribunale di Cagliari richiama integralmente il percorso argomentativo svolto dal Giudice della prima fase il quale, aveva ritenuto fondate le difese svolte dalla Cooperativa resistente in quanto, all’esito dell’ampia istruttoria basata su prove documentali e orali, era risultato che non si era mai realizzata, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, una fattispecie di cambio di appalto.
Il nuovo appalto da cui era stata esclusa la lavoratrice aveva portata e finalità diverse dai precedenti appalti ed era circoscritto ad alcuni settori individuati dall’Amministrazione appaltante e nel capitolato speciale non vi era alcuna previsione di clausola sociale.
Il Giudice della prima fase aveva ravvisato che la Cooperativa a fronte dell’impegno assunto nei confronti dell’Amministrazione appaltante aveva destinato all’esecuzione dell’appalto in affidamento diretto dodici lavoratori limitando l’esubero del personale a sette unità rispetto alle diciannove unità lavorative che erano in forze nei due appalti scaduti e non più messi a bando.
Il Giudice aveva altresì rilevato che la Cooperativa, la quale impiegava 115 impiegati e 56 operai in varie attività, correttamente e in accordo con il sindacato UIL, avevano limitato la platea del licenziamento collettivo ai soli lavoratori impiegati nell’unità aziendale ove era cessato l’appalto con la seguente motivazione “Ritenendo secondo quanto esposto nel verbale di accordo del 4 ottobre 2017 che “tale scelta” risulta essere obbligata in quanto le altre unità produttive, rappresentate dagli altri appalti in essere con altri Enti, sono caratterizzate dall’operatività delle clausole sociali di assorbimento del personale nelle future commesse. Pertanto estendere la procedura anche ai dipendenti impiegati nei suddetti appalti, comporterebbe la compressione del diritto al passaggio alle dipendenze delle future imprese aggiudicatarie, con evidente rischio di disparità nel trattamento delle singole posizioni”.
Il Giudice della prima fase aveva altresì posto l’accento sulla libertà d’impresa di cui all’art. 41 della Costituzione, precisando che la scelta imprenditoriale di ridurre il personale dipendente è un’estrinsecazione incensurabile della libertà imprenditoriale e, continua il Giudice nelle sue argomentazioni, “nel licenziamento collettivo, rigidamente procedimentalizzato dalla legge con il coinvolgimento delle parti sociali, i residui spazi del controllo devoluto al Giudice in sede contenziosa riguardano solo la correttezza procedurale dell’operazione”.
Quanto ai vizi di procedura, il Giudice della prima fase, aveva appurato che il contenuto della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale trasmessa dalla Cooperativa ai sensi dell’art. 4 e 24 della L. 223/91 era coerente con quanto previsto dalla normativa perché la Cooperativa aveva illustrato i motivi dell’eccedenza, legati alla cessazione dell’appalto senza previsione della clausola sociale, aveva riportato indicazioni precise circa il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente nonché di quello impiegato, indicando i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale.
Secondo le argomentazioni del Giudice della prima fase, richiamate interamente dal Giudice in sede di opposizione, anche i successivi passaggi della procedura erano stati posti in essere correttamente. La procedura si era conclusa con l’accordo positivo del sindacato con cui in concerto erano stati individuati anche i lavoratori da licenziare con applicazione dei criteri di scelta delle esigenze tecnico – produttive e organizzative in combinato con altri criteri.
Sul solco tracciato dal percorso argomentativo del Giudice della prima fase, si arresta anche la posizione del Giudice dell’opposizione il quale nelle motivazioni della sentenza di rigetto, oltre a richiamare la correttezza e l’assenza di vizi di forma nella comunicazione di avvio al procedimento di licenziamento ha rilevato che il verbale di accordo sindacale, con il quale le parti avevano individuato i nominativi del personale da licenziare sul presupposto della cessazione dell’appalto e per comprovate esigenze tecnico – organizzative tali da impedire di collocare il personale in altri appalti, era stata prevista una sanatoria per ogni vizio e qualsivoglia irregolarità sia formale che sostanziale eventualmente presente.
Il Giudice dell’opposizione ritenendo destituita di ogni fondamento la violazione della comunicazione di chiusura della procedura in quanto la Cooperativa aveva comunicato il licenziamento nel termine ha ritenuto pienamente legittimo il recesso e condannato la lavoratrice alla rifusione delle spese legali.
Cessazione appalto di servizi e licenziamento collettivo: la procedura del licenziamento collettivo.
Dall’ordinanza del Giudice della prima fase del rito Fornero e dalla sentenza del Giudice chiamato a decidere sull’opposizione, emergono delle linee guida utili nell’ambito della complessa procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91.
Una procedura, quella del licenziamento collettivo, definita dal Tribunale di Cagliari “procedimentalizzata” governata da norme specifiche e dall’intervento pregnante delle Organizzazioni Sindacali che prima ancora del Giudice verificano il rispetto dei diritti dei lavoratori.
In tale quadro il ruolo del Giudice è quello, diversamente da quanto accade nei procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, di appurare la correttezza della procedura ma senza alcun potere di censura circa le scelte imprenditoriali soprattutto quando queste sono state poste in essere con l’accordo delle parti sociali.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Avvocato Danila Furnari
mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it
Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.