La normativa di riferimento.
Per “fringe benefit” si intende, generalmente, un compenso in natura.
Si tratta, infatti, di beni e servizi concessi ai dipendenti dal datore di lavoro.
Si può dunque parlare di beni accessori che vanno ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria e sono concedibili anche singolarmente.
A titolo esemplificativo sono fringe benefit l’auto aziendale, i buoni acquisto, la concessione di prestiti, le polizze assicurative e, come si vedrà, attualmente anche i c.d. rimborsi bollette e buoni benzina.
La possibilità di retribuire il lavoratore con prestazioni in natura è prevista, in primis, dall’art. 2099 c.c., terzo comma, il quale dispone che “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”.
Dal punto di vista fiscale, invece, i fringe benefit sono regolati dall’art. 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi, il quale prevede al comma 1 che “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Al secondo comma è elencato tutto ciò ce non concorre a formare il reddito, come ad esempio le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, di cui alla lettera d), mentre al terzo comma, interessato dalla modifica apportata dal decreto Aiuti-bis e dal decreto Aiuti-quater, è disciplinata la determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1.
In particolare, la prima parte del terzo periodo dispone che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a lire 500.000,00 – euro 258,23 n.d.r. – ; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
I fringe benefit, come previsto dall’art. 53, comma 1, secondo periodo, TUIR devono tassativamente essere erogati/consegnati “entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono”, e quindi con riferimento all’anno di imposta 2022, entro e non oltre il 12/01/2023 e possono essere corrisposti a tutti i lavoratori o ad personam.
Esenzione dei Fringe Benefit fino a 3.000,00 euro solo relativamente all’anno di imposta 2022.
Le novità del decreto “Aiuti – quater” del 18/11/2022 e le modifiche al d.l. 115/2022.
L’art. 3, comma 10, del nuovo d. l. n. 176/2022 del 18/11/2022, c.d. “decreto Aiuti Quater”, ha introdotto una modifica al precedente d.l. n. 115/2022 del 9/08/2022, c.d. “decreto Aiuti Bis”, convertito con modificazioni con l. n. 221/2022, e precisamente all’art. 12, il cui attuale testo normativo prevede che “Limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00”.
Già il precedente decreto Aiuti-bis, infatti, aveva previsto la medesima deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 TUIR ma entro il limite complessivo di euro 600,00, invece del limite di € 258,23 previsto dal Testo Unico.
Tale ultimo limite, era già stato raddoppiato ad € 516,46 per il periodo di imposta 2020 ai sensi dell’art. 112 del d. l. 104/2020, successivamente riconfermato anche per il 2021 dall’art. 6-quinquies del d.l. 41/2021.
Il decreto Aiuti-bis ha altresì previsto l’applicabilità del limite alle somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica, gas), andando pertanto a creare un ampliamento delle tipologie dei “fringe benefit”.
Con il decreto Aiuti-quater, si è, dunque, innalzata la soglia entro la quale tali beni e somme non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF da € 600,00 ad € 3.000,00, con la conseguenza che tali “compensi” vanno esenti da tassazione entro tale limite.
Esenzione dei Fringe Benefit fino a 3.000,00 euro solo relativamente all’anno di imposta 2022.
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Aiuti-bis, ha chiarito l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma, nonché le sue modalità di applicazione ed i rapporti con il c.d. “bonus carburante”.
Tali indicazioni restano valide anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, che si è limitato ad innalzare la soglia da € 600,00 ad € 3.000,00.
La circolare ribadisce che, entro il limite stabilito dal decreto Aiuti-bis, ora modificato dal decreto Aiuti-quater, i beni ceduti, i servizi prestati ai lavoratori dipendenti, e le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in assenza di ulteriori limiti soggettivi, i lavoratori beneficiari siano quelli già individuati dall’art. 51, comma 3 TUIR, ossia i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, e che i fringe benefit siano concedibili anche ad personam, atteso che la norma richiama il comma 3 dell’art 51 TUIR e non il comma 2.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la circolare ha confermato che sono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche previste dalla norma, precisando che “si ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari (…) a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese” in considerazione del fatto che l’art. 51 comma 3 TUIR stabilisce che tra i beni e servizi interessati dalla disposizione sono “compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati dall’art. 12”.
Vi rientrano inoltre anche le utenze intestate al condominio ma ripartite tra condomini, con riguardo alla quota del singolo condomino (lavoratore) e quelle che, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile, sono addebitate al locatario (lavoratore) nel contratto di locazione.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la documentazione per giustificare la spesa e la sua inclusione nel limite di cui alle citate normative oppure acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal lavoratore attestante il possesso della documentazione relativa al pagamento delle utenze con gli elementi necessari ad identificarle.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre ad acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime utenze non sono già state oggetto di precedenti richieste di rimborso, totale o parziale, anche presso altri datori di lavoro.
Esenzione dei Fringe Benefit fino a 3.000,00 euro solo relativamente all’anno di imposta 2022.
Modalità di applicazione e superamento del limite massimo.
Dall’analisi della normativa in esame emerge dunque che è il datore di lavoro a stabilire se erogare o meno i beni o rimborsare le spese per le utenze domestiche dei lavoratori per il consumo idrico, di energia elettrica e di gas entro il limite complessivo di € 3.000,00.
Nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di concedere tali agevolazioni nell’anno 2022 o entro il 12/01/2023, le spese saranno a suo carico, ma potrà beneficiare dell’esenzione contributiva e fiscale entro il limite annuale del periodo di imposta 2022.
Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, il valore dei fringe benefit concessi, inclusi i rimborsi per il pagamento delle utenze, dovesse risultare di importo maggiore al limite previsto, di € 3.000,00, il datore di lavoro dovrà tassare l’intero importo corrisposto, inclusa la quota di valore inferiore al predetto limite, e non solamente la quota eccedente.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E, precisa infatti che “la disciplina applicabile è quella dell’art. 51, comma 3 del TUIR e che la deroga a tale comma (…) riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza della norma”.
I benefit percepiti dal dipendente tramite “voucher” assumono rilevanza reddituale fin dal momento in cui il lavoratore ne ha la disponibilità, indipendentemente dal momento effettivo di fruizione.
Esenzione dei Fringe Benefit fino a 3.000,00 euro solo relativamente all’anno di imposta 2022.
Il rapporto con i buoni carburante.
Il c.d. “bonus carburante” di € 200,00, previsto dall’art. 2 del d.l. n. 21/2022, convertito con l. n. 51/2022, non rientra nel limite di € 3.000,00 previsto dal decreto Aiuti-quater.
Si tratta infatti di agevolazioni totalmente autonome e diverse tra loro.
Ciò significa che, sempre limitatamente al periodo di imposta 2022, i c.d. “buoni benzina” possono essere erogati e vanno esenti da tassazione fino al limite di € 200,00 a favore di ciascun lavoratore, oltre al limite di € 3.000,00 già previsto per altre tipologie di fringe benefit, ivi inclusi i rimborsi delle utenze domestiche, ma anche eventuali ulteriori buoni benzina, così come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto i fringe benefit concedibili possono raggiungere un valore di € 200,00 in buoni benzina più € 3.000,00 per l’insieme di tutti i beni/servizi concedibili.
Oltre il limite di € 3.000,00, previsto dal decreto Aiuti-quater, i fringe benefit, inclusi gli eventuali ulteriori buoni benzina, concorrono a formare reddito e sono pertanto soggetti a tassazione ordinaria.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Avvocato Roberta Galitzia
mail: roberta.galitzia@studiolegalededoni.it
Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari nel settembre del 2018 con tesi in diritto privato della Pubblica Amministrazione “La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione”.
Da gennaio 2022 ha iniziato a collaborare con lo studio legale Dedoni, ove sta approfondendo le sue conoscenze in materia di Diritto Civile e di Diritto del Lavoro.