Determinazione dei premi Inail: la nuova modalità ai sensi del DM 27 febbraio 2019.

È illegittima la rettifica del tasso di oscillazione in mancanza dell’imputabilità del sinistro al datore di lavoro.

In materia di determinazione dei premi INAIL , con Decreto del Ministero della Salute del 27 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1 aprile 2019, sono state rideterminate le tariffe ai fini della determinazione del premio assicurativo dovuto dalle aziende in favore dell’INAIL e le relative modalità di calcolo delle stesse.

Il Decreto 27 febbraio 2019 ha sostanzialmente mutuato il precedente sistema, che prevedeva l’individuazione del tasso di oscillazione premiale sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e sulla base dell’incidenza statistica degli infortuni e delle malattie professionali su base nazionale e tenuto conto del settore imprenditoriale di riferimento.

Determinazione premi Inail: le novità del DM 27 febbraio 2019 rispetto alla precedente disciplina di cui al DM 12 dicembre 2000

Il nuovo decreto ha però introdotto una nuova disciplina che tiene maggiormente conto del comportamento aziendale rispetto alla gestione della sicurezza aziendale e dell’effettiva responsabilità del datore di lavoro nella causazione o prevenzione degli eventi infortunistici, al fine di contemperare il precedente sistema che invece teneva conto del verificarsi o meno di infortuni o malattie professionali in azienda in maniera del tutto impermeabile rispetto all’effettiva responsabilità o meno del datore di lavoro.

La precedente disciplina trasfusa nel DM 12 dicembre 2000, all’art. 22, considerava infatti rilevanti unicamente gli eventi infortunistici o malattie professionali, anche in corso di definizione, e dunque sulla base della mera denuncia di infortunio.

Il premio veniva ridotto unicamente allorquando l’INAIL recuperava le somme anticipate a seguito dell’esperimento dell’azione di surroga o di regresso.

Ora, il nuovo art. 20 DM 27 febbraio 2019, invece, ha introdotto, come detto, un contemperamento del sistema basato sulla esclusione, ai fini della determinazione del tasso di oscillazione, degli eventi infortunistici, che, a seguito dell’azione di surroga o di regresso, non siano imputabili al datore di lavoro, a prescindere dagli oneri recuperati dall’INAIL.

In sostanza, dunque, è richiesto un intervento “proattivo” dell’Ente, il quale, al fine di individuare la determinazione del premio, deve attivarsi, nell’ambito delle azioni di rivalsa riconosciute dall’ordinamento (art. 1916 c.c. e/o art. 10 e 11 TU INAIL), per l’individuazione dell’effettivo responsabile, non potendo così determinare, in capo all’azienda un onere maggiore in assenza della dimostrazione della propria responsabilità nel sinistro.

Determinazione premi Inail: la scorretta prassi applicativa dell’INAIL e la sua contrarietà rispetto al DM 27 febbraio 2019

A fronte di una prima applicazione dell’art. 20 DM 27 febbraio 2019, che correttamente escludeva dalla verifica gli infortuni o le malattie professionali non imputabili al datore di lavoro in assenza di esercizio dell’azione surrogatoria o di regresso da parte dell’INAIL, con decorrenza da fine 2020, l’Ente ha inviato alle aziende interessate, un cd. provvedimento di rettifica del tasso di oscillazione, il quale, tenendo conto di eventi infortunistici prima esclusi, determina la modifica in aumento del premio, e questo con efficacia retroattiva per l’intera annualità 2020.

L’INAIL giustifica la rettifica sulla base del fatto che, non essendo ancora conclusa l’attività istruttoria ai fini della verifica dell’imputabilità o meno del sinistro al datore di lavoro, questo sarebbe dovuto essere considerato sin dall’origine, ai fini dell’oscillazione del tasso infortunistico, con conseguente rideterminazione del premio per l’intera annualità.

Risulta evidente l’erroneità dell’interpretazione offerta dall’INAIL allorquando l’art. 20, c. 2 M.A.T. espressamente richiama, al fine della rilevanza per la determinazione del tasso di oscillazione, soltanto quelli eventi che “in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro”.

Allo stesso modo devono considerarsi gli eventi infortunistici per i quali, “in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro”.

È il regolamento ministeriale a richiedere l’esperimento dell’azione di surroga e di regresso, il conseguentemente accertamento della responsabilità del terzo estraneo o del datore di lavoro.

L’INAIL si attiva nell’esercizio dell’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. (che non può che essere giudiziaria) e che questa si sia conclusa con l’accertamento della responsabilità del terzo;

Il  legislatore, conscio di tale circostanza, da un lato, ha espressamente previsto che la variazione in aumento del tasso in ragione di tali sinistri avvenga “a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’INAIL” e, dall’altro, non consente una variazione “retroattiva” come invece ha fatto l’INAIL del tasso di oscillazione.

E’ questa la maggiore novità del DM 27 febbraio 2019 in quanto, come osservato in precedenza, considera unicamente, ai fini del tasso di oscillazione, i sinistri effettivamente imputabili al datore di lavoro e non soltanto quelli accaduti in azienda. Cioè introduce un concetto di responsabilità per così dire “soggettiva” del sinistro e non oggettiva.

In sostanza, si opera una scissione tra il concetto di responsabilità per il sinistro da quello di operatività della copertura assicurativa, che si fonda invece sul diverso requisito della “causa violenta” e della “occasionalità di lavoro”. Il vecchio sistema, invece, nella determinazione del tasso, uniformava le due fattispecie: se un evento si verificava in azienda ed era coperto dall’INAIL (copertura assicurativa) allora comportava un aumento del premio (responsabilità datoriale).

A ragionare diversamente, non soltanto si priverebbe di efficacia la più rilevante novità del DM 27 febbraio 2019 rispetto alla disciplina previgente ma, addirittura, sarebbe sufficiente, per avere un’oscillazione in aumento, che l’INAIL non si attivi in alcun modo e anzi lasci addirittura prescrivere l’azione surrogatoria o di regresso.

Determinazione dei premi Inail e illegittimità dell’applicazione retroattiva del tasso di oscillazione

Ulteriore profilo di illegittimità nella condotta dell’INAIL riguarda l’applicazione retroattiva del tasso di oscillazione al premio.

Sotto il primo profilo, si osserva che il legislatore ha espressamente previsto le ipotesi di modifica retroattiva che incidono sul tasso di oscillazione: la rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie ex art. 7 e la rettifica d’ufficio della classificazione dei lavoratori ex art. 11.

In entrambi queste ipotesi (che non sono quelle di cui si discute) il tasso di oscillazione derivante da tali variazioni ha peraltro effetto “con decorrenza del provvedimento di rettifica”.

Differentemente, l’art. 22, comma 2 DM 20 febbraio 2019, prevede espressamente che il provvedimento di modifica dei tassi di oscillazione “è comunicato al datore di lavoro con modalità telematica, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione”.

Pertanto, ed in ogni caso, la modifica del premio derivante dall’oscillazione del tasso non può che avere effetto a partire dal 1 gennaio 2021, atteso che la comunicazione della modifica/rettifica è intervenuta comunque nell’anno 2020.

La tecnica della “rettifica” utilizzata dall’INAIL non può dunque evidentemente “sanare” la condotta dell’Istituto atteso che, come visto, è lo stesso DM 20 febbraio 2019 che regolamenta le ipotesi e l’efficacia delle rettifiche, che, appunto, non contempla la fattispecie per cui si discute.

In conclusione, si ritiene opportuno che l’INAIL debba rivedere la propria linea interpretativa, attesa l’evidente contrarietà rispetto al dato normativo, con il rischio, peraltro oramai concretato, di un aumento di contenziosi giudiziari in ordine alle modalità attuative delle MAT.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni chiarimento e per valutare le eventuali azioni da intraprendere per la tutela delle aziende.

 

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.