Contratti a tempo determinato

Il Decreto Sostegni consente proroghe e rinnovi fino al 31 dicembre 2021 senza l’obbligo delle causali.

Il Legislatore è intervenuto recentemente più volte al fine di rendere più agevole l’utilizzo dei contratti a termine per garantire una maggiore occupazione e flessibilità in tempo di pandemia.

Considerando gli ultimi interventi legislativi, il decreto Rilancio con l’art. 93 del D.L. 34/2020, aveva previsto la possibilità di rinnovare o prorogare, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 2020, i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza di causali.

Successivamente il Decreto Agosto con l’art. 8 del D.L. 104/2020 aveva eliminato le limitazioni dei contratti a termine attivi al 23 febbraio 2020 e, aveva previsto che i contratti di lavoro a termine, nel settore privato, fossero rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, sempre in deroga all’obbligo di indicare le specifiche causali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 81/2015.

Le causali nel contratto a tempo determinato.

Le causali che rendono “rigido” l’utilizzo dei contratti a termine sono le seguenti: esigenze temporanee e oggettive,estranee all’ordinaria attività, ovvero, esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sul punto, era intervenuto con una sua nota n. 713 del 16 settembre 2020, soffermandosi sul significato di proroga ai sensi del D.L n. 104/2020, specificando che doveva essere considerata neutrale rispetto alle ordinarie quattro proroghe previste dal D.Lgs 81/2015. L’Ispettorato aveva chiarito infatti che “…laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi .. semprechè sia rispettata la durata massima di 24 mesi”.

L’esigenza di maggiore flessibilità nell’utilizzo dello strumento dei contratti a termine veniva avvertita anche dal Legislatore della L. n. 178/2020 che aveva esteso fino al 31 marzo 2021 la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine e, da ultimo, il decreto Sostegni, di cui all’art. 17 del D.L. 41/2021 allunga fino al 31 dicembre 2021 tale possibilità della acausalità.

Le novità del Decreto Sostegni e la ulteriore proroga al 31 dicembre 2021.

Il Decreto Sostegni, riformulando l’art. 93 del Decreto Rilancio, introduce un’importante novità ovvero che per l’accesso alla proroga e al rinnovo acausale nei contratti a termine non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù delle precedenti disposizioni normative.

Pertanto fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza indicare le causali di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015.

Le altre deroghe alla normativa ordinaria riguardano il fatto che la proroga, utilizzata in ossequio alle previsioni della norma emergenziale, non dovrà rientrare nel limite del calcolo delle quattro proroghe a disposizione del datore di lavoro. Inoltre non si applica nemmeno la regola che dispone il rispetto dell’obbligo di Stop and Go, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, di almeno dieci o venti giorni dal precedente contratto a termine a seconda che il contratto sia stato di durata sino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.

L’agevolazione prevista dal Decreto Sostegni opera nei casi in cui il lavoratore abbia già prestato attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro e pertanto sono esclusi i contratti a termine di prima assunzione che abbiano una durata superiore ai 12 mesi così come stabilito dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs 81/2015.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

 

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.