Quando il consumatore può ottenere la liberazione dai debiti non onorati. La Esdebitazione nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

L’esdebitazione consente la liberazione dai debiti non onorati e produce l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, ha confermato l’istituto della esdebitazione in favore dell’imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale ed ha esteso il beneficio anche al consumatore persona fisica nell’ambito della liquidazione controllata da sovraindebitamento e al soggetto privato.

Liberazione dai debiti non pagati : esdebitazione del sovraindebitato nell’ambito della liquidazione controllata.

L’istituto della esdebitazione è disciplinato dagli artt.278/283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che ripropone, con qualche modifica, la disciplina di cui agli artt.142/145 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n.267).

Gli artt.282 e 283 del C.C.I.I. introducono la esdebitazione del sovraindebitato, e rappresentano un’assoluta novità nel panorama normativo poiché si consente anche al privato l’accesso ai benefici che un tempo erano riservati unicamente all’imprenditore.

Il legislatore, infatti, ha esteso l’istituto della esdebitazione anche alla liquidazione controllata che costituisce una procedura da sovraindebitamento a cui può accedere il consumatore persona fisica.

Il soggetto privato che si trova in una situazione di indebitamento, accedendo alla procedura di liquidazione controllata, può ottenere l’accesso al beneficio della esdebitazione con la conseguenza che i debiti che non hanno trovato soddisfazione nell’ambito della liquidazione saranno cancellati.

Per di più, la liberazione dei debiti non onorati dal soggetto privato opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente se decorsi tre anni dalla sua apertura (Art.282 C.C.I.I.) e non è pertanto subordinata alla presentazione di una apposita istanza.

Il beneficio della esdebitazione è concesso sempre che sussistano le seguenti condizioni:

  1. a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
  2. b) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  3. c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  4. d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
  5. e) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per più di due volte.

 Liberazione dai debiti non pagati: esdebitazione del soggetto privato incapiente.

Con l’art.283 del C.C.I.I. il legislatore si spinge oltre e consente l’accesso al beneficio della esdebitazione, fuori dalla procedura di liquidazione controllata, anche al soggetto privato che non sia in grado di offrire alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ai creditori.

Il legislatore consente pertanto alla persona fisica che si trova in una situazione di totale incapienza di ottenere la liberazione dei propri debiti senza pagare alcunché!

L’accesso al beneficio della esdebitazione è subordinato a un giudizio di meritevolezza e può essere chiesto solo per “una volta nella vita”.

È previsto peraltro, a tutela dei creditori, che se entro quattro anni dal decreto di ammissione del Giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento, è obbligo del soggetto privato di provvedere al pagamento dei debiti limitatamente alle sopravvenute utilità.

La domanda di esdebitazione deve essere presentata tramite l’Organismo di Composizione della Crisi al Giudice competente, accompagnata da una relazione particolareggiata dell’O.C.C. che nell’ambito della misura avrà anche compiti di vigilanza e controllo della presentazione della dichiarazione annuale.

È infatti obbligo, pena la revoca della misura, la presentazione di una dichiarazione annuale al Giudice per segnalare eventuali sopravvenienze patrimoniali e finanziarie.

 

Quando il consumatore può ottenere la liberazione dai debiti non onorati: preclusioni e limiti

L’ammissione al beneficio della esdebitazione non libera eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso e i fideiussori del debitore.

L’esdebitazione non opera per gli obblighi di mantenimento e alimentare e per i debiti dovuti a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Salvo le preclusioni appena indicate, l’esdebitazione opera nei confronti di tutti i creditori ammessi alla procedura liquidatoria mentre nei confronti dei creditori, per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

 

Per completezza si segnala che nell’ambito della liquidazione giudiziale, che ha preso il posto dell’istituto del fallimento, il beneficio della esdebitazione non è più limitato alle sole persone fisiche ma anche alle società o altri enti, purché le condizioni previste per l’accesso siano presenti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura della procedura liquidatoria.

In questo caso, l’accesso al beneficio della esdebitazione avrà efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avv. Marcello Ibba  mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

Avv. Andrea Dedoni mail:andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.