Inopponibilità della quietanza di pagamento al Fallimento anche se dichiarata in atto pubblico e condanna al pagamento del corrispettivo

La quietanza di pagamento rilasciata in atto pubblico da un imprenditore successivamente dichiarato fallito è inopponibile al curatore del Fallimento laddove venga eccepita e provata la simulazione assoluta della stessa dichiarazione.

Questo il principio espresso dal Tribunale Civile di Nuoro con la recente Sentenza n.177/2024, pubblicata in data 29 marzo 2024.

Inopponibilità della quietanza di pagamento al fallimento: il caso concreto

Lo Studio nell’interesse del curatore di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Nuoro, ha impugnato davanti al medesimo Tribunale un contratto di cessione del ramo d’azienda nella parte in cui veniva dato atto che il corrispettivo di € 30.000,00 era stato regolarmente versato alla società.

Nel contratto di cessione del ramo d’azienda, formalizzato mediante atto pubblico notarile, veniva dichiarato che «detta somma la parte cedente, come rappresentata, dichiara di aver ricevuto prima d’ora dalla società cessionaria; la parte cedente rilascia ampia e finale quietanza di saldo alla parte acquirente».

Poiché dalla contabilità della società e dalle dichiarazioni rese dall’amministratore, non vi era evidenza del pagamento del corrispettivo, è stato chiesto al Tribunale di accertare la simulazione dell’atto di quietanza del pagamento della somma di € 30.000,00 e nel contempo, di accertare l’inadempimento della cessionaria e la condanna della stessa al pagamento del corrispettivo pattuito, oltre agli interessi legali dovuti come per legge.

Inopponibilità della quietanza di pagamento al Fallimento: L’accertamento di fatto e la decisione del Tribunale di Nuoro

Il Tribunale Civile di Nuoro ha accolto la domanda formulata dal Fallimento, condividendo le ragioni poste a suo fondamento.

È stato in primo luogo precisato che in tema di domanda di simulazione promossa dal curatore fallimentare contro la quietanza di pagamento rilasciata dall’imprenditore in bonis, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui essa non vale come confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento poiché il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è soggetto diverso dall’imprenditore in bonis (Cass. Civ. Sez.6-1, Ordinanza n.38975 del 7.12.2021 e Cass. 18 dicembre 2012, n.23318).

Dopo tale premessa, il Tribunale Civile di Nuoro ha chiarito che il curatore quando agisce per recuperare una somma all’attivo del fallimento, facendo valere la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dall’imprenditore fallito, si trova nella situazione di cui all’art.1416, c.2, c.c., al pari dei creditori del simulato alienante, con la conseguenza che, agendo come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt.1416 e 1417 c.c. e quindi sia mezzo di testimoni che per mezzo di presunzioni (Cass.civ. n.14481 del 9.7.2005 e Cass.civ. n.11144 del 13.5.2009).

Nel caso concreto, il Tribunale Civile di Nuoro ha ritenuto fornita la prova della simulazione assoluta della quietanza di pagamento per la presenza di indizi gravi, precisi e concordati individuati sulla base delle dichiarazioni rese dall’amministratore della società fallita in sede di audizione davanti al curatore e al Giudice delegato ai Fallimenti del Tribunale di Nuoro, del mancato e ingiustificato deposito della contabilità aziendale, del rapporto di stretta parentela esistente tra i legali rappresentanti delle società che hanno concluso il contratto di affitto del ramo d’azienda e del tenore generico della quietanza di pagamento impugnata.

Pertanto, accertata la simulazione assoluta della quietanza di pagamento ed eccepito l’inadempimento della cessionaria, non avendo quest’ultima, ancorché contumace, fornito la prova di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi, il Tribunale Civile di Nuoro l’ha condannata al pagamento del corrispettivo della cessione del ramo d’azienda oltre agli interessi e spese secondo il principio della soccombenza.

È stata quindi accertata la simulazione assoluta della quietanza di pagamento, l’inadempimento della cessionaria dal pagamento del corrispettivo del contratto di cessione del ramo d’azienda e condannata quest’ultima al pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi al tasso legale maturati fino alla domanda giudiziale e gli interessi al tasso previsto dall’art.1284, co.4, c.c. dalla notificazione della citazione sino al pagamento effettivo, con condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.