Elevata l’indennità di congedo parentale.
La circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024.
Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS ha fornito istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale sia per gli uomini che per le donne, in virtù delle modifiche apportate dall’articolo 1 comma 179 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 cd Legge di Bilancio 2024.
La normativa di riferimento.
L’art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2024 è intervenuto modificando il comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, elevando dal 30% al 60 % della retribuzione, l’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso del bambino nella famiglia di adozione.
La modifica riguarda solo i lavoratori dipendenti privati e pubblici che terminano il congedo di paternità o maternità dopo il 31 dicembre 2023, restando escluse le altre categorie di lavoratori, quali quelli autonomi.
Legge di bilancio 2024 Elevata l’indennità di congedo parentale.
L’INPS chiarisce le modalità operative
L’INPS nella circolare ha precisato che la modifica normativa apportata dalla Legge di Bilancio 2024 non ha aggiunto un ulteriore mese di indennità di congedo parentale ma ha disposto un aumento dal 30% al 60 % per un ulteriore mese, dei tre spettanti a ciascun genitore, rispetto a quello già previsto dalla precedente Legge di Bilancio 2023.
Inoltre la modifica normativa prevede altresì che per il solo anno 2024 la maggiorazione sarà dell’80 % anziché del 60%.
L’ente previdenziale ha precisato che la mensilità indennizzata al 60%, all’80% per il solo anno 2024, riguarda un solo mese per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi oppure da uno soltanto.
Alla luce della modifica normativa e delle precisazioni operative dell’INPS, pertanto, il congedo parentale di entrambi i genitori potrà essere indennizzato come segue:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione;
- un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione, all’80% per il solo anno 2024, entro i sei anni di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione;
- sette mesi sono indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale;
- due mesi non sono indennizzati, tranne il caso in cui il genitore richiedente non versi nella situazione reddituale di cui all’art. 34 comma 3 del T.U. e cioè abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Elevata l’indennità di congedo parentale. La decorrenza applicazione della norma.
La previsione normativa di cui alla Legge di Bilancio 2024 riguarda esclusivamente i genitori che terminano il congedo dopo il 31 dicembre 2024.
L’INPS ha chiarito che il beneficio della maggiorazione della retribuzione al 60 % e all’80 % per il solo anno 2024 per l’ulteriore mese di congedo parentale, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca dopo il 31 dicembre 2023 anche di un solo giorno di congedo di maternità o paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 151 /2001 oppure di congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 151 /2001.
Allo scopo di rendere chiari i criteri di operatività della norma, l’ente previdenziale, nella propria circolare ha indicato alcuni esempi come il caso del figlio nato il 20 novembre 2023 e la madre lavoratrice dipendente termina il congedo di maternità al 20 febbraio 2024.
In questo caso il padre se fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024, il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023, sarà indennizzato all’80% della retribuzione come previsto dalla precedente Legge di bilancio 2023.
Il periodo di congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 sarà indennizzabile al 30 % della retribuzione e il periodo successivo così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, dall’1 gennaio 2024 al 20 gennaio 2024, sarà indennizzabile all’80% della retribuzione.
Come già anticipato anche in premessa tutte le modalità di indennizzo valgono anche per le adozioni e/o affidamenti sia nazionali che internazionali e di affidamento non preadottivo o con collocamento provvisorio in ogni caso a decorrere dall’ingresso nella famiglia del bambino e fino a sei anni.
Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.