Inopponibilità della cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

(Nota a Tribunale Ordinario di Cagliari, Sentenza n.541/2026, pubblicata il 28 febbraio 2026)

La cessione di crediti maturati in esecuzione di contratti pubblici relativi ai c.d. settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), ancora in corso di esecuzione, è inopponibile nei confronti della Pubblica Amministrazione in mancanza di espressa adesione di quest’ultima.

È questo il principio affermato dal Tribunale Ordinario di Cagliari nella recente Sentenza n.541/2026, pubblicata il 28 febbraio 2026, con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento formulata da un istituto di credito nei confronti di una amministrazione comunale per il pagamento delle somme vantate in forza di un credito ceduto da Enel Energia S.p.a.

 

Inopponibilità della cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione: il caso concreto

Lo Studio Legale Dedoni ha difeso le ragioni di un Comune in un giudizio promosso da una Banca che, nella propria qualità di cessionario di un credito di Enel Energia S.p.a., ha agito per il pagamento della somma capitale di € 34.836,20, oltre agli interessi commerciali e alla penale nella misura prevista dal D. Lgs.231/02.

In via preliminare, è stata contestata l’opponibilità della cessione di credito nei confronti del Comune in quanto, trattandosi di una cessione notificata in costanza del rapporto di fornitura con Enel Energia S.p.a., l’amministrazione Comunale non aveva concesso espressa adesione alla cessione, come previsto dall’art.70 del R.D. n.2440/1923 a sua volta richiamato dalla Legge n.2248/1865.

Nel merito, è stata contestata l’inesigibilità del credito per non aver mai ricevuto il Comune la trasmissione delle fatture elettroniche mediante il servizio di interscambio SDI, con conseguente impossibilità dell’amministrazione comunale di poter procedere al pagamento in ragione dell’art. 1, commi 209-214, della Legge n. 244/2007, che stabiliscono un divieto assoluto per le amministrazioni di procedere ad alcun pagamento in assenza di tale adempimento.

 

Inopponibilità della cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione: la decisione del Tribunale Ordinario di Cagliari

All’esito dell’istruttoria, condotta mediante l’esame della documentazione prodotta in giudizio, il Giudice del Tribunale Ordinario di Cagliari ha integralmente condiviso la ricostruzione normativa e le eccezioni sollevate in via preliminare dallo Studio Legale Dedoni.

Più precisamente, il Giudice ha ricostruito la normativa in materia di cessione dei contratti pubblici distinguendo i settori ordinari per i quali si applica l’art.106, comma 13, D.lgs. n.150/2016, rispetto ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi positali, sfruttamento di area geografica), per i quali si applica la diversa disciplina prevista negli artt.69 e 70 del R.D. 2240/1923.

Mentre nei settori ordinari, l’art.106, comma 13, D.lgs. n.150/2016 prevede ai fini della validità della cessione la sola notifica nei confronti dell’amministrazione ceduta, salvo il mancato rifiuto espresso nel termine di 45 giorni, nei settori speciali, invece, la normativa speciale di cui al R.D. n.2240/1923 prevede, nell’ipotesi in cui il contratto è ancora in corso di esecuzione, la necessaria adesione della pubblica amministrazione.

L’interpretazione della normativa fornita dal Giudice è coerente con quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione che nel pronunciarsi sulla portata applicativa della normativa sopra richiamata ha chiarito che “la necessità dell’adesione dell’amministrazione interessata (la cui mancanza comporta l’inefficacia provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è “in corso” e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell’esaurirsi del rapporto contrattuale. Tale soluzione trova il suo fondamento nella ratio della norma, rivolta sia alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l’amministrazione, sia a garantire la regolare esecuzione del rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non vengano meno alla parte i necessari mezzi finanziari (Cass., 28 gennaio 2002, n. 981; Cass., 18 novembre 18994, n. 9789). Nel caso invece in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente ed integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70, e della L. n. 2248 del 1865, art. 9. e torna ad applicarsi quella generale dell’art. 69 del medesimo R.D. n. 2440 del 1923 e dell’art. 1264 cod. civ. (Cass., 6 febbraio 2007 n. 2541; Cass., 1° febbraio 2007, n. 2209).” (Cass.,5.2.2008, n.2665; nonché più recentemente Cass., 27.8.2014 n. 18339; nonché Cass., 15.9.2021, n. 24758).

Nel caso concreto, i crediti oggetto di cessione traggono origine da un contratto di durata in corso di esecuzione al momento della cessione dei crediti, nell’ambito dei c.d. settori speciali, con conseguente applicabilità della disciplina speciale di contabilità dello Stato dei cui alla Legge 20.3.1865 n.2248, art.9 All.E, in combinato disposto con i richiamati artt.69 e 70 R.D. n.2440/1923, per cui in mancanza di adesione della pubblica amministrazione, la cessione del credito non è efficace ed opponibile nei confronti del Comune.

Nella motivazione, il Giudice, dato atto che non è mai stata fornita la prova dell’adesione del Comune convenuto alla cessione del credito, rilevata l’inopponibilità della cessione nei confronti dell’amministrazione comunale e pertanto il difetto di legittimazione attiva della Banca, ha rigettato la domanda formulata dall’istituto di credito, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 di competenze, oltre accessori come per legge.

 

Inopponibilità della cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione: conclusioni

La sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari riveste particolare rilievo in quanto riafferma con chiarezza che nei contratti pubblici rientranti nei settori speciali e ancora in corso di esecuzione la cessione del credito è inopponibile alla Pubblica Amministrazione in assenza di una sua espressa adesione.

In coerenza con l’orientamento della Corte di Cassazione, il Giudice ha valorizzato la ratio di salvaguardia e la funzione sostanziale della disciplina di contabilità pubblica, posta a tutela della regolare esecuzione del rapporto e dell’interesse pubblico generale sotteso al contratto.

La pronuncia assume così significativa importanza sia per le amministrazioni, che vedono confermata una tutela rigorosa a garanzia degli interessi collettivi, sia per operatori economici e istituti di credito, chiamati a verificare con attenzione la sussistenza dei presupposti di opponibilità della cessione nei rapporti con la P.A.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.