Edilizia: La prescrizione dei premi assicurativi INAIL e gli obblighi di versamento in assenza di commesse per eventi metereologici e nell’impossibilità di lavoro

Il Tribunale Civile di Cagliari, con la Sentenza n. 234/2026, si è pronunciato in tema di obblighi di versamento dei premi assicurativi all’INAIL in capo alle imprese che operano nel settore dell’edilizia.

La vicenda scrutinata dal Tribunale riguarda la pretesa dell’INAIL al pagamento di premi assicurativi azionati con cartella di pagamento nei confronti di un’impresa operante nel settore dell’edilizia che, nel periodo oggetto di causa, era stata totalmente inattiva per mancanza di commesse e per impossibilità connessa al maltempo che rendeva inagibile il cantiere.

Lo Studio Legale Dedoni ha difeso l’impresa edile contestando l’intervenuta prescrizione delle pretese dell’INAIL e, in ogni caso, l’impossibilità non imputabile all’impresa di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal CCNL Edilizia che regolava i rapporti di lavoro

Il sistema di tutela infortunistica garantito dall’INAIL.

Come noto, l’INAIL, ai sensi del DPR 1124/1965 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è l’Ente istituzionalmente preposto alla verifica e alla garanzia del rispetto della sicurezza sul lavoro in favore delle categorie di lavoratori individuate dello stesso Testo Unico.

In particolare, accanto all’attività di controllo e prevenzione, l’INAIL garantisce anche il ristoro del danno biologico conseguente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali che sono conseguenza dell’attività lavorativa del dipendente.

Il sistema è organizzato secondo lo schema tipico del contratto di assicurazione, dove il lavoratore è il beneficiario della prestazione, mentre le parti del contratto sono il datore di lavoro e l’INAIL (l’assicuratore) e, pertanto, si fonda sul versamento di premi assicurativi quale corrispettivo dell’assicurazione del rischio da infortuni o malattia.

I premi sono a carico del datore di lavoro e sono determinati annualmente secondo un criterio che tiene conto dell’andamento degli infortuni nell’ambito della singola impresa e del settore di riferimento, con variazioni in aumento o in diminuzione, e calcolati prendendo quale base imponibile la retribuzione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

La prescrizione dei premi assicurativi INAIL.

I premi assicurativi INAIL, ai sensi dell’art. 3, c. 9 lett. B) L. n. 335/1995, si prescrivono in cinque anni dalla data di maturazione del singolo premio con cadenza annuale. In particolare la giurisprudenza ha ritenuto di estendere anche ai premi assicurativi INAIL la natura di contribuzione previdenziale e/o assistenziale, superando di talchè la previsione di cui all’art. 112 c. 2 TUIL che, invece, stabiliva espressamente che anche l’azione per il recupero dei premi assicurativi si prescrive in tre anni.

Lo Studio Legale Dedoni, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, aveva dunque eccepito la prescrizione dei premi assicurativi oggetto di domanda dell’INAIL e, il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione e, appunto, aderendo all’orientamento oramai granitico della Giurisprudenza, ha dichiarato l’estinzione del diritto al pagamento dei predetti contributi per intervenuta prescrizione affermando che “Relativamente all’eccezione di prescrizione questo giudice, in adesione all’orientamento dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 23397/2016 del 17 novembre 2016 e con le motivazioni da questa svolte, ritiene che il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale previsto ex lege per le pretese contributive…Ciò vale anche per le somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi, in merito si richiama quanto affermato specificamente da Cassazione Sezioni Unite n. 5076/2015, secondo cui in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate dal contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, si che gli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente anche al credito per le sanzioni civili”.

Gli obblighi di versamento dei premi assicurativi in assenza di prestazione lavorativa.

Come noto, il rapporto di lavoro è retto dal principio della sinallagmaticità per cui a fronte dell’esecuzione della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro matura il corrispondente diritto al pagamento della retribuzione.

Deve osservarsi però, che nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il principio conosce un contemperamento legato proprio alla natura di tale contratto in quanto, ai sensi dell’art. 2094 c.c., spetta al datore di lavoro stabilire se, come e quando impiegare la prestazione lavorativa del proprio dipendente.

Pertanto, se per ipotesi, il datore di lavoro, in ragione della propria organizzazione aziendale, ritiene di non avvalersi della prestazione lavorativa ma comunque mantenere in forze il dipendente, è comunque tenuto al pagamento della retribuzione, posto che il dipendente, avendo messo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa ha, sostanzialmente, adempiuto alla propria obbligazione di facere.

Fermo quanto detto, anche al contratto di lavoro subordinato si applica l’art. 1256 c.c., e pertanto  nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere ricevuta dal datore di lavoro per impossibilità sopravvenuta definitiva o temporanea non imputabile all’organizzazione datoriale, non matura il correlativo diritto alla retribuzione in favore del lavoratore.

Detto principio generale conosce però un correttivo in materia di prestazioni previdenziali e assicurative in quanto, come visto in precedenza, la contribuzione previdenziale e assicurativa non assolve solo una funzione di tutela dei lavoratori ma ha anche grande rilevanza ai fini della sostenibilità economica dell’intero sistema pensionistico e assicurativo.

In particolare, l’obbligo contributivo previdenziale e assicurativo permane anche nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al lavoratore, essendo necessario che le ipotesi in cui non matura l’obbligo retributivo a cui consegue anche l’obbligo contributivo siano espressamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Orbene, nel settore dell’Edilizia, spesso capita che siano gli stessi CCNL ad individuare alcune ipotesi di “sospensione” dell’obbligazione contributiva a fronte di eventi oggettivamente non imputabili al datore di lavoro.

Nel caso di specie, è proprio il CCNL Edilizia Edilizia Artigiani applicato al rapporto di lavoro che individuava la carenza di lavoro e le avverse condizioni metereologiche che impedivano la prestazione lavorativa a stabilire la sospensione degli obblighi contributivi e previdenziali da parte del datore di lavoro.

Il Tribunale, a fronte di tali eccezioni tutte avanzate dallo Studio Legale Dedoni, accoglieva l’opposizione sulla base del principio per cui “in caso di sospensione consensuale della prestazione lavorativa nel settore edile, la contribuzione risulta comunque dovuta; in caso di inattività aziendale per forza maggiore (evento imprevedibile e irresistibile) l’obbligazione assicurativa può non essere dovuta o essere sospesa ai sensi dell’art. 1256 c.c. L’impossibilità deve essere esterna, non imputabile all’azienda. E’ altresì principio generale quello per cui se la sospensione del lavoro non dipende da fatto previsto dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva ma, piuttosto, da fatti inerenti precise scelte imprenditoriali del datore di lavoro che non utilizza i lavoratori pur tenendoli in forze, l’obbligo contributivo e assicurativo permane….Sotto questo profilo, la Giurisprudenza di legittimità ha però approntato un correttivo applicando i principi della natura sinallagmatica del rapporto e dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile. Proprio la carenza di lavoro e le condizioni metereologiche sono considerate ipotesi di sospensione legittima del rapporto di lavoro nel CCNL Edilizia Artigiani applicato ai rapporti di lavoro ed infatti è previsto, agli artt. 11 e 12, che le soste di breve e lunga durata dalla prestazione lavorativa per causa metereologiche o per assenza di lavoro determinano il diritto al pagamento della retribuzione unicamente in caso di permanenza del lavoratore in cantiere. In tali casi dunque, è la stessa contrattazione collettiva che consente tale sospensione, con tutte le conseguenze in ordine alla correlata sospensione dell’obbligazione contributiva e assicurativa”.  

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni questione in relazione alla valutazione degli obblighi contributivi e assicurativi dei datori di lavoro.

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.