Il Tribunale Civile di Cagliari, con la Sentenza n. 18/2026, si è pronunciato in materia di requisiti per accedere al Fondo di Garanzia dell’INPS ai fini della liquidazione del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro.
La vicenda scrutinata dal Tribunale riguarda un lavoratore che, pur essendosi visto riconoscere il proprio TFR tra i debiti che costituivano lo stato passivo a seguito di procedura fallimentare che aveva interessato il proprio ex datore di lavoro, si era visto negare dall’INPS al Fondo di Garanzia in ragione dell’asserita maturazione della prescrizione quinquennale del diritto al pagamento del TFR da parte del datore di lavoro al momento della domanda di liquidazione presentata all’INPS.
Lo Studio Legale Dedoni ha difeso il lavoratore nel giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego, sostenendo l’illegittimità della posizione dell’INPS e, dunque, la spettanza del TFR, con una serie di motivazioni, come si vedrà appresso, tutte accolte dal Tribunale.
Il Trattamento di Fine Rapporto e la tutela riconosciuta dall’INPS tramite il cd Fondo di Garanzia.
Come noto, il trattamento di fine rapporto costituisce l’indennità che viene erogata al lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2120 c.c. e rappresenta il successore della vecchia indennità di anzianità, avendo sostanzialmente la medesima finalità.
È altresì noto che il TFR, ai sensi dell’art. 2948 c. 1, n. 5 c.c., si prescrive in cinque anni con decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di cessazione del rapporto di lavoro, salva l’interruzione del termine in uno dei modi normalmente previsti dall’ordinamento ovvero l’invio (e la ricezione) di una richiesta di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 2943 c.c.
Allorquando il datore di lavoro non adempie e si trova in uno stato di insolvenza, ovvero non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni con i suoi beni, il legislatore ha istituito, con la L. n. 297/1982, il cd Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, e alimentato con un sistema di contribuzione a carico delle aziende secondo le norme di cui alla predetta legge.
Detto Fondo ha lo scopo di riconoscere in favore del lavoratore un importo pari al trattamento di fine rapporto allorquando il datore di lavoro, come detto, si trova in stato di insolvenza.
Per poter accedere al Fondo di Garanzia, dunque, spetta al lavorare dimostrare l’ammontare e l’esistenza del proprio credito e, soprattutto, lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
In particolare, circa quest’ultimo requisito, due sono le modalità con cui si può dimostrarne la sussistenza: 1) la dichiarazione di fallimento o, oggi, la dichiarazione dello stato di liquidazione giudiziale, con conseguente ammissione del TFR allo stato passivo o, in caso di procedure preconcorsuali (come il concordato preventivo), il riconoscimento del TFR nello “stato passivo” di tali procedure,
2) Per le imprese non soggette alla dichiarazione dello stato di liquidazione giudiziale, la dimostrazione in concreto dell’irrecuperabilità del credito tramite l’esperimento di tutte le procedure esecutive (ovvero pignoramento immobiliare, mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi), le quali devono concludersi con esito negativo.
Il problema della prescrizione del credito rispetto all’azionabilità del Fondo di Garanzia
Una delle questioni maggiormente dibattute dalla Giurisprudenza riguarda la prescrizione del diritto all’erogazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia.
Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, ancora oggi fatto proprio dall’INPS e pure richiamato in sede di rigetto della richiesta originariamente avanzata dal lavoratore nel giudizio per cui è causa, si riteneva che il TFR, anche a seguito dell’accertamento dello stato di insolvenza, mantenesse fermo il termine di prescrizione quinquennale e che la sua decorrenza potesse essere utilmente eccepita dall’INPS, anche nel caso in cui il credito fosse stato riconosciuto nello stato passivo della procedura concorsuale o preconcorsuale del datore di lavoro.
In particolare, si riteneva che l’INPS, in quanto obbligato in solido con il datore di lavoro al pagamento del TFR, poteva sollevare le eccezioni relative all’estinzione del debito che avrebbe potuto eccepire il datore di lavoro, tra cui, appunto, la prescrizione quinquennale dello stesso.
Ciò perché, appunto, si riteneva che la L. n. 297/1982, con la previsione del Fondo di Garanzia, avesse istituito un accollo legale, regolato dall’art. 1273 c.c.
In tal modo, anche nei casi in cui, a seguito del fallimento e/o liquidazione giudiziale del datore di lavoro, in sede di stato passivo venisse riconosciuto un TFR che in realtà era prescritto, ciò non era opponibile all’INPS ai fini della rinuncia della prescrizione, perché essa non avrebbe avuto effetto nei confronti dei debitori solidali ai sensi dell’art. 1310 c.c.
Il secondo orientamento giurisprudenziale, ben più recente, e fatto proprio anche dal Tribunale di Cagliari, ricostruisce l’istituto del pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia non nei termini della obbligazione solidale che vede come responsabili il datore di lavoro e l’INPS ma, piuttosto, di un autonomo diritto del lavoratore nei confronti dell’INPS che sorge, come visto in precedenza, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro, da accertarsi e dimostrarsi secondo le modalità previste dalla stessa L. n. 297/1982.
Pertanto, una volta che si siano dimostrati i requisiti dell’esistenza e dell’insolvenza del credito, l’INPS non può opporre la prescrizione quinquennale del credito.
In sostanza, l’INPS non paga il TFR al posto di lavoro, ma, piuttosto, quale unico debitore in relazione a un credito che il legislatore ha riconosciuto esistente in favore del lavoratore.
Trattandosi dunque di diritto autonomo, esso gode di un autonomo termine prescrizionale, che è quello decennale ex artt. 2935 e 2943 c.c. che inizia a decorrere, appunto, dalla data di maturazione dello stato di insolvenza.
La decisione del Tribunale di Cagliari. Il diritto al TFR a carico del Fondo di Garanzia si prescrive in dieci anni.
Come detto, il Tribunale, in adesione a detto secondo orientamento, come sostenuto dallo Studio Legale Dedoni, ha riconosciuto in favore del lavoratore il diritto al pagamento del TFR a carico dell’INPS in quanto “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, cui si ritiene di aderire, la corresponsione del TFR…ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma la verificarsi dei presupposti previsti da detta legge….La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’INPS.
In particolare, come dimostrato dal ricorrente, “risultano documentalmente dimostrati la cessazione del rapporto di lavoro, lo stato di insolvenza del datore di lavoro e la sussistenza del credito del lavoratore che è stato ammesso allo stato passivo, con provvedimento avente carattere di definitività. L’esecutività dello stato passivo, che ha accertato l’esistenza e l’ammontare del credito per trattamento di fine rapporto in favore del ricorrente, quale dipendente della società sottoposta alla procedura fallimentare importa l’obbligo dell’INPS di effettuare il pagamento del trattamento di fine rapporto”.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni questione in relazione alla spettanza del TFR e delle ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia dell’INPS.
L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
