L’annullamento della sanzione amministrativa: Il principio di legalità e di tipicità dell’illecito amministrativo.

Il principio di legalità e di tipicità, sancito dall’art.1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione e che la previsione specifica dell’illecito e della relativa sanzione debba necessariamente trovare fonte in una norma primaria, escludendo ogni potere sanzionatorio fondato su norme di rango inferiore, se non con finalità meramente integrativa di aspetti tecnici e procedurali.

È questo il principio affermato dal Tribunale Ordinario di Cagliari nella recente Sentenza n.176/2026, pubblicata il 25 gennaio 2026, con la quale il Tribunale ha negato l’applicazione di una sanzione amministrativa comminata per violazione di un regolamento amministrativo, in spregio al principio di tipicità e legalità dell’illecito amministrativo. 

L’annullamento della sanzione amministrativa: Il caso concreto

Lo Studio Legale Dedoni ha difeso le ragioni di una società fornitore di connettività, c.d. ISP (Internet Service Provider), in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una sanzione amministrativa della misura di €.100.000,00 comminata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero del Made in Italy, per la violazione dell’art.14 quater, comma 1, Legge 269/1998, per non aver la società provveduto all’oscuramento dei siti indicati dal Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia.

È stata contestata l’illegittima applicazione della sanzione in quanto la società non avrebbe effettuato alcuna violazione del’art.14 quater, comma 1, della Legge 269/1998, né dell’art.6 del D.M. 8 gennaio 2007, ma avrebbe tutt’al più violato le prescrizioni contenute in un atto interno dell’amministrazione che prevedeva diversi e ulteriori obblighi rispetto a quelli indicati dalla normativa primaria.

Lo Studio Legale, dopo un’attenta ricostruzione della normativa del settore, ha contestato il potere dell’Ufficio interno al Ministero di emanare un regolamento amministrativo teso a regolamentare le modalità di comunicazione dei siti per i quali gli ISP sono tenuti ad adottare gli strumenti di filtraggio, per difetto di delega ed eccesso di potere.

Da una parte, mancava una delega espressa per l’emanazione di un regolamento teso a disciplinare le modalità di trasmissione di siti contenuti nella c.d. “black list” e dall’altra parte, il regolamento interno illegittimamente adottato dal Ministero si poneva in contrasto con la normativa nazionale, in quanto sostituiva l’obbligo di comunicazione della c.d. “black list” a carico del Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia con l’obbligo a carico dei fornitori ISP di verificare su una apposta pagina web i siti da bloccare.

Per di più, il regolamento interno adottato dal Ministero non è stato comunicato alla società né pubblicato o in alcun modo portato a conoscenza di quest’ultima, con ulteriore contestazione della sanzione sotto il profilo della mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.

La decisione del Tribunale Ordinario di Cagliari

All’esito dell’istruttoria, condotta mediante l’esame della documentazione prodotta in giudizio, il Giudice del Tribunale Ordinario di Cagliari ha integralmente condiviso la ricostruzione normativa e le argomentazioni prospettate dallo Studio Legale Dedoni.

Il Giudice ha chiarito la portata del principio di tipicità e legalità sancito dall’art.1 della Legge n.689/1981, precisando che, laddove sia individuata in modo sufficientemente determinata la fattispecie, la legge ammette che si possa demandare a fonti regolamentari la specificazione di aspetti tecnici e procedurali: «La giurisprudenza ha precisato che le fonti secondarie possono intervenire solo per fornire specificazioni tecniche o procedurali, a condizione che ciò sia espressamente previsto dalla norma primaria, che le integrazioni abbiano natura generale e non comportino l’introduzione di nuovi obblighi sostanziali per i destinatari della norma.».

Nel caso concreto, l’amministrazione aveva emanato un regolamento interno, a firma della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, in assenza di un fondamento normativo, poiché né la legge istitutiva né il decreto interministeriale aveva attribuito al Centro il potere di disciplinare le modalità di comunicazione delle c.d. “black list”.

Il regolamento interno, peraltro, non aveva alcuna funzione integrativa dell’illecito amministrativo, venendo invece a modificarne il contenuto: «La questione è centrale, poiché è la comunicazione del Centro a far sorgere in capo agli ISP l’obbligo di adottare la condotta prescritta (oscuramento dei siti segnalati). L’obbligo scatta solo a seguito della ricezione della comunicazione da parte del Centro, non dell’accesso a una pagina web. Pertanto, la prassi seguita dagli ISP e dal ricorrente, consistente nell’adeguarsi alle modalità indicate nell’atto amministrativo, è irrilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo e della eventuale violazione. In assenza di una comunicazione formale da parte del Centro, non può dirsi sorto l’obbligo e, conseguentemente, non può configurarsi alcuna violazione da parte della società ricorrente.».

Con sentenza definitiva, il Tribunale Ordinario di Cagliari ha accolto l’opposizione e annullato l’Ordinanza ingiunzione comminata a danno della società, nonché la relativa la sanzione amministrativa di €100.000,00.

 Conclusioni

La Sentenza in esame è di particolare importanza in quanto consente di superare i contrasti giurisprudenziali che si erano venuti a creare in materia.

In casi analoghi, i Tribunali di Roma, Bologna, Salerno e Spoleto avevano confermato la sanzione amministrativa a carico dei provider di servizi di connettività per la violazione del’art.14 quater, comma 1, della Legge 269/1998.

Il Tribunale di Cagliari, attraverso una effettiva ricostruzione della normativa e valorizzando il principio di tipicità e legalità dell’illecito amministrativo, ha ritenuto invece che la prassi adottata dal Ministero non era conforme alle prescrizioni normative e violava i principi fissati dalla legge 689/1981, per cui solo la legge può individuare le condotte illecite e le sanzioni ad esso collegate.

Interpretazione che ha trovato consenso anche all’interno del Ministero avendo questo modificato le proprie procedure operative, conformandosi ai limiti e alle modalità definite dalla fonte primaria e dal relativo decreto attuativo.

In tal modo, è stato possibile contestare l’illecito amministrativo ed evitare l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 100.000,00 che avrebbe potuto ledere la continuità aziendale e la solvibilità dell’impresa.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.