La convivenza more uxorio è compatibile con il lavoro subordinato ma la prova della subordinazione deve essere rigorosa.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026, ha rigettato il ricorso presentato dagli eredi del datore di lavoro, avverso la sentenza della Corte D’Appello di Milano che aveva accertato la natura subordinata della prestazione svolta da una dipendente, di uno studio legale nonostante la sua convivenza more uxorio con l’avvocato suo datore di lavoro, al quale era legata sentimentalmente.

La convivenza more uxorio: la vicenda.

La lavoratrice a seguito del licenziamento orale, impugnava il recesso e deduceva di aver svolto per più di vent’anni, attività lavorativa in regime di subordinazione, all’interno di uno studio legale, con mansioni di segretaria.

Il Giudice del primo grado aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento.

Dall’istruttoria era emerso pacificamente che tra la lavoratrice e l’avvocato che era il suo datore di lavoro, vi era stata una relazione affettiva e una convivenza duratura stabile.

Secondo il Giudice del primo grado, la lavoratrice non aveva assolto all’onere probatorio, ben più rigoroso, di superare la presunzione secondo cui, quando tra le parti intercorre un rapporto di convivenza more uxorio, la prestazione lavorativa si intende gratuita.

La lavoratrice proponeva reclamo presso la Corte D’Appello di Milano, la quale in parziale accoglimento del reclamo, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con riconoscimento del livello 3° del CCNL Studi Professionali e condanna al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dalla lavoratrice.

Avverso la decisione della Corte D’Appello hanno proposto ricorso in Cassazione gli eredi dell’avvocato, già datore di lavoro e la lavoratrice, ha resistito con controricorso.

La decisione della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto che l’iter logico – giuridico seguito dalla Corte D’Appello fosse insuscettibile di vizi, in quanto dall’esame del compendio probatorio, la Corte territoriale aveva tratto il proprio convincimento nel senso di accertare la sussistenza della subordinazione.

La prestazione svolta dalla lavoratrice, infatti, non era stata eseguita in virtù del rapporto affettivo con una delle parti bensì in esecuzione di precise istruzioni di lavoro inquadrate nell’ambito della mansione di segretaria.

La lavoratrice, benchè godesse di una certa autonomia di orario e anche organizzativa, secondo l’audizione dei testimoni, svolgeva in modo continuativo le mansioni tipiche della segretaria di uno studio legale.

Dai documenti prodotti in causa, erano emersi anche altri elementi sintomatici della subordinazione come le note scritte a margine sugli atti dall’avvocato che poi consegnava alla lavoratrice affinchè le dattilografasse oppure le lettere in cui l’avvocato le riconosceva importi a titolo di ferie, tredicesima e quattordicesima.

Dall’istruttoria erano emersi anche indici accessori come l’inserimento stabile della lavoratrice nella struttura dello studio legale, il compenso fisso e la mancanza di qualsiasi rischio economico.

Secondo la Corte di Cassazione, la decisione della Corte D’Appello, impugnata dal datore di lavoro, è immune da censure perché i Giudici hanno accertato una pluralità di elementi tra loro concordanti che hanno consentito di superare quella presunzione secondo cui, una prestazione da lavoro dipendente può essere posta in essere anche sulla base di un legame affettivo e di familiarità, caratterizzandosi in tale caso per la gratuità della prestazione.

La Corte di Cassazione sul punto ha pertanto statuito che la presunzione di gratuità del lavoro può essere superata: “Nondimeno tale presunzione, che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio, può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro”.

Da ciò consegue che la presunzione della gratuità della prestazione, quando datore di lavoro e lavoratore conviventi legati da una relazione affettiva, non è assoluta e può essere superata attraverso un compendio probatorio solido da cui emergano in modo concordante gli indici sintomatici della subordinazione così come individuati dalla giurisprudenza.

Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.