Infortunio in itinere: negato l’indennizzo ad un lavoratore che accompagna a casa un collega di lavoro.

Infortunio in Itinere: la vicenda

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n.22180 del 3 Agosto 2021, ha fatto luce in merito ad una condotta del lavoratore che ha escluso l’ipotesi di infortunio in itinere.

Nel caso di specie, la coniuge di un lavoratore deceduto in occasione di un sinistro stradale occorso, a suo dire “in itinere”, ovvero in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, conveniva in giudizio l’Inail per ottenere il riconoscimento alla rendita ai superstiti.

Il Tribunale accoglieva la domanda ma la Corte d’Appello ribaltava la decisione di primo grado e accoglieva l’appello proposto dall’Inail con conseguente valutazione negativa circa il riconoscimento alla rendita.

Stabiliva infatti che il sinistro nel quale aveva perso la vita il lavoratore era avvenuto durante una deviazione dall’abituale percorso lavoro-casa, deviazione che aveva compiuto, in base ad una scelta arbitraria e personale, per accompagnare a casa un suo collega di lavoro.

Così gli eredi del lavoratore hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del D.P.R. n.1124/1965, art. 2 comma 1, n.3 per aver, sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello, erroneamente ritenuto di applicare alla fattispecie la disciplina dell’infortunio in itinere, sostenendo che invece nel caso di specie l’infortunio era avvenuto in occasione dell’espletamento dell’attività di lavoro e non durante lo spostamento casa-lavoro, poiché il lavoratore era stato espressamente incaricato dal proprio datore di lavoro di accompagnare il suo collega presso la propria abitazione.

Denunciavano altresì la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.1124/1965, art. 2, comma 3 perché l’art. 210 del medesimo D.P.R. che prevede che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o da situazioni non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate, adducendo che in questo modo il legislatore avrebbe escluso dalla copertura assicurativa solo e soltanto quegli infortuni verificatisi a seguito di deviazioni del tragitto casa lavoro del tutto indipendenti dall’attività lavorativa.

Secondo i ricorrenti tale ipotesi non si sarebbe realizzata nel caso concreto giacché il lavoratore era partito dal suo abituale luogo di lavoro per accompagnare, in esecuzione di un preciso ordine di lavoro, un suo collega alla propria abitazione per poi fare ritorno al locale ove prestava il proprio lavoro.

Esclusione dell’indenizzo: le motivazioni della decisione della corte di cassazione 

La Suprema Corte, con la Sentenza in commento, ha ritenuto infondati i motivi proposti e rigettato il ricorso poiché il comportamento tenuto dal lavoratore, nello specifico di andare a prendere e riaccompagnare il proprio collega al fine di garantire la sua presenza nel locale dove prestava la propria attività lavorativa, era stato assunto in totale autonomia.

La situazione di “arbitrario aggravamento del rischio”, era frutto di una scelta volontaria e indipendente dall’espletamento della prestazione lavorativa, pertanto idonea ad interrompere il necessario nesso di causalità tra evento ed attività assicurata, escludendo la copertura assicurativa garantita ai lavoratori per gli infortuni verificatisi in occasione di lavoro, scelta volontaria tradottasi in una condotta connotata da rischio elettivo.

Il giudice di legittimità ha più volte affermato che il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n.1124/1965), come modificato dal Dlgs. 38/2000, art. 12, copre tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni.

Nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione: con l’avvertenza che sotto quest’ultimo aspetto, per quanto qui di particolare interesse, devono ritenersi assicurate non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa con l’unico limite del rischio elettivo, inteso come “tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore”.

Infortunio in itinere: caratteristiche della fattispecie

L’infortunio in itinere è l’infortunio occorso al lavoratore, in occasione di lavoro, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dove svolge la propria attività lavorativa a quello della propria abitazione, oppure tra due luoghi di lavoro qualora egli intrattenga più rapporti di lavoro, oppure ancora durante il tragitto necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale.

L’infortunio in itinere è stato inserito tra le tutele assicurative apprestate dall’Inail a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 1124/1965 ad opera del più recente Dlgs. n.38/2000.

Affinché il lavoratore possa usufruire di tale tutela assicurativa è necessario che ricorrano tre condizioni:

  • 1. Lo spostamento deve avere fini lavorativi;

  • 2. Deve trattarsi del normale percorso, cioè quello normalmente o abitualmente compiuto dal lavoratore;

  • 3. La sussistenza di un nesso di causalità tra il tragitto e l’attività lavorativa, nel senso che quel tragitto non deve essere percorso dal lavoratore per motivi personali o in orari non inerenti con quelli compatibili con il lavoro.

Esclusione dalla copertura assicurativa: il rischio elettivo

L’ampia tutela assicurativa riconosciuta al lavoratore dall’art. 2, c.3, D.P.R. 1124/1965, così come modificato dall’art.12 D.lgs. 38/2000 viene esclusa quando il lavoratore compie una deviazione dal suo abituale percorso da poter essere attribuita, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad una condotta personalissima del lavoratore non riconducibile all’esercizio della prestazione lavorativa, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata, il cosiddetto rischio elettivo.

In altre parole, qualora il lavoratore per motivi del tutto personali, crea e si ritrova volontariamente in una situazione che si discosta da quella inerente all’attività lavorativa, pone in essere una causa interruttiva del nesso di causalità tra evento lesivo e attività lavorativa.

Le uniche deviazioni, ammesse dall’ordinamento, al normale percorso che il lavoratore compie per collegare la propria abitazione al luogo di lavoro sono quelle giustificate da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni restano a disposizione per la soluzione di ogni caso concreto.

 

Dr. Mattia Neri  mail: mattia.neri@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.