È inefficace il legato testamentario con cui viene costituito un diritto reale di usufrutto su beni immobili che, al momento dell’apertura della successione, non risultano essere di proprietà del de cuius.
È questo il principio affermato dalla Corte di Appello di Sassari nella recente Sentenza n. 246/2025, pubblicata il 7 luglio 2025, con la quale la Corte non ha riconosciuto la valida costituzione di un diritto di usufrutto da parte del de cuius su un bene di proprietà di terzo e ha rigettato tutte le domande formulate dagli appellanti, confermando integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Nuoro.
Inefficacia del legato su beni di proprietà di terzi
Il caso concreto
Lo Studio Legale è stato incaricato della difesa giudiziale da parte di una società in accomandita semplice, chiamata in giudizio da soggetti che rivendicavano un diritto di usufrutto su un bene immobile di proprietà della società.
La domanda era fondata su un legato contenuto nel testamento di un socio defunto, il quale aveva disposto in favore degli appellanti la costituzione di un usufrutto su un immobile che, secondo la prospettazione attorea, gli sarebbe spettato in proprietà in virtù di specifici patti sociali conclusi in vita con gli altri soci.
La tesi avversaria si fondava sull’interpretazione di tali patti come integrativi dello statuto, e come tali idonei a far ritenere che, al momento della morte del socio, la proprietà del bene si fosse automaticamente trasferita nel suo patrimonio.
Lo Studio ha impostato la difesa contestando la natura giuridica dei patti invocati dagli attori, evidenziando come si trattasse in realtà di meri patti parasociali, privi di efficacia vincolante per la società, e dunque inidonei a produrre effetti traslativi nei confronti del patrimonio sociale.
Tali pattuizioni, si è sostenuto, avevano efficacia puramente obbligatoria tra i soci, senza alcun effetto reale o dispositivo opponibile alla società.
Inoltre, lo Studio ha contestato nel merito la pretesa attorea di riconoscimento del diritto di usufrutto e insistito per il rigetto di tutte le domande.
Inefficacia del legato su beni di proprietà di terzi
La decisione della Corte di Appello di Sassari
La Corte ha dapprima affrontato la questione della natura giuridica dei patti stipulati tra i soci.
Sul punto, ha accolto parzialmente la ricostruzione offerta dagli appellanti, riconoscendo che, trattandosi di patti scritti e sottoscritti all’unanimità da tutti i soci, essi dovessero qualificarsi come veri e propri patti sociali, vincolanti per la società.
In tal senso, la Corte ha affermato che: «I patti aggiuntivi adottati per iscritto da tutti i soci, all’unanimità, sono patti sociali a tutti gli effetti e costituiscono espressione della volontà sociale di stabilire particolari modalità di liquidazione della quota in favore del socio e maggior finanziatore, attribuendogli la proprietà dell’immobile».
Tuttavia, pur riconoscendo tale qualificazione, la Corte ha rilevato che i patti aggiuntivi non avevano prodotto alcun effetto traslativo immediato della proprietà in favore del socio defunto, ma contenevano semplicemente un obbligo della società contrarre in futuro, condizionato alla liquidazione della quota o allo scioglimento della società.
Di conseguenza, alla data di apertura della successione del socio defunto, l’immobile era ancora nella piena titolarità della società e non poteva considerarsi entrato a far parte dell’asse ereditario.
Da ciò, secondo la Corte di Appello, deriva l’inefficacia del legato testamentario, che aveva ad oggetto un diritto reale di usufrutto su un bene non di proprietà del testatore: «Non sembra esservi dubbio sul fatto che l’usufrutto possa essere costituito dal proprietario soltanto sui propri beni e … non lo era al momento della morte. Quello previsto per testamento in favore degli attori è certamente inefficace con riferimento alla porzione di fabbricato di proprietà di un terzo, appunto della società».
Sulla base di tale motivazione, la Corte di Appello di Sassari ha rigettato ogni domanda connessa al preteso diritto di usufrutto, confermando la piena correttezza della sentenza di primo grado.
Inefficacia del legato su beni di proprietà di terzi
Conclusioni
Con questa pronuncia, la Corte ha ribadito un principio fondamentale in tema di successione e diritti reali, per cui non è possibile disporre per testamento di beni non appartenenti al proprio patrimonio al momento della morte.
Lo Studio Legale Dedoni, con un’attenta attività difensiva volta a far emergere la natura obbligatoria degli accordi tra i soci e l’assenza di effetti traslativi in favore del defunto, ha ottenuto una piena vittoria processuale in primo grado e in appello, salvaguardando il patrimonio sociale da indebite pretese successorie.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.