Il danno subito dal minore durante una gita scolastica: di chi è la responsabilità?

Il Tribunale di Cagliari con la Sentenza n. 1131/2025 ha rigettato la domanda dei genitori di una minore nei confronti del proprietario di una struttura nautica, per ottenere il risarcimento del danno subito dalla loro figlia a seguito della caduta dal letto a castello all’interno della struttura, in occasione di una gita scolastica.

Sono stati invece condannati al risarcimento del danno, in solido tra loro, il gestore della struttura per la responsabilità extracontrattuale da cose in custodia e l’istituto scolastico per la responsabilità contrattuale, per aver omesso di vigilare sull’incolumità dell’alunno.

La normativa di riferimento è l’art. 2051 c.c., rubricato “danno cagionato da cosa in custodia”.

Tale norma dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Trattasi di una responsabilità “oggettiva”, ossia presunta, che sussiste per la sola ragione di avere la custodia della cosa che ha cagionato il danno, a prescindere dalla presenza del dolo o della colpa del custode.

L’unico caso in cui deve essere esclusa la responsabilità del custode è quello in cui esso provi il caso fortuito: un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, in pratica un evento esterno, non dipendente dal custode, che causa il danno, che non avrebbe potuto essere in nessun modo né evitato né, tantomeno, previsto.

Ma cosa si intende per “custode”? Non sempre la figura del custode coincide con quella del proprietario: il custode è colui che ha la “signoria di fatto” sulla cosa, ossia il potere di controllo e di vigilanza, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. 

La responsabilità da cosa in custodia: I presupposti.

I presupposti per la sussistenza della responsabilità da cose in custodia sono:

1) la signoria di fatto sulla cosa da parte del custode, che deve avere la effettiva gestione della cosa.

2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, ossia il legame tra la cosa e l’evento dannoso che ne deriva: il danno deve essere effettivamente cagionato dalla cosa.

Alla presenza di entrambi i presupposti il custode può liberarsi dalla responsabilità solamente dimostrando la presenza di un caso fortuito, che interrompa il nesso di causalità.

È interessante notare che il caso fortuito può anche coincidere con il comportamento colposo del danneggiato: esiste infatti un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (Cass. 17443/2019).

Dunque, quando il danno poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza, ed il danneggiato si è invece comportato in maniera negligente, utilizzando la cosa in modo anomalo, imprevisto ed imprevedibile, il suo comportamento può interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso ed essere considerato come causa esclusiva della produzione del sinistro.

Ma, nel caso in esame, ciò che è mancato perché potesse configurarsi la responsabilità da cosa in custodia in capo al proprietario della struttura è il primo presupposto: la signoria di fatto sulla cosa.

Il Giudice, infatti, ha ritenuto che non fosse adeguatamente provato un effettivo potere di controllo del proprietario della struttura sulla cosa, mentre ha ritenuto adeguatamente provato che la effettiva gestione non solo della cosa che ha cagionato il danno, ossia il letto dal quale la minore era caduta, nonché dell’intera struttura presso la quale è avvenuto il fatto, era affidata ad altro soggetto, diverso dal proprietario della struttura.

Il caso concreto affrontato dal Tribunale di Cagliari.

Nel caso deciso dal Tribunale di Cagliari, veniva richiesta la condanna del proprietario della struttura, della scuola e del soggetto gestore della struttura, chiamato in causa dall’assicurazione della scuola, in solido con il proprietario, al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il proprietario della struttura nautica, difeso dallo Studio legale Dedoni, costituitosi in giudizio, contestava, tra le altre cose, che:

1) al tempo dei fatti la struttura non era effettivamente gestita dal proprietario ma era stata da esso affidata per la gestione ad altro soggetto;

2) gli immobili di proprietà del convenuto erano stati concessi privi di arredi e quindi anche del letto a castello, in quanto gli arredi della struttura furono acquistati e posizionati al suo interno dal gestore, tanto è vero che gli stessi arredi venivano rivenduti al proprietario della struttura in epoca successiva di ben quattro anni al verificarsi del sinistro.

Dalle prove testimoniali, altresì, era emerso che l’effettiva gestione della struttura all’epoca del sinistro era affidata ad un soggetto diverso dal proprietario.

Pertanto il proprietario della struttura non era, al tempo del sinistro, né il gestore della base nautica né il proprietario del letto a castello.

La responsabilità da cose in custodia. Le conclusioni del Tribunale di Cagliari.

Il Giudice del Tribunale di Cagliari ha ritenuto che “con riguardo ai rapporti tra xxx e yyy è pacifico che yyy avesse la disponibilità dell’immobile nel quale si è verificato il sinistro, di proprietà della xxx e vi praticasse delle attività nautiche (…) è altresì emerso come nel 2015 yyy avrebbe rivenduto il letto a castello alla xxx” e ha proseguito nell’analisi della sussistenza dei presupposti dell’istituto rilevando che “nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno della cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano (di un terzo o del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obbiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (…) nel caso in esame si può escludere che la caduta della ragazza, quand’anche non intervenuta nel sonno, fosse caratterizzata da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo, così da escludere la responsabilità del soggetto che avesse la disponibilità del bene.

Ciò premesso la proprietà dei letti a castello all’epoca dei fatti induce a ritenere la responsabilità in capo alla yyy, in quanto colui che viene immesso nella disponibilità del bene risponde dei pregiudizi provocati ai terzi dagli accessori, mentre il proprietario risponde dei danni derivati da un vizio strutturale del bene che investono le mura o gli impianti ivi conglobati; tale principio, affermato pacificamente in giurisprudenza nell’ipotesi di locazione (Cassazione Civile sez. III, 26/04/2023 n. 10983), deve ritenersi applicabile, in generale, al soggetto che esercita il potere di controllo sul bene, potendo modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa è determinata.

La domanda formulata nei confronti di xxx, non essendo stato adeguatamente dimostrato il potere di controllo sui rischi inerenti ai letti a castello deve essere rigettata”.

Il Giudice ha quindi richiamato il principio affermato pacificamente in giurisprudenza nell’ipotesi di locazione (Cass. civ. sez. III, 26/04/2023, n. 10983), anche richiamato dallo Studio Legale Dedoni negli atti di causa, ritenendolo applicabile in via generale all’effettivo gestore della cosa.    

La responsabilità degli insegnanti per la mancata sorveglianza dell’alunno durante la gita scolastica.

Per quanto riguarda invece la responsabilità dell’istituto scolastico, che è invece di tipo contrattuale, il Giudice ha ritenuto che “è pacifico in giurisprudenza che, in caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (o dell’esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c. fa gravare sull’attore la prova del nesso causale fra la condotta dell’obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8849).

Tale responsabilità sussiste anche nell’ipotesi dell’ammissione ad una gita scolastica, che determina, così come l’iscrizione a scuola, l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’ istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni: cosicché all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile”.

Le insegnanti avrebbero quindi dovuto, in virtù del loro potere-dovere di vigilanza sulle alunne, stante l’evidenza della possibilità del danno, adottare tutte le cautele necessarie per evitarlo, come dotare il letto di una protezione o predisporre una diversa sistemazione per l’alunna.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari nel settembre del 2018 con tesi in diritto privato della Pubblica Amministrazione “La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione”.
Da gennaio 2022 ha iniziato a collaborare con lo studio legale Dedoni, ove sta approfondendo le sue conoscenze in materia di Diritto Civile e di Diritto del Lavoro.