Fondo perequativo. Destinazione vincolata per il funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi.


Le somme erogate dalla Regione a titolo di fondo perequativo
devono essere necessariamente destinate al funzionamento degli enti locali, all’espletamento delle funzioni di competenza e alla riqualificazione dei servizi e non possono essere destinate in favore delle società a partecipazione pubblica, salva espressa previsione.

Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Cagliari con la recente Sentenza n.256/2023, pubblicata in data 19 luglio 2023, che ha disatteso le richieste formulate da una società a partecipazione pubblica in Fallimento nei confronti del Consorzio Turistico della Marmilla “Sa Corona Arrubia”.

Il caso concreto

La Legge Regionale 1° giugno 1993 n.25, denominata “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975 n.33” disciplina l’istituzione del fondo e i criteri di determinazione ed erogazione dello stesso al sistema delle autonomie locali.

L’art.1, comma 1, lettera a) prevede tra le finalità l’erogazione del “fondo per il funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi”.

Lo Studio nell’interesse del Consorzio Turistico della Marmilla “Sa Corona Arrubia” ha promosso appello davanti alla Corte d’Appello di Cagliari per ottenere la riforma della Sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Cagliari aveva riconosciuto in favore del Fallimento di una società partecipata una quota del fondo perequativo erogato dalla Regione Sardegna in favore dell’ente pubblico.

Il contratto sottoscritto tra il Consorzio e la società partecipata prevedeva il riconoscimento di una somma pari al 95% dei finanziamenti ricevuti per le finalità specifiche attribuite alla società e il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che le somme percepite dal Consorzio a titolo di fondo perequativo dovessero essere imputate a favore della società partecipata in ragione del 95%, ritenendo che l’attività del Consorzio si esaurisse nell’attività della società partecipata.

La posizione assunta dallo studio.

Lo studio in sede di appello ha precisato che la normativa regionale è destinata al finanziamento del sistema delle autonomie locali e non al finanziamento delle società a partecipazione pubblica e che l’impianto normativo non prevede la possibilità di poter destinare le somme erogate a titolo di fondo perequativo in favore di altre società private, anche se a partecipazione pubblica, ravvisando in tal caso una ipotesi di distrazione di risorse pubbliche verso il privato, normativamente non giustificata.

È stato altresì eccepito che, per precisa disposizione contrattuale, l’obbligo di riversare il 95% del finanziamento erogato sussisteva solo per i finanziamenti ricevuti dal Consorzio per le finalità specifiche oggetto della convenzione, che, nel caso oggetto all’attenzione della Corte, erano differenti rispetto alle finalità per le quali il fondo perequativo è riconosciuto.

La decisione della Corte di Appello di Cagliari.

La Corte d’Appello di Cagliari, in esito alla controversia tra le parti, ha ritenuto di aderire alla ricostruzione dello Studio e confermare il principio per cui «Non può condividersi la decisione del Tribunale, fondata sulla identificazione tra “le funzioni di competenza” e le finalità specifiche attribuite alla Società con la suddetta Convenzione, non trovando nessun fondamento negli atti di causa l’assunto che le attività di competenza del Consorzio si risolvessero nella gestione del Museo del Territorio, di una seggiovia e del centro ristoro, ad essa affidato con la Convenzione, essendo pacifico, al contrario che esso svolge un’attività di promozione e di sviluppo turistico del territorio in favore di 18 Comuni della Marmilla».

Vista la finalità specifica del fondo perequativo destinato esclusivamente alla copertura delle spese per il funzionamento degli enti, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi, la possibilità di destinare parte delle somme ricevute in favore delle partecipate pubbliche è consentito se contrattualmente previsto e se l’attività della partecipata rientra tra quelle normativamente indicate dalla legge.

Nel caso concreto, non solo le finalità specifiche della Convenzione tra il Consorzio e la società partecipata erano diverse dalle finalità normative, ma non era altresì prevista alcuna clausola contrattuale che destinasse parte del fondo perequativo in favore della società partecipata.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.