Revoca del licenziamento in epoca COVID e obblighi contributivi. Il Tribunale di Cagliari fa chiarezza.

Il Tribunale di Cagliari, con la Sentenza n. 967/2023 affronta un caso particolare verificatasi durante la vigenza dei divieti di licenziamento nel periodo della pandemia da COVID 19.

Come noto, durante l’emergenza pandemica da infezione da COVID19, il legislatore, tramite una serie di misure emergenziali che avevano disposto la chiusura ex lege di larga parte delle attività produttiva del Paese, aveva altresì introdotto il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e, nel contempo, attuato una serie di ammortizzatori sociali speciali tutti improntanti al mantenimento della forza lavoro tramite il ricorso alla cassa integrazione o all’intervento dei fondi di solidarietà anche in deroga rispetto alle modalità ordinarie di accesso.

In particolare, era stato previsto, all’art. 46 DL n. 18/2020 la possibilità, per i datori di lavoro di revocare i licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore del divieto di licenziamento, purchè per tali lavoratori venisse chiesta l’intervento della cassa integrazione o dei fondi di solidarietà previsti dal decreto “Cura Italia”.

Il Tribunale di Cagliari è stato chiamato dunque a pronunciarsi sulla richiesta dell’INPS del pagamento dei contributi previdenziali sulle competenze di fine rapporto (indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie non godute etc) con riferimento a dei rapporti di lavoro il cui licenziamento era stato revocato con contestuale accesso alla cassa integrazione in applicazione del citato art. 46 Decreto Cura Italia.

Le conseguenze della revoca del licenziamento ai sensi dell’art. 46 DL n. 18/2020

La cessazione del rapporto di lavoro e, nel caso di specie, per effetto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fa sorgere, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di corrispondere non soltanto il TFR ma anche le cosiddette “competenze di fine rapporto”, ovvero l’indennità sostitutiva del preavviso, ove il datore di lavoro abbia esonerato il lavoratore dal prestarlo, nonché il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti che, in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, ovviamente non possono più essere godute dal lavoratore.

Su tali competenze di fine rapporto, grava altresì l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la relativa contribuzione previdenziale.

Ora, per effetto della revoca del licenziamento disposta dall’art. 46 D.L. n.18/2020 il rapporto di lavoro viene ripristinato senza soluzione di continuità cioè a dire come se il licenziamento non fosse mai intervenuto. Da ciò dunque deriva che né l’indennità sostitutiva del preavviso né, tantomeno, l’indennità per ferie e permessi non goduti deve essere liquidata dal datore di lavoro perché sia nel primo che, soprattutto, nel secondo caso, viene a mancare la ragione giustificativa dell’esigibilità di tale emolumento e cioè il licenziamento.

E’ dunque evidente che, se l’obbligo di corrispondere tali emolumenti viene meno, allo stesso modo non devono essere versati i contributi previdenziali, e ciò anche nel caso in cui il datore di lavoro nelle more abbia provveduto a fare le relative comunicazioni all’INPS o le abbia esposte nel LUL.

Con la sentenza in commento il Tribunale afferma dunque l’obbligo per l’INPS di recepire tale modifica sostanziale e ciò a prescindere dal fatto che il datore di lavoro abbia o meno comunicato all’INPS il debito contributivo. Pertanto se successivamente, il datore di lavoro revoca il licenziamento, l’INPS non ha più titolo per poter richiedere il pagamento di contributi previdenziali che, per effetto del ripristino del rapporto di lavoro, pacificamente non sono più dovuti proprio perché venuto meno il diritto del lavoratore al pagamento di tali crediti in costanza di rapporto di lavoro.

La soluzione del Tribunale di Cagliari. Il comportamento dell’INPS.

Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto la fondatezza delle posizioni dell’azienda rappresentata dallo Studio Legale Dedoni e ha disposto la condanna alle spese dell’INPS in particolare motivando sul fatto che l’Ente ha rinunciato al proprio credito solo dopo la notifica del ricorso in opposizione, riconoscendo dunque la soccombenza virtuale dell’Ente.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerente la gestione dei rapporti di lavoro e, in particolare, le problematiche, come quella analizzata nella Sentenza qui commentata, in ordine ai casi in cui si discuta degli obblighi contributivi del datore di lavoro

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.