Il Tribunale di Nuoro con la sentenza n. 68 del 4 luglio 2023 ha accolto l’opposizione proposta da una società a responsabilità limitata avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per il mancato versamento di contributi previdenziali.
La vicenda
La società, assistita dallo studio legale Andrea Dedoni, era stata sottoposta ad un accertamento ispettivo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Nuoro con il quale erano stati contestate alcune violazioni in riferimento ai lavoratori impiegati.
In particolare la contestazione atteneva alla mancata registrazione e contabilizzazione nel libro unico del lavoro delle retribuzioni di due lavoratrici come previsto dal Livello 6 del CCNL Alimentari Piccola Industria, al mancato aggiornamento nel libro unico del lavoro e nelle conseguenti buste paga, delle basi imponibili retributive secondo le scadenze fissate dal CCNL di settore per il 6 Livello, all’utilizzo come base di calcolo dell’ottavo Livello in luogo del sesto e conseguentemente formalizzazione di un imponibile mensile lordo inferiore rispetto a quello dovuto.
La società nell’atto introduttivo si era difesa contestando l’infondatezza della pretesa contributiva in quanto gli Ispettori che avevano compiuto l’accertamento, erano incorsi nell’errore di ritenere che i due lavoratori erano stati inquadrati al Livello 6° del CCNL Alimentari Piccola Industria.
In realtà i lavoratori erano stati inquadrati al 6° Livello del CCNL Industria Alimentare in qualità di operai comuni e addetti alla produzione di salumi ma a causa di un mero errore materiale il consulente del lavoro aveva elaborato LUL e cedolini paga secondo il CCNL Piccola Industria Alimentare immettendo nei cedolini i dati retributivi del Livello 8° di tale contratto che, infatti, ha la stessa declaratoria del CCNL Industria Alimentare.
In ogni caso la società rappresentata dallo studio legale Andrea Dedoni evidenziava il fatto che tale errore veniva poi regolarizzato mediante un accordo con le parti e l’attribuzione ai lavoratori del livello 8° del CCNL Piccola Industria.
La società opponente evidenziava altresì che gli esiti dell’ispezione, così come il preteso differenziale contributivo alla base dell’avviso di addebito, erano viziati e la pretesa creditoria illegittima.
L’Istituto Previdenziale si costitutiva nel giudizio di opposizione assumendo che era la società a dover fornire la prova del rispetto delle previsioni contrattuali, che gli errori del consulente del lavoro erano irrilevanti così come l’accordo con i lavoratori e che pertanto erano corrette le sanzioni per evasione contributiva
Opposizione ad avviso di addebito. Se l’INPS non assolve all’onere di provare il credito nell’an e nel quantum l’avviso di addebito deve essere annullato: La pronuncia del Tribunale di Nuoro.
Con la Sentenza n. 68 del 4 luglio 2032, il Tribunale di Nuoro ha ritenuto l’opposizione fondata e a fronte delle specifiche contestazioni della società opponente ha rilevato che l’onere probatorio della legittimità della pretesa contributiva nonché della quantificazione del credito gravava sull’INPS.
Il Giudice ha rilevato che l’Istituto Previdenziale si era limitato ad evidenziare l’irrilevanza degli errori del consulente del lavoro e l’inopponibilità degli accordi stipulati con i lavoratori, asserendo che l’azienda la quale in origine aveva formalmente inquadrato al sesto Livello contrattuale i lavoratori e ritenendo, in ragione delle dimensioni dell’azienda che il CCNL applicabile fosse quello di Piccola Industria, concludeva asserendo che i lavoratori dovevano essere pagati anche sotto il profilo contributivo in base al sesto Livello.
Il Giudice ha altresì rilevato che INPS non aveva capitolato alcuna prova per testimoni né richiesto l’interrogatorio formale cioè non aveva nemmeno tentato di provare le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori in parola.
Il Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Nuoro ha precisato che la società opponente aveva sempre riferito che i lavoratori avevano svolto le mansioni di operai /addetti alla produzione dei salumi ovvero compiti che in astratto potevano essere ricondotti al Livello 6° del CCNL Alimentari Industria oppure al Livello 8° del CCNL Piccola Industria.
Nondimeno ha rilevato che la declaratoria del 6° Livello del CCNL Piccola Industria non avrebbe potuto attagliarsi alle mansioni di fatto svolte dai lavoratori in quanto riferita “ai lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa (..)”.
Pertanto nell’accogliere l’opposizione, il Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Nuoro, ha statuito che “Se ciò è vero, non si può non concludere che l’INPS, nella situazione di specie, non ha dimostrato la sussistenza del presupposto di fatto su cui poggia la sua pretesa creditoria: che i lavoratori, cioè, abbiano svolto mansioni riconducibili al 6° Livello del CCNL Piccola Industria. In difetto di tale prova, l’opposizione deve essere accolta e l’avviso di addebito annullato nella sua integralità (..)”.
Appare condivisibile l’iter logico interpretativo del Giudice in base al quale l’INPS avrebbe dovuto dimostrare in sede giudiziale, assolvendo al proprio onere probatorio, l’eventuale fondatezza della pretesa e la quantificazione del credito, pena l’annullabilità dell’avviso di addebito.
Gli avvocati dello studio legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica
Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.