Società In House: Il Superamento Di Un Concorso Pubblico Non Fa Sorgere Un Diritto Soggettivo All’Assunzione

Lo Studio ha prestato la propria assistenza giudiziale in difesa di una società in house, contro la quale è stato proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di una candidata ad un concorso pubblico classificatasi tra i primi posti in graduatoria e che, dinanzi alla mancata assunzione, lamentava la violazione del suo diritto ad essere assunta in virtù dello scorrimento della graduatoria.

Lo studio, ha contestato l’insussistenza nel caso concreto dei presupposti che stanno alla base della concessione del provvedimento cautelare, cioè il fumus boni iuris e il periculum in mora, ritenendo infondato il diritto fatto valere dalla ricorrente.

Con ordinanza emessa il 25 giugno 2023, il Tribunale Ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c ritenendo insussistente il diritto fatto valere e richiamando, a tal fine, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi in materia di concorsi pubblici.

Società In House: Il Superamento Di Un Concorso Pubblico Non Fa Sorgere Un Diritto Soggettivo All’Assunzione. Il fatto.

La ricorrente, in particolare, lamentava di aver ricevuto da parte della società in house, cliente dello studio, una richiesta di disponibilità all’assunzione con la quale la società avrebbe, inoltre, manifestato la sua intenzione di procedere allo scorrimento della graduatoria in suo favore.
La ricorrente confermava quindi la sua disponibilità, senza ottenere più comunicazioni in merito.

Successivamente, la società, con determinazione del suo amministratore unico, confermava la presenza di posizioni vacanti da coprirsi mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei delle precedenti procedure selettive.

La ricorrente, quindi, chiedeva in via cautelare l’accertamento del proprio diritto all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società, con la conseguente condanna della medesima a procedere alla stipula del contratto.

Affermava la ricorrente, inoltre, che vi erano tutti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare avendo subito un grave danno a causa del legittimo affidamento in ordine all’assunzione che la società avrebbe ingenerato con il suo comportamento, inducendola a credere che l’assunzione fosse imminente e pertanto a rinunciare ad altre occasioni lavorative.

Si costituiva in giudizio la società, difesa dallo Studio, la quale in particolare, in ragione della sua natura di società totalmente partecipata dalla Regione Sardegna, richiamava le norme in materia di assunzioni pubbliche.

Queste avvengono, infatti, previa selezione pubblica, sono regolate sulla base di apposito regolamento di assunzione che deve essere approvato dalla società partecipata e che deve tenere conto di eventuali limitazioni disposte dall’amministrazione pubblica titolare delle relative partecipazioni sociali.

I Motivi Del Rigetto

Con ordinanza in data 25 giugno 2023, il Tribunale Ordinario di Cagliari rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. ritenendo che, sebbene la società aveva adottato un contegno tale da alimentare la fiducia della ricorrente nell’esito positivo dell’iter di assunzione, tuttavia lo scorrimento della graduatoria dal quale la ricorrente fa discendere il suo diritto all’assunzione in concreto non si è mai verificato.

In tale linea interpretativa, il diritto invocato deve ritenersi insussistente.

Prosegue il Giudice del Lavoro precisando che, anche a voler accogliere l’interpretazione che postula il sorgere del diritto all’assunzione sin dal momento della richiesta di disponibilità, la richiesta avanzata dalla ricorrente non potrebbe comunque essere accolta.

Infatti, in sede di costituzione, la società deduceva che, successivamente alla lettera inviata alla ricorrente e contenente la richiesta di disponibilità per una futura assunzione, venivano a mutare le esigenze di fabbisogno del personale della società con conseguente soppressione di alcune posizioni.

Tenendo conto di tale circostanza, il Giudice del Lavoro richiamava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di concorsi pubblici, con particolare attenzione al principio per il quale “Il diritto soggettivo all’assunzione del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso sicchè nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello «jus superveniens», l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost.”.

Inoltre, nel regolamento per il reclutamento del personale adottato dalla società convenuta, vi è una specifica disposizione in forza della quale la società ha diritto a non procedere alla stipula del contratto “in caso di insussistenza, revoca o modifica delle ragioni normative, regolamentari, organizzative e delle risorse finanziarie”.

Conclude il Giudice che, anche ove si intendesse sorto il diritto all’assunzione in capo alla ricorrente, non si potrebbe in ogni caso tenere conto della sussistenza di un fatto impeditivo alla stipula del contratto, nel caso di specie consistente nella modifica della pianta organica con la soppressione della posizione oggetto della procedura selettiva cui aveva partecipato la ricorrente.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del
lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”.

Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e
in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.