Le novità su CIGO, Assegno ordinario a carico del FIS e CIGD a seguito del DL.52/2020 e della Messaggio INPS n. 2489/2020

 

La disciplina degli ammortizzatori sociali COVID regolata dal Decreto Cura Italia, è stata oggetto di una serie di rimaneggiamenti introdotti dalla Legge 27/2020 di conversione, dal Decreto Rilancio e, da ultimo, dal DL n. 52/2020 pubblicato in gazzetta il 16 giugno 2020 e in vigore dal 17 giugno 2020.

Ammortizzatori sociali Covid: periodo di estensione

Le disposizioni richiamate hanno esteso la durata della CIGO, FIS e CIGD con causale COVID19 dalle iniziali 9 settimane a 18 settimane complessive.

 In particolare, adesso il sistema di fruizione dei predetti ammortizzatori sociali è così regolamentato:

  1. fruizione integrale delle prime 9 settimane di CIGO,FIS o CIGD, entro il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. La fruizione integrale delle prime settimane è condizione essenziale per poter fruire delle ulteriori settimane di ammortizzatori sociali.
  2. fruizione di ulteriori 5 settimane.
  3. fruizione di ulteriori 4 settimane una volta fruite le 14 settimane (9 + 5). Se le 14 settimane sono state fruite tutte entro il 31 agosto 2020, le ultime 4 settimane possono essere godute anche prima del 1 settembre 2020.

Termini domanda per usufruire degli ammortizzatori sociali Covid

L’INPS, con Messaggio n. 2489/2020, chiarisce che la domanda per la fruizione delle 14 settimane (9 + 5) può essere unica.

In particolare, per coloro i quali non abbiano ancora esaurito le 9 settimane (per averne richiesto in misura inferiore), può essere fatta richiesta di autorizzazione alla fruizione del residuo e contestualmente il godimento delle ulteriori 5. Per il godimento delle 4 settimane finali invece, occorrerà inviare una nuova richiesta di autorizzazione.

E’ stata altresì modificata la disciplina dei termini per l’invio delle domande di autorizzazione all’INPS. 

Per effetto della prima formulazione del Decreto Cura Italia, le domande potevano essere trasmesse entro quattro mesi dall’inizio del periodo di sospensione.

A seguito dell’entrata in vigore del DL 34/2020 e del DL 52/2020, questi sono i nuovi termini per la presentazione delle domande: 

  1. la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro 1 mese dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 1, c. 2 DL 54/2020). Per i casi in cui, all’entrata in vigore del DL 54/2020, il termine predetto sia già scaduto, la scadenza viene prorogata automaticamente al 30° giorno successivo dalla data di entrata in vigore del DL, ovvero al 17 luglio 2020.
  1. Per i periodi di sospensione o riduzione inziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine per la presentazione delle domande, a pena di decadenza, è il 15 luglio 2020.

E’ stata altresì introdotta una sanatoria per i datori di lavoro che abbiano richiesto un intervento di integrazione salariale errato rispetto a quello a cui avrebbero avuto diritto (si pensi CIGO in luogo di FIS o CIGD e viceversa) o con errori o omissioni tali da determinare il diniego: la domanda inviata con le modalità corrette dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

Disposizioni particolari vigono per la CIGD.

Il DL 34/2020 e il DL 52/2020 introducono e disciplinano il pagamento anticipato del 40% dell’ammontare dell’intero trattamento di integrazione salariale autorizzato entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse, anche in assenza di autorizzazione. Questa disciplina sarà applicata esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020. 

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.

È stato previsto che, a fronte dell’autorizzazione delle prime 9 settimane, i datori di lavoro possono richiedere le ulteriori 5 settimane direttamente all’INPS senza necessità di richiedere e presentare la domanda alle Regioni o al Ministero del Lavoro. Per i datori di lavoro che invece abbiano visto autorizzate un periodo di tempo inferiore alle prime 9 settimane, dovranno chiedere l’autorizzazione per il periodo rimanente, prima di richiedere le ulteriori 5 settimane.

Anticipazione del 40% degli ammortizzatori sociali Covid

Il DL 52/2020 ha introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro che intende chiedere l’anticipazione del 40%, di inviare il modello SR41, contenente i dati per il pagamento del saldo del trattamento (IBAN lavoratori interessati, ore CIGO,CIGD, FIS per ogni singolo lavoratore, codice fiscale lavoratori interessati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collegato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione se successivo. In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020 se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini il pagamento resta a carico del datore di lavoro.

Per il caso di mancata autorizzazione, l’INPS procederà al recupero dei trattamenti anticipati nei confronti del datore di lavoro.

L’art. 68 DL 34/2020 ha espressamente statuito la spettanza dell’Assegno per il nucleo famigliare (ANF) anche in favore dei lavoratori che godono dell’assegno ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni chiarimento su tutti gli aspetti legati agli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali Covid.

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.