Covid-19: incertezza sui termini di decadenza per gli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2014 (per la sola omessa dichiarazione)

Il Decreto Legge n. 34/20, c.d. Decreto “Rilancio Italia”, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sull’attività degli uffici degli enti impositori in relazione ai termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.

Quale normativa a riguardo degli avvisi di accertamento?

Nello specifico l’art. 157, comma 1, stabilisce “In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212, gli atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre  2021,  salvo  casi  di  indifferibilità  e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che richiedono il contestuale versamento di tributi”.

Tale norma incide sui termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all’annualità 2015 e 2014, in quest’ultimo caso solamente per omessa dichiarazione dei redditi.

Avvisi di accertamento e invito obbligatorio a comparire

Ciò che il Legislatore non ha adeguatamente considerato è il coordinamento della norma citata con quella relativa all’invito obbligatorio al contribuente a comparire per definire l’accertamento con adesione previsto, a pena di invalidità dell’avviso di accertamento, dagli artt. 5 e 5 ter del D.Lgs n. 218/97.

L’attuale dettato dell’art. 5 ter del D.Lgs n. 218/97 trova applicazione per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

L’art. 5, comma 3 bis, prevede “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell’atto impositivo è automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in deroga al termine ordinario”

Sulla base di tale normativa qualora l’Agenzia delle Entrate inviti il contribuente al contraddittorio in un termine inferiore a 90 giorni rispetto al naturale termine di decadenza (31.12.2020 per gli avvisi del 2015 e per quelli 2014 per la sola omessa dichiarazione), questo stesso termine automaticamente si prorogherà di 120 giorni.

Tale disciplina comporta, in concreto, che l’applicazione della proroga dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento del 2015 o del 2014 per la sola omessa dichiarazione, prevista dal succitato art. 157 del Decreto Rilancio Italia, dipenderà dalla data di notifica dell’invito a comparire da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Avvisi di accertamento: cosa accade dal 1 Luglio 2020

Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 luglio 2020, potranno verificarsi di fatto due ipotesi:

  1. invito a comparire notificato entro il termine di 90 giorni antecedenti il termine naturale di decadenza (31.12.2020) per la notifica dell’avviso di accertamento (ovvero invito a comparire notificato entro il 2.10.2020), troverà applicazione il termine di decadenza del 31.12.2021 previsto dall’art. 157 del Decreto Rilancio Italia per la notifica dell’avviso di accertamento;
  2. invito a comparire notificato oltre il termine di 90 giorni antecedenti termine naturale di decadenza (31.12.2020) per la notifica dell’avviso di accertamento (ovvero invito a comparire notificato a partire dal 5.10.2020), il termine di decadenza sarà quello del 30.4.2021 previsto dall’art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs n. 218/97 (solamente nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per  la  riscossione, in cui l’Agenzia delle Entrate non è obbligata alla preventiva notifica dell’invito a comparire, come previsto dall’art. 5 ter, comma 4, quest’ultima potrà beneficiare della decadenza lunga del 31.12.2021).

Avvisi di accertamento: considerazioni dello Studio Legale Dedoni

Alla luce di quanto precede è opportuno che i contribuenti, all’atto della ricezione degli avvisi di accertamento per il 2015 o 2014 tengano in dovuta considerazione i termini di decadenza indicati, al fine di non decadere dalla possibilità di eccepirne la nullità e contattando per qualsiasi dubbio il nostro studio legale.

Avv. Alessio Scamonatti  mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it

L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.