Bonus per i servizi di Baby sitting, iscrizione ai centri estivi e servizi integrati per l’infanzia. Avviata la nuova procedura per la presentazione delle domande.

Con il permanere dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il decreto rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 23 del precedente D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in tema di aiuti alle famiglie mediante congedi parentali e bonus baby sitting, come abbiamo già visto nel nostro articolo “A chi spetta il congedo parentale e il bonus baby sitting in tempo di Corona Virus”.

L’art. 72 del D.L. 34/2020 aumenta fino a trenta giorni il periodo continuato o frazionato dal 5 marzo al 31 luglio 2020 per poter fruire del congedo parentale con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Bonus Baby Sitting: a quanto ammonta?

Per quanto riguarda il bonus baby sitting la misura del sostegno è stata aumentata da 600,00 fino a 1.200,00 euro ed è stato previsto che: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia o ai centri socio –educativi territoriali ..”.

L’INPS che con messaggio del 27 maggio 2020 n. 2209 ha comunicato che la procedura telematica per richiedere i bonus baby sitting  era in corso di implementazione e con il successivo messaggio 2350 del 5 giugno 2020, l’avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande.

Bonus Baby sitting: chi ne ha diritto?

A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby sitting, con la possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200,00 euro ovvero di 2.000,00 euro se il soggetto richiedente è un dipendente del settore pubblico.

Coloro che nella prima fase dell’emergenza avevano già presentato la domanda e fruito dei 600,00 euro di bonus baby sitting potranno presentare una nuova domanda per ottenere un importo massimo di € 600,00.

Bonus baby sitting e congedo parentale

Un’importante precisazione che arriva dall’Istituto erogatore del bonus riguarda la conferma dell’alternatività delle due misure: o si accede al congedo parentale o si accede al bonus baby sitting.

Rimane invariato anche il limite riguardante l’altro genitore che non deve trovarsi in stato di disoccupazione o essere percettore di Naspi o altri strumenti di sostegno al reddito. Diversamente il genitore richiedente non potrebbe vedersi accolta la domanda perchè si riterebbe violato il presupposto per la concessione della misura essendo l’altro genitore libero da impegni lavorativi e in grado di occuparsi della prole.

Bonus Baby sitting: come viene erogato

Per quanto riguarda la modalità di erogazione del bonus, l’INPS spiega che la misura è erogata mediante il Libretto di Famiglia e i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori del Libretto di Famiglia sul sito dell’INPS.

Dopo tale iscrizione, il genitore beneficiario di bonus baby sitting, deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto di famiglia entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda.

Come anticipato, l’art. 72 del Decreto Rilancio, ha introdotto la possibilità di optare, per una parte  o per tutto l’importo spettante a titolo di bonus baby sitting, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per il caso di comprovata iscrizione del figlio al centro estivo o ai servizi integrati per l’infanzia.

L’INPS chiarisce che nel caso il genitore richiedente, opti per la frequentazione del centro estivo, dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri come ad esempio una ricevuta, una fattura e /o la documentazione relativa all’iscrizione, indicando il periodo di iscrizione che non potrà essere superiore al 31 luglio 2020.

Gli avvocati dello studio legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica riguardante il bonus baby sitting.

Avv. Danila Furnari mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.