E’ stato pubblicato il DL 127/2021 che estende l’obbligo a tutti i lavoratori pubblici e privati
Nella giornata odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127/2021.
Rispetto alla bozza di decreto circolata nei giorni scorsi e commentata nel nostro precedente articolo, il Governo ha ritenuto di introdurre una serie di rilevanti novità sia per il settore pubblico che per quello privato.
Non più sospensione dal lavoro ma assenza ingiustificata.
Sia per il settore pubblico (art. 1 DL 127/2021) che per il settore privato (art. 3 DL 127/2021) viene eliminata la sospensione del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa, residuando così unicamente il ricorso all’assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto e alla sospensione della retribuzione fino al possesso della certificazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2021.
In tal modo vengono eliminate le incertezze interpretative già ravvisate nel nostro precedente scritte sulle conseguenze del ricorso alla figura della sospensione del rapporto di lavoro.
Sospensione per i dipendenti con meno di 15 dipendenti.
Rispetto al testo circolato nei giorni scorsi, l’art. 9 septies, c. 6 DL 52/2017, introdotto per effetto dell’art 3. DL 127/2021, è stato completamente riscritto.
Il legislatore ha riformulato la norma stabilendo espressamente che, per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo i primi 5 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore senza certificazione verde, nel caso in cui venga stipulato un contratto a termine per la sostituzione del lavoratore assente, il dipendente potrà essere sospeso per la durata della predetto contratto, ma comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, eventualmente rinnovabili per altri dieci.
La nuova formulazione ha il pregio di risolvere la sorte del rapporto di lavoro nei primi 5 giorni, ma lascia impregiudicate le problematiche connesse alla scelta della locuzione “sospensione del lavoratore”, con tutte le criticità già osservate in sede di commento alla bozza del Decreto, soprattutto in relazione agli obblighi conseguenti all’eventuale corresponsione della retribuzione nel periodo di sospensione e degli altri adempimenti, anche contributivi connessi a detto periodo.
Si ritiene, a una prima analisi, invece risolta la questione della sorte del rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di sospensione. L’assenza ingiustificata prevista dal comma 6 dell’art. 9 septies potrebbe ben “coprire” il periodo successivo alla scadenza del periodo di sospensione, atteso il perdurare della mancanza della certificazione verde.
Green pass nel settore giustizia
Il settore giustizia ha visto invece un’equiparazione agli altri settori circa le conseguenze del mancato possesso della certificazione verde. Ed infatti, spariscono tutte le conseguenze disciplinari per il caso di mancato possesso del green pass, con estensione del ricorso all’assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del posto e viene estesa l’irrilevanza disciplinare del periodo di assenza, salva la sospensione della retribuzione.
Gli avvocati del lavoro dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per valutare ogni singolo caso.
Avv. Ivano Veroni mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it
L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.