Impignorabilità degli arretrati della pensione.

Le somme dovute a titolo di arretrati pensionistici dall’INPS, non ancora accreditate, rientrano a pieno diritto nell’ambito applicativo delle limitazioni alla pignorabilità previste dall’art.545 c.p.c e, per quanto tali, sono impignorabili dalla legge.

Questo il principio espresso dal Tribunale Civile di Cagliari con la recente Ordinanza in data 15 giugno 2026 del Giudice delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Cagliari.

Impignorabilità degli arretrati della pensione: Il caso concreto.

Lo Studio Legale Dedoni su incarico del debitore si è costituito in un procedimento esecutivo presso terzi, promosso dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni avente ad oggetto il pignoramento degli arretrati pensionistici non ancora erogati dall’INPS di Cagliari al debitore, per una somma superiore a ventimila euro.

In sede di costituzione, lo Studio Legale Dedoni ha eccepito l’impignorabilità delle somme per violazione del limite di cui all’art.545 c.p.c. e chiesto il rigetto dell’istanza di assegnazione formulata dall’Agenzia delle Entrate.

Nel corso del procedimento esecutivo, è stato accertato che l’ammontare degli arretrati pensionistici si riferiva a n.47 ratei mensili ciascuno dell’importo netto inferiore a cinquecento euro.

L’art. 545, comma 7, c.p.c., stabilisce che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione … non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro” e che il pignoramento potrà essere eseguito solo per la “parte eccedente tale ammontare … nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza Civ. Sez. Lavoro dell’11.1.2016, n. 206, ha stabilito che la normativa in materia di limiti di pignorabilità della pensione opera anche con riguardo agli arretrati, restando ferma l’impignorabilità anche su tali importi del cosiddetto minimo vitale: «Diversamente argomentando è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.».

La giurisprudenza di merito più recente ha accolto l’orientamento della Cassazione e il principio della impignorabilità degli arretrati pensionistici, nei limiti previsti dall’art.545, comma 7, c.p.c. (Tribunale Ordinario Pisa, sez. 1, sentenza n. 679/2020; Tribunale Ordinario Ragusa, sez. 1, sentenza n. 103/2023; Tribunale Ordinario Locri, sez. 1, sentenza n. 380/2021).

Peraltro, detto orientamento della giurisprudenza è stato integralmente recepito dall’INPS nel messaggio del 15.1.2019, n.168, intitolato “Procedura per la gestione dei pignoramenti presso terzi di pensionati debitori ex artt. 543 e ss. cpc – Gestione Privata e Gestione Pubblica”, per cui: «Il limite del quinto è operante anche per le somme da trattenere sugli arretrati di pensione da versare in unica soluzione.”

La decisione del Tribunale di Cagliari.

Il Tribunale di Cagliari, ha integralmente accolto le argomentazioni svolte dallo Studio Legale Dedoni e l’eccezione di impignorabilità ex art.545, comma 7, c.p.c. delle somme oggetto di pignoramento a titolo di arretrati pensionistici dichiarando inefficace l’esecuzione eseguito presso il terzo pignorato I.N.P.S., con conseguente estinzione del procedimento e svincolo delle somme pignorate in favore del debitore.

La pronuncia del Tribunale di Cagliari si pone in continuità con l’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità e consente di riaffermare il principio della impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione.

L’individuazione dei limiti di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche e la tempestiva deduzione delle relative eccezioni hanno consentito, nel caso di specie, di ottenere la declaratoria di inefficacia del pignoramento e lo svincolo integrale delle somme.

Grazie alla tutela giudiziale ottenuta, il cliente ha potuto conservare tutti gli arretrati pensionistici maturati, evitando che venissero illegittimamente destinati alla soddisfazione del creditore procedente e vedendo così pienamente salvaguardato il diritto al cosiddetto “minimo vitale“, che l’ordinamento riconosce quale presidio essenziale della dignità e del sostentamento della persona.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.