La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2860 del 31 agosto 2026, ha rigettato il ricorso presentato da un’Associazione, avverso la sentenza della Corte D’Appello di Brescia che aveva disconosciuto i rapporti di lavoro domestico stipulati dall’Associazione, disattendendo la richiesta di riduzione delle sanzioni civili irrogate a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione.
L’attività lavorativa finalizzata al funzionamento della vita familiare: la vicenda.
Un’associazione, aveva impugnato il verbale ispettivo con cui l’INPS aveva disconosciuto la natura di lavoro domestico dei rapporti di lavoro instaurati con il personale addetto all’assistenza di anziani, in quanto era emerso che i lavoratori prestavano l’attività presso le abitazioni degli anziani o presso le strutture in cui quest’ultimi erano ricoverati.
La Corte D’Appello di Brescia aveva confermato il disconoscimento di tali rapporti di lavoro domestico e l’Associazione ha fatto ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la qualificazione dei rapporti di lavoro, operata dalla Corte D’Appello, non prestasse il fianco a nessuna delle censure formulate nel ricorso.
L’art. 1 della L. n. 339/1958 dispone che il requisito essenziale per la configurazione di un rapporto di lavoro domestico “è che la prestazione sia finalizzata al funzionamento della vita familiare”.
Tale requisito è confermato anche nell’art. 1 del D.P.R. del 31 dicembre 1971 n. 1403 in merito alla disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dei servizi domestici e familiari in cui è fatto riferimento alle mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare.
La Suprema Corte nel respingere la ricostruzione operata dall’Associazione, secondo cui sarebbe sufficiente la sola destinazione funzionale dell’attività di cura della persona o dell’organizzazione della quotidianità familiare, precisa che una simile impostazione trascura un tratto normativo essenziale: la prestazione domestica è tale solo se resta inscindibilmente collegata al datore di lavoro sia sul piano contrattuale che sul piano del beneficio perseguito che deve essere personale e fruibile.
La scissione tra datore di lavoro e beneficiario della prestazione impedisce di ricondurre il rapporto di lavoro allo schema tipico del lavoro domestico.
L’associazione infatti si poneva come soggetto organizzatore di manodopera destinata a operare in favore di terzi ed è proprio questo dato che, secondo la Corte Cassazione, altera la tipologia del rapporto: non si è più dinanzi a una prestazione domestica in senso proprio ma a un’attività lavorativa inserita in un diverso assetto organizzativo, incompatibile con la specialità della disciplina.
La Suprema Corte, respingendo le doglianze della ricorrente, ha valorizzato espressamente la marcata specialità del lavoro domestico, collegandola anche alla condivisione di spazi e di aspetti della vita quotidiana tra datore e prestatore.
È in questa specialità che si radica pure l’applicazione di un particolare regime contributivo che non può operare quando difettino i tratti identificativi del rapporto.
Gli enti, le associazioni o i soggetti organizzati che assumono personale destinato a operare stabilmente presso terzi non possono invocare il regime del lavoro domestico solo perché l’attività svolta consiste in cura, assistenza o supporto familiare, in tali casi si applicano le regole ordinarie in materia previdenziale
La Corte di Cassazione con un’argomentazione logica – interpretativa condivisibile, rigettando il ricorso dell’Associazione ha evitato un’interpretazione estensiva della categoria del lavoro domestico che finirebbe per attrarre nel relativo regime agevolato anche rapporti caratterizzati da una vera e propria interposizione organizzativa tra chi assume e chi beneficia della prestazione.
Molte attività di cura, compagnia, aiuto materiale o supporto domiciliare possono presentare un contenuto materiale analogo a quello tipico del lavoro domestico ma se manca il rapporto diretto tra prestazione, datore e vita domestica di quest’ultimo non è applicabile la disciplina del lavoro domestico.
Il luogo della prestazione, il collegamento personale con il datore e la destinazione ai bisogni del datore o della comunità convivente a lui assimilabile non sono elementi accessori ma componenti strutturali della fattispecie.
Quando tali elementi mancano, la disciplina speciale del lavoro domestico cede il passo al regime ordinario, tanto sul piano qualificatorio quanto su quello contributivo.
La Corte di Cassazione pertanto con la sentenza in commento ha chiarito che la funzione assistenziale della prestazione non è, da sola, sufficiente a fondare la qualificazione domestica del rapporto.
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Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.
