Revocatoria fallimentare ed ordinaria

Principio della consecuzione delle procedure concorsuali al fine dell’anticipazione del c.d. “periodo sospetto”.

Il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali consente di retrodatare il dies a quo del periodo sospetto ai fini dell’operatività dell’azione revocatoria alla data di apertura della prima procedura, sia in ordine alla revocatoria fallimentare che alla revocatoria ordinaria.

Questo il principio espresso dal Tribunale Civile di Nuoro con la recente Sentenza n.569/2024, pubblicata in data 21 novembre 2024.

Il caso concreto.

Lo Studio su incarico del curatore di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Nuoro ha agito con l’azione revocatoria fallimentare – e in via subordinata con l’azione revocatoria ordinaria – per far dichiarare l’inefficacia e la revoca nei confronti della procedura concorsuale di un atto di conferimento di beni con la quale la società fallita aveva dismesso il proprio patrimonio immobiliare e dei successivi atti patrimoniali con la quale gli aventi causa trasferivano a terze società gli immobili ed iscrivevano sugli stessi ipoteca volontaria a favore di un istituto di credito.

Gli atti oggetto di revocatoria fallimentare erano stati posti in essere in data anteriore alla dichiarazione di fallimento ben oltre il termine previsto dall’art.67 R.D. 16 marzo 1942 n.267 (c.d. Legge Fallimentare) che impone l’impugnazione degli atti entro un anno dall’apertura della procedura (c.d. periodo sospetto).

Ciò nonostante, poiché anteriormente al Fallimento la società era in concordato preventivo, in forza del principio di consecuzione delle procedure sancito dall’art.69 bis L.F., lo studio ha chiesto di anticipare il periodo di operatività della revocatoria dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo.

L’accertamento di fatto e la decisione del Tribunale di Nuoro

Il Tribunale Civile di Nuoro ha accolto la domanda formulata dal Fallimento, condividendo le ragioni poste a suo fondamento.

Preliminarmente, la Corte di merito ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale in ordine al principio di consecuzione sancito dall’art.67 bis L.F., chiarendone la portata e i limiti e precisando che “La consecuzione, quale fenomeno di unificazione delle procedure che, sulla base degli stessi presupposti soggettivi e oggettivi consentono l’applicazione, per interpretazione estensiva della disciplina dell’ultimo procedimento della serie, alle situazioni anteriori, si fondano sulla costanza di una correlazione logica tra le varie situazioni. Tale costanza deve, in particolare, abbracciare sia l’identità della qualificazione imprenditoriale; sia la continuità dello stato di crisi patrimoniale; sia pure la continuatività sostanziale delle procedure (ovvero l’effettiva consecutività delle medesime).”.

Si riporta a maggior chiarimento sul principio di consecuzione delle procedure quanto riportato nella Sentenza del Tribunale Vicenza sez. I, 21/08/2023, n.1533: «In virtù del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69-bis L.F. sussiste un collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a fornire una soluzione per una medesima situazione di crisi economica. Ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata è necessario verificare se l’imprenditore, nel lasso temporale intercorso fra le procedure susseguitesi fra loro, abbia modificato in maniera sostanziale la consistenza economica del suo stato di dissesto. Laddove la gravissima situazione di insolvenza perduri, nonostante il formale ritorno in bonis della società per due mesi e mezzo, va applicata la consecutio procedurarum e il periodo di sospetto nel quale valutare la revocabilità dei pagamenti decorre a ritroso del primo concordato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis, co. 2, L.F..».

Il Tribunale di Nuoro ha accertato che la dichiarazione di Fallimento della società è stata pronunciata in pari data rispetto al provvedimento ex art.173 L.F. con cui era stata revocata l’ammissione al concordato preventivo – con contestualità tra il venir meno della prima procedura e l’apertura della seconda – e che entrambe le procedure si fondavano su identici presupposti, ossia sulla qualificazione imprenditoriale della società e sulla situazione di crisi patrimoniale della stessa.

A parer del Tribunale di Nuoro, pertanto, si tratta di un’unica procedura concorsuale con identificazione della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo quale dies a quo per l’individuazione a ritroso degli atti compiuti nei dodici mesi precedenti.

Accertata l’operatività del principio della consecuzione delle procedure e la legittimazione all’azione revocatoria fallimentare in quanto gli atti contestati sono stati posti in essere durante il periodo c.d. sospetto, decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo, il Tribunale di Nuoro ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti soggetti ed oggettivi dell’azione revocatoria fallimentare accogliendo integralmente le domande del Fallimento e condannando controparte al pagamento delle spese di giudizio.

A seguito dell’azione revocatoria, il Fallimento potrà rientrare nella disponibilità della garanzia del patrimonio immobiliare della società a vantaggio della massa dei creditori.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.