Il Tribunale Civile di Agrigento – Sezione Lavoro – con la Sentenza n. 1364/2024 pubblicata il 5 novembre 2024, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune, difeso dallo Studio Legale Dedoni, nei confronti di un dipendente che aveva richiesta il pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario.
La vicenda.
Un dipendente di un Comune ha affermato di vantare un credito nei confronti dell’Ente per aver partecipato ad un progetto svolgendo un certo numero di ore di lavoro straordinario.
Il dipendente, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, insinuava il proprio credito, mediante un’apposita istanza, nella massa passiva dell’ente, ma l’Organo Straordinario di Liquidazione ne decretava la non ammissione.
In particolare l’OSL respingeva la domanda di insinuazione del credito per mancanza dei requisiti prescritti, in quanto il credito non era sorretto da sufficiente documentazione né l’Organo preposto era stato in grado di reperire informazioni utili attraverso le dichiarazioni dei funzionari preposti che avevano precisato che il debito non aveva copertura finanziaria tra i debiti residui dell’Ente.
Il dipendente si rivolgeva al Tribunale di Agrigento – Sez. Lavoro e otteneva un decreto ingiuntivo a cui il Comune si è opposto e per cui è stato instaurato il giudizio di opposizione definito con la sentenza in commento.
La decisione del Tribunale di Agrigento.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento ha ritenuto il ricorso in opposizione fondato e ha conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del lavoratore.
Il Giudice in tema di riparto dell’onere della prova ha ritenuto opportuno svolgere preliminarmente una distinzione tra i vari titoli retributivi, specificando come si atteggi il riparto dell’onere della prova in capo alla parte ricorrente.
Secondo la ricostruzione del Giudice le pretese relative al pagamento della retribuzione ordinaria, della 13a, 14a, del TFR e dell’indennità di mancato preavviso gravano sulla parte richiedente e l’onere della prova è molto ridotto: basterà provare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La controparte invece dovrà dare la prova dell’esistenza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa del lavoratore.
In mancanza il lavoratore vedrà riconosciuto il pagamento delle somme di cui ai titoli richiesti.
Tale principio, osserva il Giudice, non può essere applicato alle altre voci di retribuzione quali lavoro straordinario, supplementare, maggiorazione da lavoro festivo, ferie non godute o permessi non goduti, in quanto tali voci retributive sono assoggettate al criterio generale in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..
Il Giudice ha precisato che la controversia verteva proprio in tema di riconoscimento degli emolumenti asseritamente maturati dal dipendente per lo svolgimento di lavoro straordinario e pertanto il lavoratore era gravato dall’onere rigoroso della prova di aver lavorato oltre l’orario di lavoro.
La causa era stata istruita, ma la prova orale si era rilevata inconsistente, in quanto il funzionario dell’ufficio tecnico si era limitato a dare atto dell’esistenza del progetto a cui aveva partecipato il dipendente ma non aveva saputo dire se il lavoratore vi avesse preso parte e soprattutto quali orari avesse rispettato.
Il Giudice, con motivazione condivisibile, ha dato atto che nemmeno l’istruttoria documentale si era rivelata dirimente ai fini del rigoroso onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., in quanto l’attestazione del Responsabile di P.O. si limitava a confermare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, ma non l’effettiva partecipazione del lavoratore.
Il Giudice in conclusione ha osservato quanto segue “ .. tali documenti se da una parte confermano l’esistenza del progetto (a cui il ricorrente doveva prendere parte, v. doc. 2 fasc. monitorio) e della sua buona riuscita – confermata anche in aula dal teste Avenia – dall’altra non è stata data concreta prova dello svolgimento da parte del ricorrente delle operazioni inerenti al progetto stesso (tramite, ad esempio, testimonianza di altri colleghi) né della quantità di ore di straordinario svolte (manca del tutto agli atti un documento attestante la rilevazione delle presenze, un foglio firme, etc)”.
Pertanto il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e accolto il ricorso in opposizione non ritenendo che il lavoratore avesse assolto il rigoroso onere probatorio di cui era gravato, non risultando accertato lo svolgimento del lavoro straordinario per cui aveva invocato il diritto alle relative differenze retributive.
Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.