Omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali prima dell’anno 2023

Il termine di 90 giorni per la notifica è fissato a pena di decadenza. La sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1652/2026

Con la sentenza pronunciata lo scorso 8 ottobre 2026, iscritta al RACL n. 64330/2024, il Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso promosso dallo Studio Legale Dedoni in opposizione ad una ordinanza ingiunzione notificata dall’INPS nell’anno 2024 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all’anno 2020.

Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha annullato l’ordinanza ingiunzione opposta statuendo che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della Legge 689/1981 per la notifica della contestazione da parte dell’INPS è fissato a pena di decadenza della potestà sanzionatoria.

Laddove pertanto la notifica della violazione del versamento dei contributi previdenziali non avvenga entro i 90 giorni dall’accertamento, l’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa si estingue nei confronti della persona alla quale la notificazione non sia stata eseguita nel termine prescritto.

Tale disciplina si applica alle omissioni previdenziali e assistenziali “commesse” prima del 1° gennaio 2023: a decorrere da tale data, infatti, è entrato in vigore il D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023, che all’art. 23 introduce una disciplina derogatoria all’art. 14 L. 689/1981, prevedendo che gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto dell’omissione.

Il caso affrontato dal Tribunale di Cagliari.

La pronuncia del Tribunale di Cagliari trae origine dal ricorso ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 D.lgs. 150/2011 promosso dallo Studio Legale Dedoni a tutela di un cliente al quale l’INPS aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.965,33 a titolo di sanzione amministrativa per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all’anno 2020.

Nello specifico, nel mese di dicembre 2022 l’Ente aveva notificato un atto di accertamento avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori nei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020, cui aveva poi fatto seguito l’ordinanza ingiunzione.

Lo Studio Legale Dedoni impugnava l’ordinanza ingiunzione deducendo la violazione, da parte dell’INPS, dell’art. 14 della Legge 689/1981.
La norma prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”

Nel caso di specie, la violazione sarebbe stata commessa nel 2020 mentre la notifica dell’accertamento era stata notificata dall’INPS soltanto nel mese di dicembre 2022, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

In particolare, lo Studio Legale Dedoni sosteneva che l’Ente fosse venuto a conoscenza dell’omesso versamento dei contributi previdenziali, afferenti al dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020, al momento dell’apprensione dei Flussi UNIEMens nei relativi periodi di scadenza.

Da tale data, dunque, l’INPS era in possesso di tutti gli elementi per contestare la violazione laddove, invece, il primo e unico atto di accertamento era stato notificato il 13 dicembre 2022 e quindi ben oltre il termine di 90 giorni, anche considerando i periodi di sospensione previsti durante il periodo emergenziale da Covid-19.

Per tutte queste ragioni, lo Studio concludeva per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata con condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali.

L’Ente Nazionale della Previdenza Sociale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione sostenendo che l’art. 14 della L. 689/1981 invocato non fosse applicabile al caso di specie ma in ogni caso, anche qualora fosse stato ritenuto applicabile, il termine di 90 giorni non poteva considerarsi decorso dovendosi tenere conto del “tempo necessario per il completamento degli accertamenti e per la verifica dell’importo complessivamente omesso nell’anno”.

L’INPS invocava, inoltre, l’applicazione per analogia dell’art. 23 del D.L. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023.

Sosteneva che l’art. 14 non troverebbe applicazione alla vicenda per la particolarità della fattispecie cui sarebbe stata applicabile una norma speciale e citava, a sostegno, la sentenza della Corte di Cassazione, n. 7042/2008 che aveva espresso il principio di diritto in forza del quale “la notificazione del relativo processo verbale deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni stabilito dall’art. 4 della predetta legge, che è norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie in esame, e non nel termine di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 14 della legge n. 689 del 1981“.

Nella realtà, la sentenza aveva ad oggetto violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e cioè la indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo: questa materia, tuttavia, per espressa volontà del Legislatore è soggetta ad una disciplina speciale che prevede espressamente un termine superiore per la contestazione della violazione e non è applicabile per analogia alla materia delle omissioni previdenziali e assistenziali.

L’INPS sosteneva inoltre che, anche qualora il Giudice avesse ritenuto applicabile l’art. 14 L. 689/1981 e, quindi, il termine di 90 giorni per la notifica dell’atto di accertamento, avrebbe dovuto tenersi conto del “tempo ragionevolmente necessario al completo accertamento dell’illecito”.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione (…) Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981.” (Cass. civ. Sez. II Ord., 09/02/2024, n. 3712)

Per l’INPS, pertanto, il dies a quo non poteva coincidere con la scadenza dei singoli versamenti poichè la natura penale o amministrativa dell’illecito dipende dall’importo complessivamente omesso nell’anno.

La decisione del tribunale di Cagliari.

Con la sentenza n. 1652/2026 del 8 ottobre 2026, il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto tutte le domande ed eccezioni svolte dallo Studio Legale Dedoni nel ricorso e nei successivi scritti difensivi.

In particolare, il Giudice ha ricordato che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 8/2016, nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo 1 della Legge n. 689/1981.

Al caso di specie, pertanto, si applica l’art. 14 della legge 689/1981 e, quindi, il termine di 90 giorni che decorrono dall’accertamento per la notifica degli estremi della violazione: l’obbligazione di pagamento si estingue nei confronti della persona alla quale la notificazione non sia stata eseguita nel termine prescritto.

Secondo il Giudice, l’applicazione di tale norma non sarebbe in contrasto con l’art. 2, co. 1-bis del D.L. 463/1983 come sostenuto dall’INPS.
Le due disposizioni regolano infatti profili diversi: se l’art. 14 disciplina il termine per la contestazione della violazione, l’art. 2, co.1bis, consente al datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione mediante il versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento.
Al termine di 90 giorni sancito dall’art. 14 deve attribuirsi natura decadenziale, come già affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che lo ha ritenuto “fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria”.

Quanto alla decorrenza del termine, il Tribunale di Cagliari pur riconoscendo che “l’accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto ma comprende il tempo necessario per valutare i dati raccolti e verificare tutti gli elementi della violazione”, ha affermato che l’INPS non ha indicato quali specifiche attività istruttorie siano state compiute nel periodo intermedio nè ha allegato particolari elementi di complessità della posizione.

In particolare, rileva il Giudice del lavoro che “il generico richiamo ai tempi necessari per l’acquisizione dei crediti nelle procedure informatiche e all’elevato numero di illeciti gestiti dalla sede territoriale non giustifica il differimento dell’accertamento per un periodo così ampio”.

Il Tribunale ha inoltre negato l’applicabilità per analogia dell’art. 23, comma 2, del D.L. n. 48/2023 in quanto disposizione espressamente limitata alle violazioni relative ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 2023, così confermando che le violazioni anteriori restano soggette al termine ordinario previsto dall’art. 14 della Legge 689/1981.

Ribadendo che la tardiva notificazione della contestazione determina, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 della Legge 689/1981, l’estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione, il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto l’opposizione e annullato l’ordinanza ingiunzione impugnata condannando altresì l’INPS alla rifusione delle spese processuali in ragione del criterio della soccombenza.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione dei propri clienti per la consulenza in materia di diritto del lavoro e l’analisi delle fattispecie concrete.

Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del
lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”.

Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e
in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.