Novità per la stipulazione dei contratti di prestazione occasionale

La legge di conversione del decreto dignità ha previsto la semplificazione delle procedure di stipulazione dei contratti di prestazione occasionale e li ha resi più flessibili per alcuni settori.

Le maggiori novità riguardano:

  • Il monte orario. Per le imprese agricole, le strutture alberghiere e ricettive e gli enti locali è previsto che nella comunicazione di inizio attività venga indicata una data di inizio della prestazione e un monte orario complessivo non superiore a dieci giorni, anziché il precedente limite di tre giorni, attualmente in vigore per tutti gli altri utilizzatori;
  • Il limite degli addetti. Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo è previsto che possano ricorrere al contratto di prestazione occasionale nel caso in cui abbiano alle proprie dipendenze fino ad otto lavoratori subordinati a tempo indeterminato, anziché il precedente limite di cinque lavoratori;
  • Il versamento della provvista tramite intermediari. L’utilizzatore può versare la provvista economica utile per alimentare il portafoglio virtuale anche tramite intermediario;
  • Il Pagamento alternativo. Il prestatore può richiedere, facendo espressa richiesta al momento della registrazione, che il pagamento venga effettuato decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa sulla procedura.
    Altrimenti, il pagamento avviene con le vecchie modalità, ossia viene pagato dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione attraverso accredito delle spettanze sul conto corrente bancario indicato nell’anagrafica del prestatore, oppure mediante bonifico bancario domiciliato presso gli uffici postali;
  • L’attenuamento delle Sanzioni in agricoltura. In caso di violazione di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, non è più prevista la sanzione se la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai prestatori.

Per maggiori dettagli, vi riportiamo all’articolo dettagliato su “I nuovi Voucher

 

Dott.ssa Valentina Demontis

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.