Dallo scorso 10 Luglio è entrata in vigore la normativa sulle Prestazioni di Lavoro Occasionali, i “Nuovi Voucher”.
Secondo la nuova norma, il contratto può essere stipulato da tutti i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
Tale normativa prevede alcuni limiti economici:
- Per ciascun Prestatore (lavoratore) è prevista una retribuzione complessiva non superiore a 5.000 euro netti;
- Per ciascun Utilizzatore (datore di lavoro) è previsto un tetto massimo di 5.000 euro netti;
- Per le prestazioni complessivamente rese da ogni datore di lavoro in favore dello stesso lavoratore, è prevista una retribuzione non superiore a 2.500 euro netti.
Un’ulteriore limite è che le Prestazioni di Lavoro Occasionale non possono essere usate nel caso in cui il lavoratore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto lavorativo con lo stesso datore di lavoro.
Procedura per attivare il contratto di prestazioni di lavoro occasionale:
Il datore di lavoro e il lavoratore dovranno registrarsi sul portale dell’Inps.
Il datore di lavoro dovrà versare una somma di denaro nel proprio portafoglio virtuale, (tramite modello F24 ELIDE) che sarà decurtato dell’importo della singola prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, dovrà comunicare tramite il servizio online:
- I dati identificativi del lavoratore;
- Il compenso pattuito (non dovrà essere inferiore a 9 euro netti l’ora, mentre quello giornaliero non dovrà essere inferiore a 36 euro netti);
- Il luogo di svolgimento della prestazione;
- La durata;
- La tipologia;
- Il settore dell’attività lavorativa;
- Altre informazioni per la gestione del rapporto.
Qualora il datore di lavoro voglia revocare una comunicazione in precedenza inserita, potrà accedere al servizio online e revocarla entro tre giorni dalla data in cui la prestazione si sarebbe dovuta svolgere.
Il lavoratore potrà confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro tre giorni. In questo caso, il datore di lavoro non potrà revocare la prestazione.
I compensi pattuiti saranno erogati il quindici del mese successivo con la modalità prescelta dal lavoratore (accredito in conto corrente, su carta di credito, o bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio postale).
Dott.ssa Valentina Demontis.
Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali)
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L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.