Licenziamento e inidoneità sopravvenuta alla mansione

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14757/2017, confermando un orientamento che può definirsi cristallizzato, ha stabilito che “solo l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, con alterazione dell’assetto organizzativo della medesima può costituire giustificato motivo di licenziamento”. In buona sostanza, dunque, il datore di lavoro può giustificare il licenziamento con l’inidoneità psicofisica del lavoratore alla mansione soltanto nel caso in cui si dimostri che tale impossibilità alla prestazione lavorativa sia incompatibile con qualsiasi altra mansione all’interno dell’azienda e che l’assegnazione a tale diversa mansione comporti un insostenibile modifica dell’assetto organizzativo della stessa. Proprio in materia di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l’art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell’inciso “ove possibile” contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell’impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l’obbligo di ricercare – anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto – le soluzioni che, nell’ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell’onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l’attuazione dei detti diritti.” (Cass. Civ. n. 12903/2017).

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L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.