Appalti illegittimi di Manodopera

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13179/2017, si è pronunciata sulla questione della decorrenza del termine di impugnazione ex art. 32 c. 4 L. n. 183/2010 in materia di appalti illegittimi di manodopera ex art. 27 d.lgs. n. 276/2003.

Come noto, la L. n. 183/2010, nota come “Collegato Lavoro”, ha esteso il doppio termine di impugnazione previsto dall’art. 6 L. n. 604/1966 anche a fattispecie ontologicamente diverse rispetto al licenziamento.

In particolare, tra le varie ipotesi, l’art. 32 c. 4, lett. d) L. n. 183/2010 ha previsto l’estensione dell’onere di impugnazione in capo al lavoratore nei casi di appalti illegittimi di manodopera.

Sul punto si è discusso in ordine alla questione del dies a quo dal quale fare decorrere il termine di impugnazione.

In particolare, alcuni ritengono che il termine decorra unicamente in presenza di un licenziamento intimato dall’appaltatrice mentre altri ritengono che decorra dal momento della cessazione del contratto di appalto ritenuto illegittimo.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in commento, ha affermato che “..nell’ipotesi regolata dalla lettera d) del 4° comma citato non è facilmente individuabile il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto di lavoro intercorso con il formale (fittizio o interposto) datore di lavoro. Ed infatti non essendoci un provvedimento datoriale da impugnare, risulta anche difficile stabilire il momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale. Tale imprecisione normativa è stata infatti corretta, quanto meno per la fattispecie della somministrazione, dal nuovo d.lgs. n. 81/2015 che all’art. 39 ha previsto che “ove il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore ai sensi dell’art. 38, c. 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 6 L. n. 604/1966 e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore”. Una tale decorrenza infatti risulta coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l’effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l’esistenza di tale rapporto”.

L’orientamento testè riportato appare coerente con la finalità della norma in commento. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui l’appaltatore non risolva i contratti di lavoro se non dopo molto tempo dalla cessazione dell’appalto illegittimo. Ci si troverebbe di fronte alle eventuali impugnative da parte dei lavoratori dell’appaltatore senza “limiti di tempo”.

 

Avv. Ivano Veroni

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L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.