Una delle novità più importanti del D.L. n. 18/2020, allo scopo preciso di accelerare l’accesso alle misure di integrazione salariale previste dall’art. 19, riguarda, l’eliminazione della necessità di stipula dell’accordo sindacale ai fini dell’ottenimento dell’integrazione salariale.
In questo senso, l’art. 19 c. 2 espressamente afferma che la domanda può essere presentata senza necessità di accordo sindacale e ciò sia per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria sia per l’accesso all’assegno ordinario a valere sul Fondo di Integrazione Salariale.
L’art. 19 c. 2 del D.L. 18/2020, fa salva una fase sindacale ma che, per espressa previsione normativa, è limitata alla fase di informativa e consultazione delle organizzazioni sindacali che deve essere esaurita entro 3 giorni.
Anche l’INPS conferma tale interpretazione, laddove, nel manuale operativo per la presentazione delle domande per l’erogazione dell’assegno ordinario, pubblicato in data 23 marzo 2020, neppure richiede che venga allegata la comunicazione preventiva ai fini dell’instaurazione della fase di consultazione sindacale di cui sopra.
La comunicazione preventiva alle RSU, RSA presenti in azienda e alle articolazioni territoriali delle OO.S.S. comparativamente più rappresentative, potrà pertanto essere contestuale alla domanda da inoltrate all’INPS oppure anche successivamente ad essa.
Pur nel massimo rispetto della libertà sindacale abbiamo osservato che, in questi giorni, per taluni settori, vengono proposti ai datori di lavoro che accedono alla CIGO e all’assegno ordinario del FIS, accordi sindacali “quadro” già definiti.
Appare opportuno ribadire non c’è nessun obbligo di aderire ovvero sottoscrivere detti accordi per il buon esito della procedura.
Con particolare riferimento al FIS si evidenzia che la possibilità di richiedere l’anticipazione da parte dell’INPS, espressamente prevista dal comma 5 dell’art.19 D.L.18/2020, è una facoltà concessa al datore di lavoro che può essere esercitata anche in presenza del dissenso delle organizzazioni sindacali.
La necessità di stipulare un accordo sindacale preventivo, dunque, permane unicamente nel caso di cassa integrazione guadagni straordinaria e per la cassa integrazione guadagni in deroga ex art. 22 D.L. n. 18/2020 e, in questo ultimo caso, soltanto per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Come sempre gli avvocati dello studio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Avv. Ivano Veroni mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it
Avv. Andrea Dedoni mail: andrea@studiolegalededoni.it
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.