Decreto Legge “Cura Italia”: l’integrazione salariale per le Cooperative

Il Decreto Legge n. 18/2020nel regolamentare gli ammortizzatori sociali per l’integrazione salariale dei lavoratori dipendenti di imprese e datori di lavoro che hanno visto sospesa o ridotta l’attività lavorativa in ragione dell’emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, consente di fare il punto circa l’integrazione salariale per le Cooperative sociali.

Deve preliminarmente osservarsi che il discrimine tra le diverse tipologie di integrazione salariale è connesso alla disciplina generale del decreto legislativo n. 148/2015: in sostanza possono accedere alla cassa integrazione ordinaria o all’assegno ordinario ex art. 19 D.L. n. 18/2020, gli stessi datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o al FIS regolati dall’art. 10 e dall’art. 27 d.lgs. n. 148/2015.

In questo senso, infatti, il DL n. 18/2020 ha lo scopo di semplificare le modalità e le procedure di accesso agli istituti normalmente già previsti dall’ordinamento.

A oggi, dunque, possono accedere, ad esempio, alla CIGO ex art 19 D.L. 18/2020 le società cooperative del settore dell’edilizia o, alle cooperative operanti nel settore dei trasporti.

Possono invece accedere all’assegno ordinario ex art. 19 D.L. n. 18/2020, le società cooperative che sono iscritte ex lege al Fondo di Integrazione Salariale ex art. 28 d.lgs. n. 148/2015, perché non aventi Fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi attivati in seno alla contrattazione collettiva di riferimento. Ad esempio, accedono al Fondo di Integrazione Salariale le cooperative che operano nel settore dell’assistenza alla persona o le cooperative che svolgono servizi di pulizia al di fuori dei casi di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 20, c. 1 lett. d).

La novità più rilevante del decreto “Cura Italia” è l’estensione dell’assegno ordinario alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, mentre il d.lgs. n. 148/2015 limita l’accesso alla misura alle imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Sono altresì sospese le contribuzioni addizionali calcolate in percentuale sulla retribuzione persa previste dal d.lgs. n. 148/2015 ai sensi dell’art. 19, c. 4 DL n. 18/2020.

Le procedure per l’accesso, come detto, sono semplificate. E’ sufficiente effettuare la domanda direttamente tramite il portale dell’INPS, senza necessità di passare dalla conclusione di apposito accordo sindacale, ma con l’obbligo di procedere a comunicazione preventiva alle OO.SS. comparativamente più rappresentative, intendendosi non solo le RSA/RSU costituite in azienda ma anche le articolazioni territoriali delle stesse, ed effettuare l’informazione e la consultazione nel termine di 3 giorni decorrenti dalla predetta comunicazione preventiva.

La misura è riconosciuta per un periodo massimo di 9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 con la precisazione che il godimento è limitato ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

Residua, infine, la Cassa Integrazione in deroga ex art. 22 D.L. n. 18/2020, per la cui analisi si rimanda ad altro contributo già presente sul sito.

Lo studio è a disposizione per offrire consulenza e supporto in materia e sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Avv. Ivano Veroni mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.