Illegittimità costituzionale dell’art. 3 c. 1 d.lgs. n. 23/2015: le motivazioni della Sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale

In data 8 novembre 2018 sono state depositate le motivazioni della Sentenza n. 194 del 2018 della Corte Costituzionale che, come noto, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 c. 1 d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui limita il criterio di determinazione dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo all’anzianità di servizio del lavoratore. La Corte Costituzionale ha sostanzialmente censurato la citata disposizione con riferimento ai parametri costituzionale costituiti dall’art. 3 e 35 Cost., sotto il profilo del mancato rispetto del principio di ragionevolezza nella scelta, da parte del legislatore di limitare la tutela dei lavoratori illegittimamente licenziati nei casi previsti dall’art. 3, c. 1 alla sola indennità risarcitoria quantificata con il rigido criterio dell’anzianità di servizio. In particolare, si è affermata l’irragionevolezza di tale criterio in quanto, da un lato, non tiene conto dell’effettivo pregiudizio che il risarcimento deve ristorare e, dall’altro, non ha efficacia dissuasiva nei confronti del datore di lavoro. In particolare, la Corte ha ribadito il proprio ventennale orientamento giurisprudenziale per il quale, ferma l’assenza di copertura costituzionale del diritto alla conservazione del posto, il legislatore deve comunque garantire un sistema di tutela che consenta l’effettivo ristoro del depauperamento subito dal lavoratore. Fatte tali premesse, per quel che qui interessa, la Corte Costituzionale, fermo il criterio principale dell’anzianità di servizio, previsto dall’art. 1 c. 7 lett. c) della Legge n. 184/2013, le cui censure di illegittimità costituzionale sono state dichiarate inammissibili in ragione della carenze di motivazione individuate nell’ordinanza del Giudice remittente, ha individuato gli ulteriori parametri di quantificazione dell’indennità ovvero “criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti). Deve altresì considerarsi che la Sentenza dichiara l’incostituzionalità della norma non solo con riferimento al parametro di calcolo connesso esclusivamente all’anzianità di servizio ma anche nella parte in cui esso è determinato in due mensilità per anno di anzianità. Pertanto, è ragionevole ritenere che, nell’applicazione dell’art. 3, c. 1 d.lgs. n. 23/2015 come risultante dalla pronuncia in commento, il Giudice opererà la quantificazione del risarcimento con il solo limite edittale “esterno” costituito dal minimo e dal massimo dell’indennità prevista dalla legge. La Sentenza in commento apre un ulteriore fronte, ovvero quello dell’incidenza del nuovo art. 3 d.lgs. n. 23/2015 sugli art. 6, 8 e 9 del d.lgs. n.23/2015. L’art. 6 regolamenta l’istituto della conciliazione, l’art. 8 regolamenta la quantificazione dell’indennità con riferimento alle frazioni di anno e l’art. 9 riguarda la quantificazione dell’indennità con riferimento ai datori di lavoro con meno di 15 dipendenti. Dette disposizioni richiamano espressamente o presuppongono il sistema di calcolo fondato sul criterio dell’anzianità di servizio oramai espunto dall’ordinamento. Pertanto, è auspicabile un intervento normativo di armonizzazione della nuova disciplina o, in subordine, un nuovo intervento della Corte Costituzionale, attesa le difficoltà applicative di tali disposizioni in ragione dei dato letterale particolarmente stringente.

Sentenza n. 194 del 2018 della Corte Costituzionale 

 

 

Avv. Ivano Veroni

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L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.