Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Pluralità di attività in capo alla stessa società

Il calo di fatturato di una sola attività non giustifica il licenziamento.

Il Tribunale Civile di Napoli Nord – Sezione Lavoro – con la Sentenza n. 4216/2024 pubblicata il 4 ottobre 2024, ha accolto l’impugnazione del licenziamento di una lavoratrice che aveva subito il recesso per giustificato motivo oggettivo.

La vicenda.

La lavoratrice, assistita dallo studio legale Dedoni, impiegata presso un centro estetico, in virtù di un contratto a tempo indeterminato e in qualità di estetista, aveva subito il recesso per giustificato motivo con la motivazione della recrudescenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che aveva causato una progressiva riduzione dei ricavi e corrispettivi e che aveva determinato una riorganizzazione del personale addetto al settore estetica nonché per la mancanza della qualifica di onicotecnica che aveva causato l’esubero della lavoratrice.

La lavoratrice impugnava il licenziamento e il datore di lavoro, a cui ritualmente era stato notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, si costituiva contestando le deduzioni della ricorrente.

In particolare il datore di lavoro nella propria memoria difensiva rimarcava il calo di fatturato del centro estetico ma al contempo deduceva che la società aveva un’altra attività, un supermercato, che rispetto agli anni di causa non aveva subito alcuna recrudescenza anzi godeva di una certa floridità e solidità e rappresentava il core business della società.

L’onere di provare il calo di fatturato è in capo al datore di lavoro.

La decisione del Tribunale di Napoli Nord.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento ritenedo il licenziamento della lavoratrice illegittimo.

Il Giudice ha osservato che le motivazioni contenute nella lettera di licenziamento erano generiche e nemmeno in corso di giudizio avevano trovato una sufficiente specificazione.

Secondo l’orientamento adottato dal Giudice in ordine alla diminuzione di fatturato, invocata dalla società resistente, non basta allegare dei documenti dai quali emerga una riduzione “ ..manca una puntuale e specifica allegazione, in ordine alla rilevanza e all’incidenza di tale calo sulle sorti complessive dell’azienda, con specifico riguardo anche alla forza lavoro impiegata nelle due diverse attività svolte dalla società”.

Nel caso di specie, in punto di allegazione delle ragioni del recesso, il datore di lavoro si era avvalso di una relazione di un consulente di parte dalla quale pretendeva di poter desumere la prova relativa alla diminuzione dei ricavi e dei corrispettivi.

Il Giudice ha motivato l’illegittimità del recesso precisando, in ordine alla relazione del consulente di parte che “(..) Dalla stessa non è possibile desumere in modo certo e tranquillizzante, tale circostanza, atteso che in essa viene più volte ribadito, viceversa, il carattere particolarmente florido delle attività del supermercato, vero “core business” della società resistente (come da lei stessa riferito)”.

Il Giudice mettendo in risalto le contraddizioni emerse in sede di memoria difensiva ha accolto l’impugnazione del licenziamento con argomentazioni condivisibili e motivando come segue “L’attività relativa al supermercato risulta, infatti, particolarmente solida e florida, con riferimento agli anni per cui è causa, con la conseguenza che non è possibile ritenere il licenziamento della ricorrente sia stato reso necessario per far fronte alle circostanze di difficoltà genericamente indicate nella lettera di licenziamento, considerato anche che, trattandosi di un’unica società, le stesse andavano bilanciate (e successivamente esplicitate nel corso del presente giudizio) anche con riferimento alla situazione economica e ai lavoratori occupati presso ognuna delle diverse attività”.

L’accoglimento della domanda di illegittimità del recesso ha comportato la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 3 comma 1, D.Lgs n. 23/2015.

Il Giudice nel determinare l’ammontare dell’indennità ha poi tenuto conto dei parametri enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 dell’8 novembre 2018 e cioè numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti.

Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.