La Corte di Cassazione conferma, ancora una volta, la non applicabilità dei termini di decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966 come modificati dalla L. n. 183/2010 al licenziamento intimato verbalmente

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 523/2019 del 11 gennaio 2019, ha confermato, ancora una volta che il termine decadenziale di impugnazione stragiudiziale previsto dall’art. 6 L. n. 604/1966 non trova applicazione al licenziamento intimato oralmente e al licenziamento carente della indicazione della motivazione di cui all’art.2 L. n. 604/1966, in quanto “il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 6 L. n. 604/1966 e dalla L. n. 300/1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della citata legge del 1966..essendo il licenziamento inefficace, siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale”. La Sentenza in commento però, affronta, scegliendo, di fatto, di non risolvere, un’altra questione interessante che è quella del regime decadenziale applicabile alle ipotesi di cui all’art. 32 c. 4 lett. d) L. n. 183/2010, ovvero alle ipotesi in cui si chieda l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro nell’ipotesi in cui manchi, effettivamente, un atto qualificabile come “licenziamento”, dal quale decorrono i termini di impugnazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto di non rispondere al quesito, che pure era tra i motivi di ricorso, preferendo risolvere la questione sotto il profilo dell’onere probatorio in ragione delle allegazioni delle parti durante i gradi del giudizio di merito. La vicenda riguardava l’accertamento del rapporto di lavoro con l’utilizzatore nell’ambito di una fattispecie interpositoria di manodopera, senza che vi fosse stato alcun atto di licenziamento. In buona sostanza, cessato l’appalto, al lavoratore, formalmente dipendente dell’appaltatrice, non era stato consentito riprendere l’attività lavorativa presso la committente. Poiché durante i gradi di giudizio, la società resistente aveva affermato che il rapporto di lavoro tra lavoratore e appaltatrice era cessato “necessariamente in virtù di licenziamento” perché così previsto nel CCNL applicato al rapporto in tema di cambio d’appalto, la Corte di Cassazione ha affermato che “gli elementi costitutivi della decadenza eccepita dalla società in relazione al citato art. 6 L. n. 604/1966, devono essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale ricettizio avente forma scritta, essendo pacifico…che, ad esempio, un licenziamento intimato in forma verbale non sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute e quindi non possa essere posto a fondamento dell’eccezione accolta nella sentenza impugnata. LaCorte di merito ha considerato fatto costitutivo dell’eccezione di decadenza il licenziamento desunto logicamente dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro anziché il licenziamento quale atto scritto di recesso recapitato al destinatario; ha di conseguenza ritenuto assolto l’onere di prova facente capo alla società datoriale pur in mancanza di un atto scritto di licenziamento”. In sostanza, se si allega l’esistenza di un licenziamento, esso deve avere la forma scritta ad substantiam, anche ai fini della decorrenza dei termini anche nella fattispecie di cui all’art. 32 c. 4 lett d) Legge n. 183/2010. Differentemente, nel caso non venga allegata l’esistenza di un licenziamento, esso non deve essere neppure provato, essendo dunque sufficiente valutare l’effettiva cessazione dell’appalto. Sulla questione si rimanda ad un precedente articolo a firma dello scrivente pubblicato in data 21 giugno 2017 pubblicato su questo sito.

 

 

Avv. Ivano Veroni

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L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.