Uber Eats Condannata Per Condotta Antisindacale.
Con il decreto pronunciato lo scorso 28 settembre 2023, iscritto al R.G. n. 6979/2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati da Uber Eats Italy Srl a circa quattromila ciclofattorini, riconoscendo la natura antisindacale della condotta posta in essere dalla società di Food Delivery nei confronti dei rider, che il Tribunale ha considerato, di fatto, lavoratori subordinati.
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Luigi Pazienza, ha quindi ordinato alla società di “revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro di coloro che svolgono la prestazione di rider e aventi account attivo alla data del 15 giugno 2023”, e di attivare con le organizzazioni sindacali ricorrenti le procedure di confronto previste in materia di delocalizzazione dalla Legge n. 234/2021 e in materia di licenziamento collettivo dalla Legge n. 223/1991.
Uber Eats Licenzia I Fattorini Con Una Email: La Vicenda.
La pronuncia del Tribunale di Milano trae origine dalla scelta di Uber Eats Italy Srl di abbandonare il mercato italiano e di chiudere definitivamente la piattaforma digitale italiana.
Questa decisione è stata comunicata ai circa quattromila ciclo-fattorini mediante una mail ricevuta dai rider il 14 giugno 2023, che in tal modo hanno appreso del loro licenziamento, che sarebbe divenuto effettivo neanche un mese dopo.
Con ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, Legge 300/1970, depositato il 7 luglio, le organizzazioni sindacali Nidil Cgil Milano, Filcams Cgil Milano e Filt Cgil Milano hanno adito il Giudice del Lavoro al fine di far accertare la natura antisindacale della condotta di Uber Eats e, come diretta conseguenza, la revoca dei licenziamenti.
In particolare, le OO.SS. contestavano alla società l’omissione di informative e procedure poste a tutela dei lavoratori e, nello specifico, la mancata trasmissione alle stesse sigle sindacali ricorrenti della informativa preventiva ai sensi del D.lgs. 25/2007 e l’omissione della procedura di consultazione di cui alla Legge 234/21 rispetto alla decisione di cessare le proprie attività di food delivery in Italia, nonché, infine, il mancato avvio della procedure prevista dagli articoli 4 e 24 della Legge 223/1991 in materia di licenziamento collettivo.
La Controversa Qualificazione Del Rapporto Di Lavoro: La Decisione Del Giudice Del Tribunale Del Lavoro Di Milano.
Il Tribunale si trova ad affrontare la controversa questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei ciclo-fattorini, c.d. rider, che costituisce il cuore di pressoché tutti i contenziosi in materia.
Dopo un’attenta analisi della più autorevole dottrina, della giurisprudenza di merito e soprattutto della sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione, che ha fatto luce su alcuni aspetti nodali in merito alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, il Giudice del Lavoro di Milano ha fondato la sua decisione sull’analisi del concreto atteggiarsi del rapporto e non, invece, della sua formale qualificazione.
In tale prospettiva, dall’esame dei dati documentali allegati dalle parti in causa, il Giudice ha tratto la conclusione per la quale “le concrete modalità con le quali risulta essersi svolta l’attività lavorativa dei corrieri” integrano “i presupposti per il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato tra la società Uber Eats Italy Srl e i riders, e non solo una ipotesi di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2 D.L.vo 81/2015.”
Secondo il Giudice del Lavoro di Milano, ciò che distingue le due fattispecie, cioè l’art. 2094 c.c. e il richiamato art. 2 D.L.vo 81/2015 non è l’etero-direzione contrapposta alla etero-organizzazione, ma la “dipendenza” intesa come messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie energie da parte del lavoratore a favore dell’impresa.
Il Tribunale di Milano, nel verificare se e in quale misura il rider abbia la libertà di decidere se e quando lavorare, ed esaminando le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, ha ritenuto che “appare evidente che le nuove tecnologie abbiano reso sempre più stringenti e penetranti le forme di controllo e di direzione delle attività del lavoratore da parte del datore di lavoro” concludendo nel senso di una sempre più progressiva dilatazione della fattispecie della subordinazione nel mondo dei rapporti di lavoro.
La libertà dei rider di scegliere se e quando lavorare, che agli albori di questa figura professionale costituiva il parametro cardine in base al quale si parlava di “natura autonoma” della prestazione, altro non è che apparente e fittizia.
Conclude dunque il Giudice del Lavoro di Milano affermando che “l’organizzazione del lavoro disegnata in modo esclusivo dalla parte convenuta Uber Italy Srl sulla piattaforma digitale si è tradotta, oltre che nella integrazione del presupposto della etero-organizzazione, anche nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali, peraltro non retribuiti, e nell’esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono gli elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.”
Per fugare ogni dubbio in ordine alla disciplina applicabile al caso concreto, il Tribunale ha precisato che la questione non cambia anche se si opta per una qualificazione dei rider come “collaboratori etero-organizzati”, in quanto ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015 “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
I Rider Sono Lavoratori Subordinati. Il Tribunale Di Milano Dichiarà Illegittimi Quattromila Licenziamenti. Gli Obblighi Informativi Di Cui Al D.Lgs. 25/2007 Non Sono Stati Violati.
Le associazioni sindacali, nel ricorso proposto il 7 luglio, eccepivano anche la violazione, da parte di Uber Eats, degli obblighi informativi previsti dal D.lgs. 25/2007, che ha istituito nell’ordinamento un diritto generale di informazione e consultazione dei lavoratori, e per essi dei loro rappresentanti, disciplinato in precedenza in maniera frammentaria e limitata con riferimento ad alcune specifiche ipotesi quali il ricorso alla cassa integrazione guadagni, le procedure di mobilità, nonché il trasferimento di azienda e di ramo di azienda.
Tale disciplina trova applicazione a tutte le imprese pubbliche e private situate in Italia che esercitano un’attività economica, anche non a fini di lucro, e che impiegano almeno 50 lavoratori.
Il Tribunale di Milano ha, tuttavia, negato la violazione delle disposizioni Decreto Legislativo, in quanto, limitandosi l’art. 5 del D.lgs. 25/2007 a rinviare ai contratti collettivi per la disciplina di dettaglio delle procedure informative, con riferimento alla determinazione dei tempi e delle modalità di estrinsecazione dell’informazione e della consultazione, il datore di lavoro è tenuto ad osservare solo quanto disposto dallo specifico CCNL applicato e, chiaramente, a condizione che ne applichi uno.
A differenza degli obblighi informativi relativi alle delocalizzazioni e ai licenziamenti collettivi, quelli disciplinati dal D.lgs. 25/2007 possono trovare in via esclusiva la loro disciplina di riferimento nella contrattazione collettiva.
Di conseguenza, posto che Uber Eats Italy Srl non applica, neanche al proprio personale formalmente dipendente, nessun contratto collettivo, è evidente che non possa essere configurata alcuna violazione delle norme del D.lgs. 25/2007.
La Condanna Per Condotta Antisindacale Di Uber Eats.
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, il Tribunale afferma che la società aveva l’obbligo, prima di procedere alla comunicazione dei recessi, di attivare le procedure di consultazione previste in caso di delocalizzazioni ai sensi dell’art. 1, co. 223 e ss. della legge 234/2021, nonché di attivare la procedura informativa e di consultazione prevista dall’art. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi.
Infatti, la semplice comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei rider, senza che sia stato avviato il confronto con i sindacati finalizzato alla individuazione di una soluzione alternativa, rappresenta per il Giudice del Lavoro di Milano una condotta illegittima e antisindacale da parte di Uber Eats Italy Srl.
Infatti, si legge nella sentenza che “se una società di grosse dimensioni decide di andare via dall’Italia e di mandare a casa migliaia di lavoratori senza informare le organizzazioni sindacali in via preventiva sulle ragioni di tale deliberazione, è evidente che quella società non ha alcuna considerazione del ruolo che una organizzazione sindacale deve svolgere”.
Con la pronuncia in commento, la società di food delivery è stata condannata alla rimozione degli effetti della sua condotta mediante la necessaria revoca dei recessi intimati, posto che non avrebbe alcun senso la riattivazione di un processo di relazioni sindacali se rimanesse intatta la deliberazione più incisiva in termini negativi delle posizioni giuridico-patrimoniali dei lavoratori.
La società Uber Eats Italia si è dichiarata in disaccordo con la decisione e ha annunciato il ricorso contro il provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione dei propri clienti per la consulenza in materia di diritto del lavoro.
Dopo aver conseguito la maturità classica, nel settembre 2022 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari riportando la votazione di 110/110 e lode, con una tesi in diritto del
lavoro dal titolo “L’indebito retributivo nel pubblico impiego privatizzato”.
Nel corso degli studi ha approfondito le proprie conoscenze, in particolare, in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, e
in materia di previdenza sociale. Da novembre 2022 collabora con lo Studio Legale Dedoni, dove svolge la pratica forense.