Il Tribunale di Milano con sentenza del 30 ottobre 2013 ha precisato che «sono nulle per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, ai sensi degli art.1346, 1418, 1419 c.c., le clausole sugli interessi di un contratto di mutuo che si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportare l’applicazione di tassi di interessi diversi. Di conseguenza, va dichiarata la nullità per indeterminatezza, ai sensi dell’art.1346 c.c., anche delle clausole relative al piano di ammortamento del contratto di mutuo; dovendosi ritenere che la nullità delle clausole sugli interessi travolga ogni previsione relativa all’andamento delle quote capitali “alla francese”, a rate costanti e con quota capitale crescente».
Il piano di ammortamento costituisce, pertanto, un documento essenziale del contratto quando da esso è possibile determinare il contenuto del contratto e gli oneri dello stesso laddove le clausole riportate in contratto siano indeterminate o indeterminabili.
Viceversa, qualora dal contratto le condizioni economiche e gli interessi risultino chiare, la produzione del piano di ammortamento non è essenziale ai fini della validità del contratto, ben potendo essere sviluppato anche dal cliente.
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.