Contratto d’opera professionale: obbligazione di risultato e diritto al compenso

Il prestatore d’opera professionale che si è obbligato alla redazione di un progetto di costruzione e ristrutturazione di un bene immobile, ha diritto al pagamento del compenso una volta che abbia provveduto alla redazione di un progetto concretamente utilizzabile dal punto di vista tecnico e giuridico, indipendentemente dal fatto che il committente abbia in concreto utilizzato o meno il progetto.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Cagliari con la recente Sentenza n.719/2025, pubblicata in data 13 maggio 2025.

Contratto d’opera professionale: il caso concreto

Lo Studio, su incarico di un professionista, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso maturato, quantificato in € 45.738,71, oltre interessi commerciali ex D.Lgs.231/02, per le prestazioni professionali consistite nella predisposizione di un progetto di costruzione e ristrutturazione ai fini della partecipazione a una gara pubblica.

È stato ottenuto il decreto ingiuntivo n.1326/2018 dal Tribunale di Cagliari, avverso il quale parte committente ha proposto opposizione contestando il diritto al pagamento del saldo in quanto, nonostante la formale aggiudicazione della gara d’appalto pubblica, nessun contratto era stato stipulato con la stazione appaltante per cui la committente non ha tratto alcun vantaggio dalla prestazione professionale svolta.

Nell’interesse del professionista, lo studio si costituiva contestando l’opposizione e precisando che il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di conferimento dell’incarico professionale era subordinato all’effettiva aggiudicazione della gara d’appalto pubblica ma indipendente dalle vicende contrattuali successive, intercorse tra la committente e la stazione appaltante.

Nell’ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo il professionista attore in senso sostanziale, è stato onere dello Studio fornire piena prova sia dello svolgimento dell’attività professionale che dell’adempimento del contratto d’opera professionale e pertanto dell’effettiva aggiudicazione della gara d’appalto, necessari per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento del compenso.

La qualificazione dell’obbligazione e la decisione del Tribunale

La giurisprudenza e la dottrina prevalenti qualificano l’obbligazione derivante da contratto d’opera professionale come obbligazione di mezzi, in cui il professionista si impegna a porre in essere una determinata attività con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, senza garantire il raggiungimento di un risultato determinato.

Nel caso in esame, invece, lo Studio ha dimostrato che, in deroga alla disciplina ordinaria, le parti avevano espressamente concordato che il saldo del compenso sarebbe dovuto avvenire solo in caso di aggiudicazione della gara pubblica, circostanza questa che effettivamente si era verificata.

Il Tribunale di Cagliari, condividendo integralmente la ricostruzione giuridica proposta dallo Studio Dedoni, ha affermato che: “Applicando i criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 ss. c.c., deve ritenersi che le parti abbiano inteso subordinare la corresponsione del compenso professionale alla condizione dell’aggiudicazione della gara, non anche alla successiva stipulazione del contratto di appalto… Le vicende successive all’aggiudicazione devono considerarsi estranee alla prestazione professionale svolta”.

Il Tribunale di Cagliari ha pertanto qualificato l’incarico come obbligazione di risultato, avente ad oggetto la redazione di un progetto tecnicamente e giuridicamente idoneo all’aggiudicazione della gara, ritenendo irrilevanti le vicende successive alla selezione pubblica, rimaste nella sfera decisionale del committente.

Ritenuta provata l’effettiva esecuzione dell’attività e il raggiungimento del risultato pattuito, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo al professionista il diritto al pagamento del compenso di € 45.738,71, oltre interessi commerciali ex D.Lgs.231/02.

Peraltro, avendo la committente provveduto al pagamento del compenso e delle spese del procedimento monitorio in corso di causa, vista l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato la cessata materia del contendere e condannato controparte al ristoro delle spese di lite in favore del professionista assistito dallo Studio Dedoni.

Questa decisione conferma l’importanza di una accurata redazione contrattuale nei rapporti professionali, specie quando il compenso viene collegato a condizioni o risultati specifici.

La strategia difensiva approntata dallo Studio ha consentito di valorizzare la volontà contrattuale delle parti e di ottenere il pieno riconoscimento delle ragioni del cliente in sede giudiziale.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.