I requisiti per l’apertura delle strutture di vendita di media grandezza e la verifica delle dimensioni.

Con la recentissima Sentenza n. 434/2025, il TAR Sardegna, in tema di verifica del rispetto dei requisiti di apertura delle strutture di vendita, ha precisato quali siano gli oneri dell’Amministrazione nell’ambito delle procedure di revoca dell’autorizzazione.

La vicenda.

In punto di fatto, un Comune della Sardegna, all’esito di una serie di accessi ispettivi, aveva rilevato che la società titolare dell’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita non avesse rispettato i limiti quantitativi stabiliti dalla Legge al fine di consentire il legittimo esercizio di tale attività disponendo così la chiusura parziale dell’esercizio nei limiti delle dimensioni effettivamente autorizzate.

Lo Studio Legale Dedoni, unitamente agli Avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, aveva impugnato davanti al TAR Sardegna, l’ordinanza comunale con la quale era stata disposta la chiusura parziale dell’esercizio.

Le Autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di strutture di vendita in Sardegna: La Legge Regionale n. 5/2006.

La materia dell’apertura e dell’esercizio di strutture di vendita, in Sardegna, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 5/2006.

In particolare, detta normativa, distingue tra struttura di vendita di vicinato, medie e grandi, in ragione dell’ampiezza dell’area destinata alla vendita e del luogo in cui dette strutture devono sorgere.

Per quel che qui interessa, mentre le medie strutture di vendita sono soggette alla semplice autorizzazione del Comune in cui insisterà l’esercizio commerciale, le grandi strutture di vendita, per essere autorizzate, necessitano di un procedimento amministrativo più complesso, che presuppone la partecipazione di enti diversi dal Comune, quali la Regione, da espletarsi in regime di Conferenza di servizi.

In particolare, gli art. 3 e 4 della citata Legge Regionale, stabiliscono che, normalmente, sono medie strutture di vendita quelle che non superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 4 e, nel caso che ci occupa, poiché il Comune rientrava tra quelli facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari, il limite dimensionale di 2500 mq.

Detto limite, ai sensi dell’art. 4, c. 4 e 4 bis, senza necessità dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, può essere superato se l’esercizio è adibito, tra le altre cose, alla vendita al dettaglio di beni ingombranti di difficile amovibilità e vendita differita rientranti nelle categorie merceologiche di cui all’art. 3, c. 9 L.R. n. 5/2006, ovvero materiale elettrico, agricolo, ferramenta, etc e se le aree assegnate a tale vendita costituiscono almeno il 7% dell’intera area assegnata alla vendita e comunque non superiore ai 10.000 mq.

La decisione del TAR Sardegna.

Lo Studio Legale ha contestato la decisione del Comune in quanto l’affermazione secondo cui non sarebbero stati rispettati i limiti dimensionali di esposizione del 75% non era supportata da una verifica puntuale del dato ma, piuttosto, sulla base di un accertamento soltanto ipotetico e senza specifiche misurazioni.

Il TAR, con motivazione assolutamente condivisibile, caratterizzata da chiarezza espositiva, ha accolto tale profilo di illegittimità per come sollevato dalla ricorrente precisando che “..a fronte di una norma basata su dati numerici predefiniti, il cui rispetto è suscettibile di misurazione precisa, sia illegittimo il provvedimento impugnato che ha invece ritenuto non rispettato il limite del 75% della superficie totale di vendita basandosi su osservazioni e considerazioni…non suffragate da alcun dato quantitativo specifico…In assenza di accertamenti e misurazioni, non può ritenersi che il provvedimento comunale sia sorretta da una idonea e completa istruttoria”.

In sostanza, l’Amministrazione, soprattutto a fronte di elementi costitutivi della fattispecie predeterminati dallo stesso legislatore, deve verificare in concreto e in maniera puntuale i fatti a sostegno di eventuali violazioni, non potendo, evidentemente, limitarsi a un esame generico e, di fatto, fondato su valutazioni del tutto svincolate ad un effettivo stato dei luoghi, principio che è assolutamente corretto in materia di procedimento amministrativo.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni  sono a disposizione per valutare ogni questione e problematica in relazione alla gestione di esercizi commerciali in conformità alle norme comunali, regionali e nazionali vigenti in materia

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.