Contratto Autonomo di Garanzia e Fideiussione

Con il contratto autonomo di garanzia una parte si obbliga ad eseguire “a prima richiesta” la prestazione del debitore (o altra equivalente) con divieto di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, venendo così meno il rapporto di accessorietà che caratterizza invece il contratto di fideiussione, normativamente disciplinato all’art.1936 cod.civ.

Il contratto autonomo di garanzia è una figura negoziale di creazione giurisprudenziale che si caratterizza essenzialmente per la mancanza del rapporto di accessorietà, costituendo così una garanzia rafforzata per il creditore il quale potrà pretendere, a prima richiesta, il pagamento di quanto garantito.
Per contro, la fideiussione è una garanzia personale tipica normativamente disciplinata all’art.1936 cod. civ. (più correttamente la norma definisce il fideiussore) che si caratterizza, per grandi linee, dalla solidarietà (art.1944 cod.civ.) e accessorietà del rapporto rispetto al rapporto principale, per cui il fideiussore è obbligato in solido al pagamento dell’obbligazione principale (salvo inserimento di clausole derogative: beneficium excussionis) e la fideiussione sarà valida se è valida anche l’obbligazione principale e non potrà eccedere ciò che è dovuto dal debitore o prestata a condizioni più onerose. Il vincolo dell’accessorietà diventa evidente nella facoltà per il garante di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale con esclusione di quelle che riguardano l’incapacità.
Ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, invece, è l’assenza della solidarietà e accessorietà del rapporto e comporta, da un punto di vista pratico, l’obbligo del garante di pagare immediatamente la somma garantita e di non poter opporre eccezioni (se non l’exceptio doli).
L’inquadramento del contratto come contratto autonomo di garanzia presuppone l’esame delle condizioni contrattuali non essendo decisivo il “nomen iuris” assegnato dalle parti.
La Suprema Corte di Cassazione afferma che ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta del creditore”, essendo invece fondamentale l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall’art.14945 cod.civ. (Cass.civ., Sez.III, 17.6.2013, n.15108).
Anche la giurisprudenza di merito configura un contratto autonomo di garanzia in presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” in quanto di per sé in grado di qualificare il negozio giuridico essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (Trib.Bari, Sez.II, 4.6.2014; Trib. Vincenza, 14.4.2014; Trib. Firenze, Sez.III, 4.3.2014; Trib. Nocera Inferiore, Sez.II, 20.9.2013).

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.