Compravendita. La denuncia dei vizi del bene venduto.

 È onere del compratore offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

In tema di compravendita, il compratore che denuncia l’esistenza di vizi sul bene oggetto del contratto e che contestualmente esercita l’azione di risoluzione e/o di riduzione del prezzo previste dall’art.1492 c.c., è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi denunciati.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Cagliari con la recente Sentenza n.478/2023, pubblicata in data 8 marzo 2023, che ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta dall’acquirente, per mancanza della prova dell’esistenza dei vizi denunciati.

Denuncia dei vizi del bene venduto: è onere del compratore offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

Il caso concreto

Lo Studio ha assistito una società Cooperativa per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo per la vendita di un autoveicolo.

Il Tribunale di Cagliari emetteva in favore della Cooperativa il decreto ingiuntivo n.543/2015 (RAC.10797/14) per l’importo capitale di €.7.069,68, notificato nei termini di legge ed oggetto di opposizione.

Nel giudizio di opposizione, l’acquirente, oltre ad aver sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari, nel merito contestava la richiesta di pagamento ed eccepiva la sussistenza di vizi e difetti chiedendo il rigetto del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione del contratto di compravendita tra le parti e formulando domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme versate in conto prezzo.

Denuncia dei vizi del bene venduto:la difesa assunta dallo Studio

Lo Studio nell’interesse della Cooperativa ha contestato l’ammissibilità della domanda di risoluzione del contratto.

Più precisamente, è stata eccepita l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ex art.1492, comma 3, c.c., in quanto è stato contestato che l’opponente/acquirente aveva alienato l’autoveicolo in favore della moglie dell’acquirente, con conseguente impossibilità di poter ricorrere al rimedio della risoluzione del contratto.

È stata inoltre contestata la fondatezza della domanda di risoluzione per l’inesistenza dei vizi e difetti denunciati dall’acquirente, non avendo la parte acquirente/opponente fornito alcuna prova dell’esistenza degli stessi.

Denuncia dei vizi del bene venduto: la decisione del Giudice del Tribunale di Cagliari.

Il Giudice del Tribunale di Cagliari, in esito alla controversia tra le parti, ha confermato le eccezioni sollevate dallo Studio e rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite.

In particolare, per quanto attiene alla problematica inerente la denuncia dei vizi e difetti della cosa venduta, il Giudice del Tribunale di Cagliari, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n.11748/2019 del 3 maggio 2019, così statuiva: « … in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art.1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art.1492 c.c. è gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (in senso conforme si veda anche Cass. Sez.2, sentenza n.8199 del 27.04.2020)».

Nell’ipotesi di denuncia dei vizi e difetti del bene oggetto del contratto di compravendita, pertanto, non si applicano i principi a suo tempo dettati dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.13533/01 in materia di inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, per cui una volta denunciato l’inadempimento, è onere del venditore dare la prova di aver correttamente adempiuto o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

In caso di azione per la denuncia di vizi, invece, l’onere della prova è a carico del compratore.

Nel caso concreto, non avendo il compratore fornito la prova dell’esistenza dei vizi, la relativa azione e la domanda di risoluzione del contratto sono state integralmente rigettate.

Il Tribunale di Cagliari, con la citata Sentenza n.478/2023 dell’8 marzo 2023, all’esito dell’accertamento giudiziale, rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’acquirente/opponente al pagamento delle spese processuali.

Lo Studio è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.