Esiste La possibilità di riformare una sentenza già passata in giudicato?

L’istituto della revocazione.

L’istituto della revocazione è uno strumento che l’ordinamento prevede al fine di consentire la riforma di una Sentenza divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione o perché confermata all’esito di tutti i gradi di giudizio.

In sostanza, la revocazione può essere dichiarata se la Sentenza è diretta conseguenza del dolo di una delle parti in danno dell’altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa cioè a dire che un fatto è dato per vero quando dai documenti emerge in maniera incontrovertibile la sua inesistenza o viceversa, quando emerge che un fatto dato per insussistente invece si è verificato e ciò risulta dalle risultanze istruttorie. Se la Sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Per quanto più propriamente attiene al processo amministrativo, essa è disciplinata dall’art. 106 del CPA, il quale, circa i motivi di revocazione, richiama gli art. 335 e 336 c.p.c.

In particolare vige il principio generale per cui i motivi di revocazione devono essere conosciuti successivamente al decorso del termine per l’impugnazione e sempre che gli stessi non possano costituire di per sé motivi di appello.

L’istituto della revocazione al vaglio del Consiglio di Stato.

I presupposti per la sua applicazione

Con la recentissima Sentenza n. 2034/2023, il Consiglio di Stato ha colto l’occasione per ribadire i presupposti affinchè si addivenga alla revocazione di una Sentenza già passata in giudicato.

Nel caso di specie, i ricorrenti in revocazione avevano lamentato l’erroneità della Sentenza impugnata sotto il profilo dell’erronea ricostruzione dei fatti di causa, che la decisione era frutto del dolo delle altre parti, sull’acquisizione di documenti nuovi successivi alla Sentenza impugnata e sull’errore rappresentato dall’omessa valutazione di un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione Europea.

L’Errore di fatto rilevante ai fini della revocazione.

Per quel che qui interessa è particolarmente interessante leggere le motivazioni del Consiglio di Stato in punto di errore di fatto.

Lo Studio Legale Dedoni che assistiva una delle amministrazioni pubbliche controinteressate, aveva eccepito l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso in revocazione perché, nella sostanza, la revocazione invocata non si basava su un errore nella ricostruzione dei fatti di causa, quanto, piuttosto, sul fatto che i ricorrenti chiedevano una nuova interpretazione delle prove raccolte nel presente giudizio con evidente inammissibilità della revocazione fondata su tali richieste.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza in commento, in aderenza alle argomentazioni sollevate dallo Studio Legale Dedoni, ha affermato che “l’errore revocatorio ha un perimetro di azione circoscritto all’area strettamente senso-percettiva dell’attività decisoria svolta dall’autorità giurisdizionale, ovvero alla individuazione puramente ricognitiva del contenuto delle deduzioni delle parti e delle relative allegazioni probatorie”.

In Sostanza il Giudice della revocazione è tenuto esclusivamente a valutare se i fatti considerati appaiono evidentemente veri o falsi e non può sindacare invece se gli stessi siano stati interpretati correttamente dal Giudice della Sentenza impugnata.

Cioè a dire che “l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione….deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attendere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò di un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche”;  

In buona sostanza, dunque, è necessario che l’errore di fatto per essere utile ai fini della revocazione debba riguardare la mera percezione di un fatto e non la sua interpretazione e che questo fatto sia direttamente decisivo ai fini dell’assunzione della decisione di cui si chiede la revocazione.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato rigettava il ricorso proprio argomentando che nella realtà la parte ricorrente chiedeva un nuovo riesame della vicenda alla luce della rivalutazione di elementi probatori già agli atti e, in ogni caso, il fatto di cui si era richiesto il riesame, oltre ad essere ritenuto correttamente vagliato dal primo Giudice, non rappresentava elemento decisivo nel percorso motivazionale in quanto vi erano altri punti della Sentenza che pure consentivano di giungere alla stessa valutazione osteggiata dalla controparte.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerente la gestione dei rapporti di lavoro e, in particolare, le problematiche, come quella analizzata nella Sentenza qui commentata.

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.