CCNL Autoferrotranvieri: guida effettiva e progressione stipendiale

I lavoratori interinali e la guida effettiva .La nuova pronuncia del Tribunale di Cagliari

Dopo la Sentenza n. 1154/2022 commentata nel nostro precedente articolo del 20 gennaio 2023, il Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro si è nuovamente pronunciato con la Sentenza n. 287/2023 sull’istituto della progressione stipendiale dei dipendenti delle aziende operanti nel settore del trasporto di persone in relazione al decorso del tempo nell’esecuzione della mansione di conducente dei mezzi di trasporto.

Rispetto alla precedente vicenda che riguardava un lavoratore che aveva disimpegnato le mansioni di conducente per altri datori di lavoro precedenti a quello di ultima assunzione, l’elemento di novità attiene al fatto che il ricorrente aveva disimpegnato le proprie mansioni per conto della società resistente nell’ambito di una somministrazione di lavoro a tempo determinato ex art. 4 d.lgs. n. 276/2003 e s.s.

Il ricorrente sosteneva, dunque che, in ogni caso, la guida effettiva aziendale utile al riconoscimento delle progressioni stipendiale sarebbe dovuta essere riconosciuta tenendo conto del predetto periodo di lavoro interinale.

La guida effettiva nel CCNL Autoferrotranvieri

Nel rimandare all’articolo per l’esame completo del contenuto del L’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri, così come integrato e modificato dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale del 27 novembre 2000 e dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 18 novembre 2004, che regolamento l’istituto della guida effettiva utile ai fini della maturazione delle progressioni stipendiali, in questa sede è opportuno ricordare che il ccnl autoferrotranvieri limita la rilevanza delle esperienze lavorative alle dipendenze di altre aziende solo ai casi in cui “solo nei casi previsti dall’art. 18 c. 2, lett. e), legge 422/1997 e dall’art. 2112 c.c., come novellato dall’art. 47, terzo comma legge n. 482/1990” e che “Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero. Le anzianità maturate durante i contatti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2 sono computate per intero”;

Dal tenore letterale della disposizione collettiva, emerge pacificamente che, ai fini dell’individuazione della guida effettiva, ciò che rileva è unicamente il periodo di guida svolto nell’ambito e alle dipendenze della medesima azienda senza che rilevino le attività lavorative alle dipendenze di soggetti diversi.

Ccnl autoferrotranvieri: la nozione di astratta interpretazione delle norme del contratto collettivo in materia di progressione economica e di carriera con riferimento ai contratti di somministrazione.

La soluzione adottata dal Tribunale di Cagliari

Il Tribunale di Cagliari, aderendo all’interpretazione della norma sostenuta dallo Studio Legale Dedoni e già fatta propria nella Sentenza n. 1154/2022, ha affermato che che “nel caso di specie, la convenuta ha ben evidenziato che nel rapporto di lavoro disciplinato dal diritto privato, almeno di regola, la carriera del dipendente si svolge nell’ambito del singolo rapporto di lavoro alle dipendenze del singolo datore, senza che rilevino le mansioni pregresse svolte dal medesimo lavoratore presso soggetti terzi. Il diritto ad una determinata qualifica opera soltanto nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro, non essendo uno status soggettivo del lavoratore. Nel caso di specie la contrattazione collettiva nazionale si è attenuata a tali principi”.

Continua il Tribunale precisando che “le pronunce precedenti della Suprema Corte che in più occasioni si sono occupate dell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali degli autoferrotranvieri che riconoscono un superiore inquadramento al compimento di un determinato periodo di tempo di guida effettiva, avallando l’interpretazione per cui dette previsioni non possono che essere riferite allo svolgimento della prestazione presso il medesimo datore e ciò per impossibilità obiettiva della sua applicazione ad altra impresa datrice di lavoro, stante la minuziosa disciplina di dettaglio relativa alle modalità di calcolo di tale periodo, contenuta in apposita tabella allegata”.

Il Tribunale ha così precisato che soltanto un’espressa deroga contenuta nel contratto individuale di lavoro o un accordo sindacale di secondo livello avrebbe consentito di accogliere l’interpretazione del lavoratore ricorrente ma “nel caso di specie, nel contratto individuale di assunzione non si rinviene alcuna clausola specifica e chiara, avente come oggetto la conservazione dell’anzianità pregressa” del lavoratore presso aziende terze”.

L’orientamento espresso dal Tribunale appare assolutamente coerente con il dato normativo anche con specifico riferimento alla materia del lavoro interinale.

Infatti l’art. 23 d.lgs. n. 276/2003, applicabile al caso di specie, prevede unicamente che al lavoratore somministrato vengano applicate le medesime condizioni normative ed economiche dei lavoratori dipendenti dell’utilizzatore. Ma tale obbligo ricade sull’effettivo datore di lavoro che è e rimane esclusivamente l’agenzia di somministrazione e non l’utilizzatore il quale ha una responsabilità solamente solidale sotto il profilo retributivo e contributivo.

Resta dunque insuperato il limite imposto dalla contrattazione collettiva con riferimento all’art. 2112 c.c. e all’art.  18 c. 2, lett. e), legge 422/1997 come uniche ipotesi previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ovviamente sono salve eventuali deroghe di fonte collettiva di secondo livello o finanche di specifiche pattuizioni individuali come correttamente rileva il Tribunale ma, nel caso di specie, non si verteva in tale situazione.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerente la gestione dei rapporti di lavoro e, in particolare, le problematiche, come quella analizzata nella Sentenza qui commentata, in ordine alla progressioni economiche e di carriera nel settore privato e nel settore pubblico.

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.