Il diritto al risarcimento del danno è escluso allorquando la condotta imprudente del danneggiato abbia rappresentato un elemento di tale rilevanza da determinare, da solo, l’evento dannoso.
La condotta imprudente/negligente del danneggiato quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto esclude il diritto al risarcimento del danno.
Questo il principio stabilito dal Tribunale di Termini Imerese, con la recente sentenza n. 28/24, pubblicata in data 8 gennaio 2024 che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni Unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 20943 del 30.6.2022).
Caduta accidentale su una strada pubblica. Il caso concreto
Lo Studio ha difeso davanti al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Alia che è stato convenuto in giudizio per essere condannato al risarcimento del danno conseguente ad una caduta accidentale. In particolare l’attore, mentre circolava con la sua bicicletta su un tratto di marciapiede, andava ad urtare con la gamba destra contro un vaso di fiori, procurandosi una ferita lacero contusa all’altezza del ginocchio destro, nonché la frattura della clavicola sinistra in conseguenza della successiva caduta a terra.
Lo Studio si costituiva in giudizio eccependo l’assenza di responsabilità del Comune convenuto in relazione al sinistro per le seguenti ragioni:
– assenza di una alterazione del vaso di fiori tale da considerare una cosiddetta “insidia stradale”, ciò in quanto il bordo del vaso non era tagliente, come avversamente sostenuto, ma smussato, sulla base delle stesse riproduzioni fotografiche prodotte da controparte;
– assenza del requisito dell’imprevedibilità e/o invisibilità dell’insidia, in quanto il sinistro avveniva in condizioni di piena luce ed in quanto il posizionamento del vaso era ben noto all’attore che frequenta regolarmente il teatro del sinistro;
– l’assenza di responsabilità dell’Ente nella causazione del sinistro il quale si era verificato esclusivamente a causa della condotta imprudente oltre illegittima dell’attore il quale, circolando con la bicicletta sul tratto di marciapiede, poneva in essere una violazione alle norme del Codice della Strada che disciplinano la circolazione dei velocipedi.
Caduta accidentale su una strada pubblica. La decisione del Tribunale di Termini Imerese
Il Giudice del Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento delle difese formulate dallo Studio, ha escluso che il vaso potesse astrattamente costituire una insidia stradale in considerazione della conformazione smussata del suo bordo.
Il Giudice ha inoltre escluso che il vaso potesse rappresentare un’insidia imprevedibile e invisibile per l’attore, ciò in ragione, rispettivamente, della perfetta conoscenza dello stato dei luoghi da parte dello stesso, nonché delle condizioni di piena luce e visibilità in cui si è verificato il sinistro.
Tali statuizioni sarebbero state di per sé sufficienti ad escludere la configurabilità di una ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma il Giudice è voluto entrare nel merito anche della efficienza causale della condotta negligente/imprudente dell’attore nella causazione del sinistro.
In relazione a tale ultimo aspetto il Giudice ha sostenuto che la condotta imprudente dell’attore, come detto contraria alle norme del Codice della Strada, ha rappresentato l’antecedente causale tale da determinare sa solo la causazione dell’evento lesivo e tale da interrompere il nesso causale tra res e danno, dando luogo in tal modo ad una ipotesi di caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità da cose in custodia del Comune.
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